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Perché Cristante non può essere squalificato per la bestemmia in Roma-Juve: manca una prova

La presunta espressione blasfema pronunciata da Cristante nella partita contro la Juve non sarebbe dimostrabile: manca l’audio, prova fondamentale per la squalifica.
A cura di Ada Cotugno
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Bryan Cristante si trova al centro di una polemica dopo Roma-Juventus: il centrocampista è stato preso di mira per una presunta espressione blasfema pronunciata al minuto 73 della partita e che ha portato tanti tifosi avversari a invocare la prova tv per una squalifica che rovinerebbe i giallorossi, dato che nel prossimo incontro sfideranno l'Atalanta.

Una richiesta legittima visti i precedenti che ci sono nel nostro campionato, ma che difficilmente verrà accolta dato che in questa precisa circostanza manca un fattore fondamentale per permettere al Giudice sportivo di esprimersi senza nessun dubbio. La procura infatti dispone del filmato incriminato, ma non dell'audio che incastrerebbe Cristante.

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Senza l'audio, e quindi senza la possibilità di sentire ciò che è effettivamente stato detto in campo, il giocatore non può essere sanzionato. Non c'è la sicurezza che abbia pronunciato la bestemmia incriminata: Cristante avrebbe potuto dire qualsiasi parola e il Giudice sportivo non avrebbe a disposizione una prova chiara ed evidente che possa incastrarlo e portarlo quindi alla sospensione per una giornata, come chiesto a gran voce dagli avversari.

Il precedente di Turati con la prova audio

Non è la prima volta che in Serie A un giocatore si trova al centro della polemica dopo aver pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava in campo. Il precedente più recente è quello che ha coinvolto Stefano Turati, il portiere del Frosinone che dopo la partita contro il Napoli dello scorso agosto era stato sospeso per una bestemmia.

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Nella sua nota ufficiale rilasciata dal Giudice sportivo si leggeva che "il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, udibile ed individuabile senza margine di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Stefano Turati (Soc. Frosinone) con la squalifica per una giornata effettiva di gara".

Una direttiva chiara che quasi automaticamente scagiona Cristante, difficilmente passibile di sanzione perché oltre alle immagini non c'è un audio a disposizione che supporti nella scelta senza alcun dubbio.

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