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Il Giudice Sportivo chiude la Curva dell’Atalanta per un turno per gli insulti razzisti a Vlahovic

Le decisioni disciplinari dopo i fatti accaduti al Gewiss Stadium di Bergamo nell’ultimo turno di campionato.
A cura di Maurizio De Santis
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Le decisione del Giudice Sportivo dopo i fatti di Atalanta-Juventus.
Le decisione del Giudice Sportivo dopo i fatti di Atalanta-Juventus.

Curva dell'Atalanta chiusa per un turno, con ammenda di 10 mila euro inflitta alla società. Confermata l'ammonizione di Dusan Vlahovic. Sono queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo i fatti di AtalantaJuventus accaduti nell'ultimo turno di campionato.

Il riferimento è ai cori razzisti urlati dal settore del Gewiss Stadium di Bergamo e alla sanzione disciplinare (cartellino giallo) comminata all'attaccante bianconero, oggetto degli insulti discriminatori da parte di una frangia del tifo orobico e protagonista della reazione censurata dall'arbitro, Doveri, con l'ammonizione.

Le proteste dell'attaccante serbo oggetto dei cori razzisti.
Le proteste dell'attaccante serbo oggetto dei cori razzisti.

Lo stesso direttore, come da regolamento, di gara aveva sospeso l'incontro per circa un minuto, periodo durante il quale il messaggio diffuso attraverso gli altoparlanti che invitava il pubblico a desistere da certi atteggiamenti non era bastato a placare gli slogan urlati contro il calciatore serbo definito "zingaro". Non era servito nemmeno il tentativo da parte di alcuni giocatori della ‘dea' per calmare quella porzione di pubblico. Tutto è stato annotato nel referto degli ispettori federali.

I sostenitori della Soc. Atalanta occupanti il settore denominato Curva Nord Pisani levavano, al 46°, 47°, 53 ° e 54° del secondo tempo, cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Juventus Dusan Vlahovic.

Tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano fino all’80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore (denominato Curva Nord Pisani).

Nel referto degli ispettori della procura sono anche stimate dimensione, percezione reale e ripetitività del fenomeno al punto da incorrere nell’art. 28, nn. 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva deliberando così di "sanzionare la Soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Nord Pisani privo di spettatori".

Il quadro dei provvedimenti nei confronti della società bergamasca di completa con una multa di diecimila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, anche di natura contundente, senza colpire nessuno, e, per avere inoltre, al 21° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

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