L’interrogatorio a Sempio e la perizia sulla traccia 33: cosa potrebbe succedere nell’udienza preliminare
Sarà ora il giudice per l'udienza preliminare a decidere se accogliere o meno la richiesta dei pm di mandare a processo Andrea Sempio, accusato di essere l'omicida di Chiara Poggi. La legge prevede che entro 5 giorni dal deposito della richiesta da parte del pubblico ministero il gup dovrà fissare data e luogo della prima udienza preliminare. Il giudice per l'udienza preliminare però potrebbe fermare tutto e chiedere che vengano fatte ulteriori indagini. La sensazione è che a breve si apriranno le porte del Tribunale per Andrea Sempio. Tutto se ci sarà il via libera nonostante ci sia già un condannato, Alberto Stasi, per lo stesso reato. La decisione potrebbe richiedere l'intervento della Corte Costituzionale. Ma nel caso, cosa potrebbe succedere durante l'udienza preliminare? A Fanpage.it lo ha spiegato Paolo Di Fresco, avvocato penalista del Foro di Milano.
Cosa potrà fare la difesa di Sempio durante l'udienza preliminare?
Com’ è prevedibile, la difesa contesterà che gli elementi raccolti siano sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio e chiederà una sentenza di non luogo a procedere. Potrà depositare memorie, documenti, investigazioni difensive e consulenze tecniche, discutendo in particolare l’attribuzione e il valore dimostrativo dell’impronta palmare n. 33, delle tracce genetiche e degli altri elementi tecnici. Potrà, inoltre, sollecitare una perizia proprio su questi aspetti controversi. D’altra parte, l’udienza preliminare è la sede in cui il Giudice – che, ricordiamo, può ordinare lo svolgimento di indagini ulteriori o disporre d’ufficio l’assunzione di prove che appaiano decisive – valuta se gli elementi disponibili giustifichino il dibattimento o, al contrario, non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Cosa potranno fare invece i pm?
Dal conto loro, i P.M. illustreranno gli elementi che, a loro giudizio, giustificano il rinvio a giudizio e chiederanno che Sempio sia mandato a processo: potranno replicare alle deduzioni difensive e contrastare le eventuali richieste di integrazione probatoria. Se dall’udienza emergessero elementi che richiedono una diversa formulazione dell’accusa, i PM potrebbero altresì modificare l’imputazione.
Il GUP potrà disporre una perizia sull’impronta 33?
In astratto sì, ma non automaticamente. Come ho detto, il GUP può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini di una sentenza di non luogo a procedere: l’art. 422 c.p.p. contempla espressamente la citazione e l’audizione di periti e consulenti tecnici. Il presupposto è quindi più rigoroso della semplice utilità dell’accertamento: la perizia deve apparire chiaramente decisiva per stabilire se il procedimento possa essere chiuso senza dibattimento. Nel caso dell’impronta 33, una perizia potrebbe riguardare la comparabilità e l’attribuibilità della traccia, le metodologie impiegate e la possibilità di trarre conclusioni sulla presenza di materiale ematico.
Il GUP potrà disporre una perizia psichiatrica?
Potrà farlo soltanto se esiste un quesito psichiatrico giuridicamente ammissibile e concretamente rilevante. Una perizia può riguardare, per esempio, la capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo: l’art. 70 c.p.p. permette al giudice, anche d’ufficio, di disporla quando vi sia ragione di dubitare di tale capacità a causa di un’infermità mentale. Può inoltre essere ammissibile un accertamento sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto, se vi siano elementi concreti indicativi di una condizione patologica rilevante per l’imputabilità.
Non sarebbe invece ammissibile una generica perizia diretta a stabilire se Sempio abbia una “personalità compatibile” con l’omicidio, se sia incline alla violenza o se il suo comportamento sia quello tipico di un colpevole: l’art. 220, comma 2, c.p.p. vieta le perizie sul carattere, sulla personalità e, in generale, sulle qualità psichiche dell’imputato indipendenti da cause patologiche.
Se il GUP volesse interrogare Sempio, questa volta potrebbe rifiutarsi?
Sì. Sempio potrebbe presentarsi, essere avvertito dei suoi diritti e dichiarare di avvalersi della facoltà di non rispondere. L’art. 64 c.p.p., espressamente richiamato dagli artt. 421 e 422 c.p.p., stabilisce che l’imputato deve essere avvertito che può non rispondere ad alcuna domanda e che, anche in caso di silenzio, il procedimento seguirà il suo corso. Sempio, inoltre, potrebbe scegliere di rispondere soltanto ad alcune domande e non ad altre, oppure rendere dichiarazioni spontanee senza accettare un interrogatorio completo. La strategia concreta spetterà a lui e ai suoi difensori.
Chi potrebbe porre domande a Sempio?
L’interrogatorio è di regola condotto dal Giudice. Tuttavia, se una parte ne facesse richiesta – ad esempio, il P.M. – il Giudice potrebbe disporre che l’interrogatorio si svolga come in dibattimento: in tal caso, difensore e PM potrebbero far domande secondo l’ordine previsto dal codice di procedura.