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Opinioni

Vendita su campione: conservazione ed identificazione del campione

La Cassazione del 16.5.2016 n. 9968 ha stabilito che la configurabilità di una vendita “su campione”, ex art. 1522 cc comma 1, non trova ostacolo nel fatto che le parti non abbiano previsto precauzioni circa il prelevamento del campione e la sua custodia, sicché si è al cospetto di una circostanza che può implicare unicamente una maggiore difficoltà per la prova di eventuali difformità della merce consegnata, ma non modifica la natura giuridica del contratto e non impedisce di valutare l’inadempimento rispetto al “campione”
A cura di Paolo Giuliano
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Vendita su campione di merce e vendita su tipo di campione di merce

La vendita su campione o su tipo di campione è regolata dall'art. 1522 cc. Si tratta di vendite il cui oggetto (per qualità e caratteristiche) è individuato facendo riferimento ad un campione (di merce) che – di solito – il venditore mostra all'acquirente.

L'articolo 1522 cc prevede due tipi di vendita che fanno riferimento al campione, la vendita su campione, e la vendita su tipo di campione, in particolare l'art. 1522 cc stabilisce che "se la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto.  Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole".

Le differenze tra la vendita su campione e su tipo di campione riguardano, soprattutto, il legame tra l'oggetto del contratto e il campione; se il campione è considerato dalle parti come "vincolante" per valutare la merce fornita, qualsiasi difformità tra la merce fornita e il campione consente la risoluzione del contratto; se, al contrario, il campione non è stato considerato "vincolante", ma è stato considerato solo come un punto di riferimento generico,  per valutare la merce fornita, allora, è possibile chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento solo se differenza tra campione  e merce fornita sia notevole.

Conservazione ed identificazione del campione di merce

Risulta evidente che se sorgono contestazione sulla differenza tra la merce fornita e il campione, importante, diventa l'identificazione del campione usato come punto di riferimento, la conservazione del campione (la fine di usarlo, anche in giudizio, come futura prova e mezzo di paragone).

Se il campione è stato correttamente individuato, ad esempio apponendo sul campione una sottoscrizione (di entrambe le parti) oppure chiudendo il campione in una scatola, sigillata con sottoscrizione di entrambe le parti (oppure se il campione è stato depositato presso un terzo imparziale) problemi relativamente all'identificazione del campione al fine di paragonare la merce ricevuta non dovrebbero sorgere.

Mancata conservazione ed identificazione del campione di merce

Diversa, invece, è la situazione quando il campione non è stato identificato e se il campione non è stato custodito e, quindi, sussistono difficoltà per trovare il metro di paragone con la merce fornita. Infatti, nulla esclude che le parti pur facendo riferimento ad un campione di merce, non assumono particolari cautele per assicurare la conservazione o l'identificazione dei campioni.

In queste situazioni, secondo una prima ricostruzione, nella vendita "su campione" di cui all'art. 1522, 1° co., c.c. la prova della differenza della cosa consegnata rispetto a quella pattuita deve essere valutata esclusivamente mediante il rapporto con il campione, sicché ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie di identificazione viene, da un lato, meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alle particolari qualità della merce oggetto della convenzione applicando l'art. 1522 cc, questo, però, non esclude l'eventuale inadempimento, ma esclude solo che si è in presenza di una vendita su campione, infatti, si afferma che non integra vendita "su campione" il contratto di vendita su campione che non preveda l'adozione di cautele idonee ad identificare e a conservare il campione stesso, di conseguenza, per valutare l'inadempimento si applicheranno i principi generali in materia.

Una diversa ricostruzione, al contrario,  ritiene che la configurabilità di una vendita "su campione", ai sensi e per agli effetti di cui all'art. 1522, 1° co., c.c., non trova ostacolo nel fatto che le parti non abbiano previsto precauzioni circa il prelevamento del campione e la sua custodia, sicché si è al cospetto di una circostanza che può implicare unicamente una maggiore difficoltà per la prova di eventuali difformità della merce consegnata (del resto, la vendita su campione ha giuridica sussistenza ancorché le parti, per accordi intervenuti o per reciproca fiducia, non abbiano predisposto alcuna cautela per assicurare la conservazione o l'identificazione  del campione stesso); in tale ipotesi, si ripete, è più gravosa, ma non impossibile la prova dell'identità del campione e il giudice é tenuto a prendere in esame le prove che a tal fine siano state dedotte dalle parti, salva ogni valutazione di merito sull'esito delle medesime.

Per cui, al fine del riscontro di eventuali difformità della merce consegnata rispetto al "campione" il giudice può vagliare qualsivoglia risultanza probatoria.

Cass., civ. sez. II, del 16 maggio 2016, n. 9968 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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