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Serve tutela contro i licenziamenti illegittimi, il Jobs Act di Renzi va cambiato: lo dice (di nuovo) la Consulta

La Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla disciplina renziana per le imprese con meno di 15 dipendenti, evidenzia i punti di illegittimità della norma ma dichiara inammissibile la questione, richiamando il legislatore alla sua responsabilità: è urgente riformare la materia e spetta alla politica occuparsene.
A cura di Roberta Covelli
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Il Jobs act, la riforma del lavoro renziana, è stata nuovamente oggetto di un giudizio di costituzionalità: è toccato all’art. 9 D.lgs. 23/2015, che prevede un’indennità ridotta in caso di licenziamento ingiustificato nelle piccole imprese. Questa volta, però, con la sentenza 183/2022, la Consulta, pur criticando nel merito la norma ed evidenziandone i punti illegittimi, dichiara inammissibile la questione sollevata e richiama il legislatore alla sua responsabilità di riforma. Proviamo a capire meglio il ragionamento della Corte Costituzionale e l’impatto di questa sentenza, partendo dai precedenti.

I precedenti: l’incostituzionalità del meccanismo automatico del Jobs act

Il D.lgs. 23 del 2015 è uno dei decreti attuativi del Jobs act, la riforma del lavoro renziana. Questo provvedimento, in particolare, istituisce il contratto a tutele crescenti, una nuova forma di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che si applica automaticamente a tutti i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. A dispetto del nome, non c’è nessuna riforma della tipologia contrattuale, l’unica differenza rispetto al passato è il regime sanzionatorio rispetto ai licenziamenti illegittimi: di fatto, l’istituzione del nuovo contratto è solo un modo per disapplicare, indirettamente e progressivamente, le tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Con questa riforma si è ridotta ulteriormente la possibilità di reintegrazione in caso di licenziamento ingiustificato, limitando nella maggioranza dei casi la sanzione a un’indennità monetaria in favore del lavoratore illegittimamente espulso dall’impresa. Non solo. Nelle intenzioni del legislatore, l’indennità sarebbe dovuta essere standardizzata e calcolabile automaticamente sulla base dell’anzianità di servizio: "tutele crescenti" significava allora che, all’aumentare dell’anzianità sul posto di lavoro, il risarcimento in caso di licenziamento illegittimo sarebbe stato aumentato di due mensilità per ogni anno di servizio, fino a un massimo di ventiquattro mensilità (poi aumentate a trentasei dal Decreto dignità).

Con la sentenza 194/2018 prima, e con la sentenza 150/2020 poi, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale questo meccanismo automatico di calcolo, sostenendo "l’inidoneità dell’indennità medesima a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente". Si torna quindi a una valutazione personalizzata del giudice sul caso concreto del lavoratore ricorrente, pur entro i limiti minimi e massimi previsti dal d.lgs. 23/2015.

La condanna al Jobs act, peraltro, non si è limitata all’incostituzionalità dichiarata dalla Consulta, ma è arrivata anche a Strasburgo, dove il Comitato europeo dei diritti sociali, su reclamo collettivo proposto dalla Cgil, ha affermato che, con la riforma del lavoro renziana, l'Italia viola il diritto di lavoratrici e lavoratori di ricevere un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione in caso di licenziamento illegittimo.

La disciplina per le piccole imprese e le critiche della Consulta

E per i licenziamenti ingiustificati nelle piccole imprese? Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi meno di 15 dipendenti, il Jobs act esclude la reintegrazione e prevede che l’indennità sia dimezzata e comunque non superiore a sei mensilità. Il giudice che riconosca l’illegittimità di un licenziamento potrebbe allora quantificare il risarcimento solo tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità.

Nell’analizzare la questione, la Consulta richiama diversi princìpi, sia generali, sia relativi alla disciplina sui licenziamenti ingiustificati nelle imprese con meno di 15 dipendenti.

Quanto ai principi generali, viene ricordato innanzitutto il principio di ragionevolezza e di uguaglianza che, nella sua applicazione, vieta di omologare situazioni tra loro differenti e di trascurare le specificità del caso concreto. Su questo principio si era basata la sentenza principale contro il Jobs act, perché l’automatismo della sanzione impediva di fatto di personalizzare l’indennità valutando diverse variabili: non solo l’anzianità di servizio ma anche le dimensioni dell’impresa, il comportamento delle parti e le loro condizioni.

Ma se, nel caso delle piccole imprese, l’intervallo entro cui il giudice può variare la sanzione è solo quello tra tre e sei mensilità, com’è possibile differenziare le situazioni e garantire che il rimedio sia adeguato al caso concreto? Un più ampio margine di discrezionalità del giudice è essenziale proprio per garantire "un rimedio adeguato, che assicuri un serio ristoro del pregiudizio arrecato dal licenziamento illegittimo e dissuada il datore di lavoro dal reiterare l’illecito".

