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Testamento biologico alla Camera, Lega e Ap promettono barricate: oltre 3mila emendamenti

Il 30 gennaio inizia la discussione alla Camera. Il progetto di legge “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari” è in realtà il risultato di diverse proposte messe insieme, tra cui una proposta di iniziativa popolare presentata oramai più di tre anni fa.
A cura di Claudia Torrisi
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eutanasia belgio

Il prossimo 30 gennaio la proposta di legge sul testamento biologico approderà in Aula alla Camera. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il progetto di legge "Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari" è in realtà il risultato di diverse proposte messe insieme, ma il corpo principale è formato da una proposta di iniziativa popolare presentata oramai più di tre anni fa. Lo scorso 7 dicembre c'è stata la prima svolta: il testo è stato approvato dalla Commissione Affari Sociali. Il prossimo passaggio è l'approdo in Aula.

La decisione di mandare in Aula il testo rappresenta secondo Marco Cappato, Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la ricerca scientifica e  promotore della campagna Eutanasia legale, "un passo avanti di grande importanza verso l'affermazione del diritto all'autodeterminazione anche nelle scelte di fine-vita". Se il calendario attualmente previsto – discussione il 30 e votazione il 31 gennaio – sarà rispettato dalla Camera dei Deputati, secondo Cappato "ci saranno le condizioni per approvare il testo anche al Senato e per arrivare a una buona legge prima delle fine della legislatura. Come Associazione Luca Coscioni ed Eutanasia legale ci impegneremo per tale obiettivo, proseguendo in particolare l'azione di supporto a tutti i cittadini che cercano di far valere il proprio diritto costituzionale all'autodeterminazione, anche in materia di interruzione delle terapie".

Dall'altro lato la Lega Nord ha promesso barricate contro la legge. Il Carroccio "presenterà una infinità di emendamenti al provvedimento sul testamento biologico. Si tratta di un testo improponibile che non vedrà mai la luce", ha annunciato il deputato della Lega dei popoli-Noi con Salvini, Alessandro Pagano. "La sacralità della vita – ha aggiunto – deve essere un principio inviolabile, dall'inizio alla fine, e in tal senso la Lega è oggi avanguardia politica di queste battaglie. C'è un chiaro tentativo, iniziato anni fa, da parte di una certa sinistra e di chi è prono ad alcune lobby internazionali di stravolgere la concezione antropologica dell'uomo, che passa anche attraverso questa legge. Faremo le barricate per impedirlo e fin quando ci saremo noi la legge non passerà mai".

E intanto sembra che gli emendamenti presentati al testo potrebbero superare quota tremila. Circa 1.280 sarebbero quelli presentati dalla Lega Nord, mentre Area popolare avrebber depositato 1.118 proposte di modifica, come annunciato dal capogruppo alla Camera, Maurizio Lupi, secondo cui "la prima conseguenza di un testo così concepito è l'introduzione nel nostro sistema dell'eutanasia passiva, o del suicidio assistito a carico dello Stato. All'art. 3 si fa infatti riferimento alla possibilità di indicare la volontà di interrompere le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, forme di sostegno vitale".

Cosa prevede la proposta di legge

Il testo si occupa innanzitutto del "consenso informato", stabilendo che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata".

E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilitàdel medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari. Ogni personaha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiutodel trattamento sanitario e dell'accertamento diagnosticoo della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare ifamiliari o una persona di sua fiducia incaricati diricevere le informazioni in sua vece. Il rifiutoo la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.

Il consenso va prestato in forma scritta o "nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano,mediante strumenti informatici di comunicazione".

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere "ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologiao singoli atti del trattamento stesso. Ha,inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l’idratazioneartificiali". L’accettazione, la revoca e il rifiuto sono "annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico". Il rifiuto del trattamento sanitario non possono comunque comportare l'abbandonoterapeutico. Infine, il medico è tenuto a rispettare la "volontà espressa dal paziente e in conseguenza di ciò è esenteda responsabilità civile o penale".

Un secondo punto preso in considerazione nella proposta di legge è costituito dalle disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ossia "convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali", espresse da ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. Infine, la "pianificazione condivisa delle cure":

"Nella relazione tra medico e paziente di cui all’articolo 1, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità".

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