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Il Tribunale FIGC motiva il proscioglimento nel Processo Plusvalenze: “È libero mercato”

Sono state depositate le motivazioni ufficiali della sentenza che hanno portato al proscioglimento di tutti gli imputati nel Processo Plusvalenze: “Esiste un metodo ma non ‘il’ metodo per le valutazioni”
A cura di Alessio Pediglieri
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Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto le richieste della Procura Figc e fatto cadere tutto il castello accusatorio.
Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto le richieste della Procura Figc e fatto cadere tutto il castello accusatorio.

La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato tutte le motivazioni che hanno portato al proscioglimento di tutti gli imputati per le accuse di aver gestito in modo malevolo le plusvalenze, un filone d'indagine all'interno della più complessa inchiesta "Prisma". Lo scorso  15 aprile Juventus, Napoli e altre 11 squadre erano state sollevate da qualsiasi accusa, mostrando la reale difficoltà nel definire valori congrui e parametrati dei giocatori durante le fasi di calciomercato. Così, si è chiuso il tutto con l'ammissione e  la consapevolezza che non si possa definire un sistema univoco e condiviso.

Di certo, la questione "plusvalenze" resta un nodo da sciogliere all'interno del mondo del calcio e del suo mercato di giocatori, ma resterà tale per il Tribunale Federale che si è espresso a favore dei club che ne erano stati coinvolti. Nelle 22 pagine di motivazioni pubblicate venerdì 22 aprile, si spiega l'impossibilità a procedere pur rivendicando un eventuale sviluppo sul tema che però, come chiaramente si fa riferimento esplicito, è solo nelle mani della FIFA, l'unica eventualmente a poter presentare un metodo "ufficiale".

Juventus, Napoli e le altre società sono state così prosciolte e nelle motivazioni si è sottolineata la difficoltà di accogliere le richieste dell'accusa: "Il Tribunale ritiene, in primo luogo, che solo poche delle cessioni esaminate dalla Procura Federale presentino quelle caratteristiche dalla stessa individuate quali sintomi di operazioni “sviate” e finanziariamente “fittizie” – si legge nelle motivazioni esposte – Indubbiamente, tali cessioni destavano e destano sospetto, che tuttavia non attinge la soglia della ragionevole certezza, data da indizi gravi, concordanti e plurimi, così come già ritenuto in passato".

La parte conclusiva delle motivazioni da parte del Tribunale Federale
La parte conclusiva delle motivazioni da parte del Tribunale Federale

Dunque, se da un lato vince il realismo oggettivo di non poter parametrare ogni singolo valore secondo tabelle fisse, dall'altro il Tribunale non cancella i sospetti e i dubbi su una pratica almeno utilizzata in modo più che massiccio, sulla quale nemmeno la Procura ha potuto dettarne le regole: "Ciò vale per tutte le cessioni oggetto di deferimento e non solo per quelle meritevoli di sospetto, il metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale può essere ritenuto “un” metodo di valutazione, ma non “il” metodo di valutazione" In sostanza, il Tribunale ritiene che "non esista o sia concretamente irrealizzabile “il” metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore".

Dunque, la tesi difensiva viene avvalorata dalle motivazioni del Tribunale ed è intrinseca nella stessa struttura del sistema calcio: "Il valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro perché, in tal caso, il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione"

"Una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice" conclude la nota delle motivazioni "consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare"

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