Il fatto che un’azienda occupi meno di 15 dipendenti (o meno di 5 se è un’azienda agricola) può comportare una differenza di disciplina: sul punto, in passato, la Consulta si era già espressa, ritenendo legittimo che il legislatore prevedesse una disciplina differente. Ma, si legge nella sentenza, "l’assetto delineato dal d.lgs. n. 23 del 2015 è profondamente mutato rispetto a quello analizzato dalle più risalenti pronunce di questa Corte".

Innanzitutto, al tempo, la tutela contro il licenziamento era la reintegrazione, che poteva essere di difficile esecuzione in piccole aziende, sia per le dimensioni e i sistemi organizzativi, sia per le tensioni che sarebbero potute scaturire sul posto di lavoro. Ora però, come nota la Corte, le ipotesi di reintegrazione sono minime e anche il contesto economico è cambiato: "in un quadro dominato dall’incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi, al contenuto numero di occupati possono fare riscontro cospicui investimenti in capitali e un consistente volume di affari". In altri termini, un’impresa con pochi occupati non è necessariamente un’impresa con poca disponibilità finanziaria e potrebbe quindi rimediare all’atto illecito commesso, che causa comunque un danno al lavoratore ingiustamente licenziato.

Insomma, conclude la Corte, il numero di dipendenti occupati "non rispecchia di per sé l’effettiva forza economica del datore di lavoro, né la gravità del licenziamento arbitrario e neppure fornisce parametri plausibili per una liquidazione del danno che si approssimi alle particolarità delle vicende concrete".

Perché la Consulta non provvede: l’ennesimo monito al legislatore

Ma allora perché, se la Consulta reputa valide nel merito le obiezioni sollevate dal Tribunale di Roma, dichiara inammissibile la questione? Perché, a differenza dei due precedenti, in questo caso l’abrogazione della norma, o di una sua parte, non basterebbe a garantire un sistema coerente e funzionante.

Per correggere la disciplina inadeguata, infatti, le soluzioni possibili sarebbero diverse: si potrebbe ridefinire il criterio dimensionale, facendo riferimento non solo al numero di dipendenti ma anche ai dati di bilancio, oppure si potrebbero modificare le soglie dell’indennità, innalzando il massimo oltre le sei mensilità ora previste, o ancora si potrebbe eliminare del tutto il regime speciale per le imprese più piccole, equiparando la disciplina a quanto previsto in generale. Si tratta però di soluzioni per le quali è necessaria una scelta discrezionale del legislatore.

Ecco allora che la Consulta segnala la fondatezza delle questioni e richiama la politica al suo ruolo. Il monito non è però vago: la Corte avverte infatti "che un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà qui descritte".

Come un déjà vu, qualcosa di già visto, ancora una volta dalle aule giudiziarie arriva una richiesta politica, rispettosa delle prerogative istituzionali ma ferma rispetto alla necessità di provvedere. Era successo già per il caso Cappato-Dj Fabo (addirittura fissando un termine temporale), ma è accaduto anche per altre pronunce della Consulta, come in materia di interdittiva antimafia (sentenza 180/2022) e in materia di residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza (sentenza 22/2022). Tutte questioni su cui la Corte individua l’inadeguatezza della legge e riconosce la necessità di una disciplina organica, chiedendo alla politica di esprimersi e di assumersi responsabilità.

Dopo due pronunce di incostituzionalità che ne hanno censurato il meccanismo automatico cardine, dopo la bocciatura da parte del Comitato europeo dei diritti sociali, il Jobs act si conferma, anche con questa sentenza, inadeguato e contrario ai princìpi costituzionali. E l'impatto, nonostante l'inammissibilità della questione, è tutt'altro che ridotto: le realtà con meno di 15 dipendenti sono la maggioranza delle imprese attive in Italia e il monito della Corte è chiaro nel precisare che, in caso di ulteriore ricorso, pur dovendo giungere a una soluzione non soddisfacente, la dichiarazione di incostituzionalità della norma sarebbe inevitabile. Per evitare questo scenario c'è solo un'opzione, necessaria e urgente, ribadita fin dalle prime righe del comunicato stampa della Consulta, pubblicato nella giornata di ieri: "È indifferibile la riforma della disciplina dei licenziamenti, materia di importanza essenziale per la sua connessione con i diritti della persona del lavoratore e per le sue ripercussioni sul sistema economico complessivo".

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Nata nel 1992 in provincia di Milano. Si è laureata in giurisprudenza con una tesi su Danilo Dolci e il diritto al lavoro, grazie alla quale ha vinto il premio Angiolino Acquisti Cultura della Pace e il premio Matteotti. Ora è assegnista di ricerca in diritto del lavoro. È autrice dei libri Potere forte. Attualità della nonviolenza (effequ, 2019) e Argomentare è diabolico. Retorica e fallacie nella comunicazione (effequ, 2022).
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