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Opinioni

Il nuovo esame per l’esercizio della professione di avvocato

Dal 2013 con la nuova pratica legale (art. 43 e 46 legge 31.12.2012 n. 247) le scuole di formazione fungono da filtro per l’esame di stato. Infatti, per poter accedere all’esame per l’abilitazione forense bisogna frequentare obbligatoriamente dei corsi di formazione e superare con profitto verifiche intermedie ed esami finali, in mancanza non è possibile sostenere l’esame di stato.
A cura di Paolo Giuliano
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La nuova legge (del 31 dicembre 2012 n. 247), che regola la professione di avvocato, incide profondamente sul percorso formativo per poter accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e sull'esame si stato stesso Qui il testo della legge.

Per comprendere meglio quanto detto in precedenza occorre fare riferimento agli articoli 43 e 46 della del 31 dicembre 2012 n. 247. Detta legge, si ripete, ha reso molto più dura la selezione incidendo non solo sull'esame, ma, soprattutto, ha completamente modificato, il periodo di pratica precedente detto l'esame, inserendo una sorta di pre-valutazione (selettiva) con i nuovi corsi di formazione obbligatoria.

infatti, l'articolo 43 comma 1 della legge del 31.12.2012 n. 247 stabilisce che il tirocinio per poter accedere all'esame di stato si svolge presso uno studio professionale e, fin qui, nulla di nuovo, ma la stessa legge aggiunge che il tirocinio consiste anche  nella frequenza obbligatoria e con profitto,  per un periodo non inferiore a diciotto mesi, (e per un totale di 170 ore), di corsi di formazione di  indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonchè dagli  altri soggetti previsti dalla legge.

Ecco, dunque, che in aggiunta alla pratica effettuata presso uno studio professionale, il giovane laureato deve seguire (con profitto) dei corsi di formazione per un periodo non inferiore a 18 mesi. La frequenza di detti corsi, quindi,  è obbligatoria e deve anche essere effettuata "con profitto". Già in questo momento si deduce che se non si seguono detti corsi (che difficilmente saranno gratuiti) o se detti corsi si seguono, ma senza "profitto" sarà impossibile accedere all'esame di stato.

Questi corsi assumono, quindi, lo scopo di attuare una prima selezione (basata sulla preparazione, ma anche dalla forza economica del giovane laureato).

Del resto,  a conferma di quanto detto (e per verificare la frequenza con profitto dei corsi) l'art. 43 comma 2 della legge 31 dicembre 2012 n.247 prevede che  il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

  • i contenuti formativi dei corsi di  formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del  linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica  impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la  tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
  • la  durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non  inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
  • le modalita' e le  condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante  avvocato nonchè quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto.

E' opportuno soffermarsi sull'ultimo periodo indicato in precedenza, in cui la legge del 2012 n. 247  afferma che la frequenza dei corsi è subordinata ad una verifica periodica e ad un esame di profitto finale. E' evidente che i corsi di formazione saranno una sorta di filtro o di pre-esame di stato e, di conseguenza, se queste verifiche periodiche o se l'esame finale non vengono superati non si potrà accedere al vero e prorpio esame di stato. In questo modo è stato creato un sistema con un doppio sbarramento formato (prima) dai corsi di formazione e (poi) dall'esame di stato.

In aggiunta a quanto detto l'art. 44 della legge del 31.12.2012 n. 247 prevede anche che il tirocinio sarà completato dalla frequenza degli uffici giudiziari da regolarsi con apposito regolamento.

Al termine dei 18 mesi, chiusa la fase del tirocinio (che dura 18 mesi), frequentati i corsi di formazione e superati le verifiche periodiche e finali dei medesimi corsi di formazione, ecco che si potrà accedere all'esame di stato.

L'art. 46 comma 1 e 2 della legge 2012/247 prevede che l'esame di stato consiste di tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte saranno sempre composte da due pareri (in civile e penale) e da un atto giudiziale, ma potranno essere consultati solo codici  non commentati (neppure con la giurisprudenza) v. comma 6 art. 46.

Inoltre, per rendere effettiva tale disposizone è stabilito che "chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto e' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni".

E' vero che è previsto un periodo transitorio di due anni, prima che detta modifica entri in vigore, (in questi due anni si applicheranno ancora le vecchie regole), ma è anche vero che nessuno ha la certezza di superare l'esame di stato, ecco, dunque, che per evitare di trovarsi tra due anni privi di titoli necessari per poter accedere all'esame, occorre cominciare ad adeguarsi immediatamente alla nuova disciplina  (soprattutto se si considera che i corsi di formazione obbligatoria devono durare minimo 18 mesi).

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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