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La sentenza della Consulta: “Ai figli i cognomi di entrambi i genitori”

Il cognome del papà ai figli non è più automatico: per la Corte Costituzionale sono illegittime tutte le norme che lo prevedono. Da oggi ai bimbi dovrà essere dato quello della madre e del padre, a meno che non sia deciso diversamente dagli stessi genitori.
A cura di Biagio Chiariello
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Fino ad oggi in Italia era automatico che alla nascita una bimbo fosse registrato all’anagrafe con il cognome paterno. Da oggi non sarà più così. Per la Corte Costituzionale è infatti  questa regola è "discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio". Per cui la nuova regola diventa che il figlio assuma il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico.  I giudici avevano già sentenziato in passato che il sistema del cognome paterno ai figli è un “retaggio di concezione patriarcale”.

Perché il cognome del padre ai figli non è più automatico

È dunque piena “l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi”.  È altresì evidente, a questo punto, che, come scrive esplicitamente la stessa Consulta,  sarà “compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione assunta”. I giudici spiegano quindi che  “nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”. In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

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