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Dalle pause a come vestirsi, quali sono i diritti da garantire ai lavoratori durante l’emergenza caldo

L’intervista di Fanpage all’avvocato Cristiano Cominotto: “Non esiste, in Italia, una disciplina organica sull’emergenza caldo sui luoghi di lavoro, ma esistono misure di prevenzione per la tutela della loro salute. Ecco quali sono”.
Intervista a Cristiano Cominotto
Avvocato e Founder di AdvaLux.
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Con le alte temperature che si stanno registrando in tutta Italia negli ultimi giorni – il picco secondo gli esperti sarà raggiunto solo nel weekend quando i termometri arriveranno a superare i 41 gradi centigradi – a rischio sono soprattutto i lavoratori. L'ultimo episodio risale a ieri, quando un uomo di 61 anni è morto in provincia di Piacenza mentre era al lavoro in una vigna, in una piccola frazione della Val Nure, e in zona insisteva un caldo torrido. Ma cosa prevede la normativa italiana in tal senso? Quali sono i diritti dei lavoratori alle prese con l'emergenza caldo?

Lo abbiamo chiesto Cristiano Cominotto, avvocato e Founder di AdvaLux, che a Fanpage.it ha spiegato quali elementi non devono mai mancare per garantire la sicurezza dei lavoratori e cosa quest'ultimi possono fare per salvaguardare la propria salute.

Avvocato, quali sono le condizioni che non possono mai mancare per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro durante l'emergenza caldo?

"Il datore di lavoro, in generale, è tenuto a garantire la sicurezza dei lavoratori a tutti i livelli ed è evidente che, in una situazione di caldo eccezionale come questa, questo tipo di gestione rientra all'interno dell'ambito della sicurezza dei lavoratori. Oltretutto, si deve considerare che ci sono dei lavori che sono più esposti di altri, perché se io lavoro in un bar e ho l'aria condizionata è chiaro che non corro un grosso rischio, ma se lavoro per strada corro un rischio naturalmente molto più elevato. Tra l'altro, le aziende hanno anche l'obbligo di indicare il responsabile della sicurezza aziendale e devono avere propri protocolli anche per gestire situazioni di rischio di questo tipo".

Al di là delle specifiche dei vari lavori, ci sono degli elementi in comune che dovrebbero essere presenti in tutti i tipi di attività per garantire la tutela della salute dei lavoratori durante l'emergenza caldo?

"Diciamo prima di tutto che non esiste, in Italia, una disciplina organica sull’“emergenza caldo”. Il quadro di riferimento per le imprese nasce dall’incrocio di più fonti: gli obblighi generali di sicurezza del datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e art. 2087 c.c.), le linee guida nazionali e regionali sul rischio da calore, le ordinanze contingibili e urgenti delle Regioni e, nei casi più gravi, gli ammortizzatori sociali attivabili in presenza di ondate di calore eccezionali.

Il punto di partenza è il documento di valutazione dei rischi. L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone di valutare “tutti i rischi”, compreso quello da microclima e da esposizione alla radiazione solare, considerando sia i fattori ambientali (temperatura, umidità, ventilazione) sia quelli individuali (età, patologie, farmaci, acclimatazione, intensità dello sforzo). Una volta che la valutazione fa emergere una misura come necessaria, questa non è più una raccomandazione: entra a far parte degli obblighi datoriali e la sua omissione, in caso di infortunio o patologia da calore, espone l’azienda a responsabilità civile e penale".

A quel punto cosa fare l'azienda?

"Le misure di prevenzione, in presenza di rischio medio-alto, hanno ormai un contenuto minimo riconoscibile: rimodulazione degli orari per evitare le fasce più calde, pause di recupero in luoghi freschi o ombreggiati, zone d’ombra e ambienti raffrescati, accesso costante ad acqua potabile, indumenti leggeri e DPI adeguati, formazione sui segni precoci dello stress termico e sorveglianza sanitaria mirata, tramite il medico competente, sui lavoratori più vulnerabili.

