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Acerbi-Juan Jesus, il giudice sportivo rinvia il caso alla Procura federale: cosa succede adesso

Sull’insulto razzista rivolto dal difensore dell’Inter a quello del Napoli è necessario un supplemento d’indagine: è la versione del giudice sportivo sul caso.
A cura di Maurizio De Santis
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Il caso AcerbiJuan Jesus finisce sul tavolo della Procura federale. Il Giudice Sportivo, infatti, non si è pronunciato subito sull'episodio, comminando sanzioni al difensore dell'Inter per l'insulto razzista rivolto all'avversario e denunciato dallo stesso brasiliano (prima in campo all'arbitro poi attraverso i social dopo aver ascoltato la smentita), ma ha rinviato gli atti alla Procura federale.

È necessario un supplemento d'indagine per fare chiarezza sulla vicenda e poi prendere i provvedimenti previsti dal regolamento sulle espressioni di discriminazione razziale qualora ne ravvisasse gli estremi.

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Perché questo ricorso a un'attività investigativa ulteriore? La risposta è nell'incipit del comunicato che fa riferimento al referto redatto dal direttore di gara, La Penna: con ogni probabilità il resoconto fatto dall'arbitro non è stato ritenuto dirimente abbastanza per emettere sanzioni nei confronti del calciatore.

Letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore della Soc. Napoli.

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Cosa accadrà adesso? La Procura federale acquisirà anzitutto i verbali dell'ufficiale di gara, degli ispettori propri e della Lega. Contestualmente, saranno ascoltati i due calciatori considerate le versioni totalmente discordanti emerse.

Fattore, quest'ultimo, sottolineato anche dallo scambio di battute a distanza tra il difensore dell'Inter, che ha negato tutto attraverso il suo agente e poi di persona (intercettato in Stazione Centrale a Milano), e il centrale del Napoli, che ha ribadito con amarezza la situazione "ignobile subita" e smascherato l'avversario dandogli del bugiardo "che ha cambiato versione dopo essersi scusato".

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L'obiettivo della Procura federale è cercare video probanti (ce ne sarebbe anche uno che mostrerebbe il labiale incriminato) e altre testimonianze (compreso l'audio del Var relativo al dialogo tra l'arbitro e il difensore del Napoli) che aiutino nello sviluppo dell'indagine così da potersi pronunciare definitivamente.

Cosa rischia Acerbi? una prima conseguenza l'ha già subita: è stato escluso dalla lista dei convocati della Nazionale in previsione delle prossime due amichevoli. Non gli è bastato spiegare tutto al ct, Spalletti, e allo staff federale e per questo ha fatto ritorno a casa. La sanzione che può essergli comminata (e sarebbe esiziale) anche senza l'ausilio di immagini tv è di dieci giornate, a tempo e una multa a corredo.

Il suo atteggiamento prefigura la violazione dell'art.28 del Codice di Giustizia Sportiva, che prende in esame i comportamenti discriminatori e fa riferimento all'aggravante della multa prevista dall'articolo 9.

Costituisce comportamento discriminatorio – si legge – ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato.

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Il comma 5 dello stesso articolo chiarisce anche che, qualora ritenuto effettivamente colpevole, la stessa Inter sarebbe chiamata a rispondere del comportamento del proprio tesserato rischiando anzitutto di essere multata.

Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia. La responsabilità della società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2.

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