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Opinioni

Srl semplificata per gli under 35: le modifiche apportate al nuovo art. 2463 bis del codice civile

Come una legge può essere stravolta, senza una motivazione apparente. La Srl semplificata è sempre diretta ai giovani con meno di 35 anni, i quali con un euro (€ 1) di capitale possono costituire la società, ma è necessario l’atto pubblico e il notaio, la cui attività (forse) è gratuita.
A cura di Paolo Giuliano
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L’art. 3 della legge 24 marzo 2012 n. 27 in G.U. del 24 marzo 2012 n. 71 ha riscritto l’art. 2463 bis c.c. (c.d. società a responsabilità limitata semplificata) introdotta con il Decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1 art. 3 in G.U. del 24 gennaio 2012 n. 19. (l'argomento è gia stato trattato qui https://www.fanpage.it/srl-semplificata-per-gli-under-35-il-nuovo-art-2463-bis-del-codice-civile/ )

È opportuno subito precisare che rispetto a quanto previsto nel decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1 la normativa è stata notevolmente modificata tanto da poter affermare che la locuzione “semplificata” è virtualmente inutile, ma sarebbe anche molto interessante scoprire perché il Governo in meno di 90 giorni ha cambiato rotta in modo tanto repentino.

Possono essere soci solo le persone fisiche, ma minori di anni 35 o che non abbiano compiuto i 35 anni alla data della costituzione della società, quindi, sono escluse le persone giuridiche.

Secondo il testo di legge il momento a cui fare rifermento per valutare il requisito dell’età è letteralmente il momento della “costituzione” della società. Ora, con tale locuzione il legislatore intende la stipula/sottoscrizione dell’atto costitutivo o l’iscrizione della società nel registro delle imprese (posto che in questo momento la società di capitali viene ad esistenza – cioè si costituisce – ed acquisisce personalità giuridica), del resto, che senso avrebbe permettere di sottoscrivere un atto costitutivo a 34 anni e 364 giorni quando si sa che al momento della costituzione il soggetto con 35 anni e un giorno non potrebbe fare parte della società?

E se, invece, non fosse un’improprietà di linguaggio del legislatore, ma con la srl semplificata il legislatore ha modificato i principi in materia di costituzione delle società di capitali e la srl semplificata esistesse (di fatto) anche prima dell’iscrizione nel registro delle imprese ? solo il tempo dirà come potrà essere risolta tale questione.

La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale, (quindi il socio può essere unico o vi può essere una pluralità di soci), ma, si ripete, non tutti possono essere soci, infatti, soci possono essere solo persone fisiche (non giuridiche) e tali persone fisiche non devono aver compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

Il limite di età è una delle caratteristiche della norma Srl semplificata.

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (quindi è richiesto l’intervento del notaio) e questa è una prima novità notevole, un’altra, novità consiste nella previsione che l’atto pubblico (notarile) dovrà essere redatto in conformità al modello standard tipizzato dal Ministero di Giustizia, anche qui bisognerebbe comprendere se sono possibili modifiche a tali modelli standard o non sono possibili modifiche (del resto se non sono possibili modifiche, per quale motivo  il legislatore individua gli elementi essenziali dello statuto ?)

Come si è detto, la srl semplificata sarà costituita sulla base di un modello standard predisposto dal Ministero, ma il legislatore identifica anche gli elementi che dovrà indicare l’atto costitutivo:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata (quindi la denominazione tassativa sarà SRL semplificata) e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale deve essere pari almeno ad un euro (€ 1) e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto dall’art. 2463 comma II n. 4 (quindi il capitale iniziale può essere di € 1 come di € 9.999). Questa è un’altra caratteristica della nuova Srl semplificata, il capitale sociale minimo può essere di un solo euro, ma non si esclude che i soci possano decidere di dotare la società di un capitale maggiore o più alto, anche se inferiori a 10.000 euro.

Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e deve essere interamente versato alla data della costituzione.

È previsto che il conferimento deve farsi in denaro, per cui, almeno, al momento della costituzione sono escluse altre forme di conferimento (es. in natura);

Il conferimento, cioè il versamento del capitale sociale, deve essere fatto all’organo amministrativo, sembra, quindi, è escluso il versamento dei decimi o dell’intero capitale sociale in banca.

4) deve anche essere indicato l’oggetto sociale ex art. 2463 n. 3 c.c.; le quote di partecipazione di ciascun socio 2463 n. 6 c.c.; le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza ex art. 2463 n. 7 c.c.; le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ex art. 2463 n. 8 c.c.;

5) luogo e data di sottoscrizione.

6) Gli amministratori i quali devono essere solo soci

Negli atti e nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico devono essere indicati la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta.

Le quote dei soci possono essere trasferite solo ad altre persone fisiche con meno di 35 anni, in caso di violazione l’atto di trasferimento è nullo.

L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Questa, forse, la parte più anomala della legge è un’altra, infatti, se nell’originario decreto legge non era previsto l’intervento del notaio, si dovrebbe spiegare (quanto meno all’opinione pubblica) perché dopo 90 giorni il notaio diventa necessario.

Comunque, se un tale professionista è stato ritenuto necessario, quest’ultimo non deve essere “mazzolato” fino al punto di imporgli attività gratuite ex lege, (la schiavitù è stata soppressa),  del resto difficilmente può essere considerata costituzionale una legge che impone attività professionali gratuite ad un libero professionista, ergo, ci si aspetta immediatamente, (e giustamente) contestazioni su tale piano e rinvii alla Corte Costituzionale.

In questa situazione il giurista, nella sua opera di interpretazione della legge, deve seguire cannoni molto restrittivi e deve interpretare la legge nel suo significato letterale (proprio per evitare incostituzionalità) e non imporre al professionista oneri personali non previsti fino a far degradare un libero professionista ad uno schiavo degli anni 2000.

Quindi, se la legge dice che non sono dovuti onorari, per l’atto costitutivo e per l’iscrizione, significa che sono sicuramente dovute le spese notarili (quindi, l’intervento del notaio non è gratuito).

Inoltre, se non sono dovuti onorari per la redazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione dello stesso nel registro delle imprese, è evidente che sono dovuti gli onorari e le spese per la consulenza notarile, che tale professionista dovrà – per forza – fare al fine di spiegare alle parti le differenze tra un srl normale e una srl semplificata o per indirizzarle o comprendere la volontà delle stesse,  la quantificazione del capitale sociale (da euro 1 a euro 9.999) o l’interpretazione e7o adeguamento dell’oggetto sociale (ergo la srl semplificata non è gratuita).

Forse, l’elemento più grave è un altro, lo Stato Italiano ha delegato, ma si potrebbe dire ha demandato, il proprio potere di controllo al consiglio nazionale del notariato (che resta comunque un organo espressione di un ordine professionale) prevedendo che il Consiglio nazionale del notariato debba vigilare sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai (lo Stato non vigila ?) e il consiglio nazionale del notariato dovrà pubblicare ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

In altri termini, la violazione della norma comporta solo una sanzione deontologica (di competenza del consiglio dell'ordine dei notai) oppure comporta sanzioni "pubbliche" (di competenza del Giudice ordinario) ?

Ovviamente,  non sono indicate o quantificate le sanzioni in caso di inadempimento, (e ci si chiede, tra una srl gratuita e una srl normale a pagamento cosa verrà consigliato al cliente, posto che le differenze di costi sono, a questo punto, minime ?).

Art. 3 della legge 24 marzo 2012 n. 27

in G.U. del 24 marzo 2012 n. 71

Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata

1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 è aggiunto il seguente:

«Articolo 2463-bis. (Società a responsabilità limitata semplificata).

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive d ei soci.

3.L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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