A questo si aggiunge, per l’estate 2026, l’intervento delle Regioni. Numerose Regioni – tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Veneto – hanno adottato ordinanze (o, come il Veneto, protocolli d’intesa) che limitano il lavoro all’aperto nella fascia 12:30-16:00. Il divieto non è automatico: scatta solo nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali di previsione del rischio da calore, richiamate dalle stesse ordinanze, segnalano un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa. Riguarda in particolare l'agricoltura e il florovivaismo, l'edilizia, le cave, la logistica di piazzale e, in diverse ordinanze, i rider, fatte salve le attività urgenti e di pubblica utilità. La violazione di questi provvedimenti può integrare il reato di cui all’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), oltre ad aggravare la posizione dell’azienda in caso di infortunio.

Sospendere o ridurre l’attività non significa lasciare i lavoratori senza reddito. Il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche, sottoscritto al Ministero del Lavoro nel luglio 2025, insieme alle istruzioni operative dell’INPS, ha consolidato la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione per il caldo, di norma quando la temperatura – reale o percepita – supera i 35°C, con procedure semplificate. Su questa linea, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 22 giugno 2026 un decreto-legge che reintroduce l’accesso in deroga agli ammortizzatori sociali per le ondate di calore eccezionali; il provvedimento, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ricalca il modello già sperimentato nel 2025. In parallelo, il “Piano Caldo” del Ministero della Salute, operativo ogni estate, dedica una specifica attenzione alla tutela dei lavoratori".

Dal punto di vista dei lavoratori, possono rifiutarsi di lavorare se non si verifica la presenza di queste condizioni di cui ha parlato?

"Sì, un lavoratore che si trova in una situazione di rischio, qualunque essa sia, può legittimamente rifiutare di prestare la sua attività lavorativa. Ovviamente poi si deve verificare che l'ipotesi ci sia".

C'è qualche ente che controlla che vengano applicati questi protocolli in questo momento di emergenza?

"Qualunque lavoratore può sempre denunciare la violazione dei protocolli all'Ispettorato del Lavoro oppure anche eventualmente agli istituti competenti per la salute che possono fare tutte le verifiche del caso. Può anche rivolgersi al rappresentante sindacale dei lavoratori all'interno dell'azienda. In quelle più strutturate c'è anche il responsabile della sicurezza a cui chiedere di intervenire".

Come anche lei ha ricordato, ci sono molte amministrazioni regionali che stanno prendendo in queste ore delle decisioni proprio per quanto riguarda la tutela dei lavoratori in relazione all'emergenza caldo. Crede che debbano essere fatti interventi in materia anche a livello nazionale?

"I nostri rapporti di lavoro in generale sono tutelati sia dalla legge che dai contratti collettivi, che sono la vera forza della normativa italiana sul lavoro. Su questo terreno proprio la contrattazione collettiva sta assumendo un ruolo crescente. Pur in assenza di una disciplina uniforme in tutti i CCNL, in diversi settori — in particolare edilizia, agricoltura, logistica e lavoro su piattaforma — si stanno introducendo clausole sulla rimodulazione di orari e turni nei periodi di caldo intenso, previsioni su pause aggiuntive e sul loro trattamento economico, obblighi di fornitura di indumenti e dotazioni specifiche per il caldo, richiami all’uso degli ammortizzatori sociali quando le ondate di calore rendono impossibile proseguire l’attività e, in alcuni casi, indennità o maggiorazioni retributive legate al lavoro prestato in presenza di temperature particolarmente elevate.

Per le imprese il messaggio è chiaro. Le ordinanze regionali non sostituiscono gli obblighi del D.Lgs. 81/2008: restano fermi la valutazione del rischio caldo nel DVR e l’adozione di misure adeguate anche per le attività non direttamente sospese. La strada più solida — anche in vista di un’eventuale verifica ispettiva o di un contenzioso — è integrare stabilmente il rischio da calore nel DVR, tradurlo in procedure e regolamenti interni e, dove possibile, rafforzarlo attraverso la contrattazione di secondo livello con le rappresentanze sindacali. Un quadro chiaro, condiviso e documentato è oggi la migliore tutela tanto per i lavoratori quanto per l’azienda".

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