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Covid 19

Chi ha fatto il vaccino Covid senza rispettare il piano del Governo può attendere per il richiamo

Secondo un decreto del Tar di Catania, per coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino Covid senza rispettare il piano vaccinale elaborato dal Governo, i cosiddetti “furbetti”, il richiamo può aspettare. Per chi si è vaccinato grazie a percorsi “abbreviati”, i quali hanno presentato un ricorso contro la decisione dell’Azienda sanitaria di non somministrargli la seconda dose, non ci sono motivi di urgenza tali da derogare alla programmazione del piano vaccinale.
A cura di Ida Artiaco
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Per coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino Covid senza rispettare il piano vaccinale elaborato dal Governo, i cosiddetti "furbetti", il richiamo può aspettare. È quanto contenuto in una sentenza del Tar di Catania (decreto cautelare n. 102/2021) secondo la quale, come riporta Il Sole 24 Ore, chi ha ottenuto la prima dose del vaccino con percorsi "abbreviati", non può pretendere anche la seconda dose con la stessa procedura. Alcuni ricorrenti avevano impugnato il provvedimento dell'Assessore regionale alla Salute che ha sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino per chi, pur non avendone diritto, aveva avuto comunque accesso alla prima dose, come successo spesso all'inizio della campagna di vaccinazione. In altre parole si chiedeva al giudice, dopo la prima dose di Pfizer, ottenuta pur non rientrando nelle categorie prioritarie indicate dal Piano strategico nazionale di vaccinazione, di ordinare all'Azienda sanitaria di somministrare il richiamo di vaccino entro i successivi 40 giorni, affermando che, in mancanza, si sarebbero potuti verificare effetti dannosi per la salute e spingendo così per il completamento del ciclo vaccinale per evitare di ripeterlo..

Tuttavia, la richiesta è stata respinta dai giudici per mancanza di evidenze, non esiste una letteratura scientifica circa eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose nelle tempistiche indicate. Il rischio sarebbe al massimo quello della possibile inefficacia del vaccino, riportando i ricorrenti alla situazione anteriore a quella determinata dall'aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto. Soprattutto, osservano i giudici, la somministrazione della seconda dose non può essere ottenuta facendo leva su un presunto risparmio di spesa, ma prevale l'interesse generale a garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenendo conto proprio del contingentamento del numero delle dosi di vaccino. Così, le toghe hanno deciso che non si può pretendere anche la seconda dose con la stessa procedura.

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