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Referendum costituzionale 20 e 21 settembre 2020

Referendum taglio parlamentari il 20-21 settembre: Consulta boccia i 4 ricorsi, sì a election day

Via libera dalla Corte costituzionale all’election day del 20 e 21 settembre. I giudici hanno dichiarato inammissibili i 4 conflitti di attribuzione che erano stati sollevati sul taglio dei parlamentari e sul relativo referendum e sull’abbinamento della consultazione con le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali in Veneto, Marche, Liguria, Puglia, Campania, Toscana e Valle d’Aosta.
A cura di Annalisa Cangemi
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È arrivata la risposta della Corte costituzionale, che era appunto attesa per oggi, sui ricorsi presentati dal Comitato promotore per il no, dalla Regione Basilicata, dal senatore Gregorio De Falco ( Gruppo misto) e da +Europa : il referendum potrà essere celebrato in concomitanza con le elezioni regionali che si terranno in Veneto, Campania, Marche, Toscana, Liguria, Valle d'Aosta e Puglia. Ci sarà quindi un election day il prossimo 20 e 21 settembre, una settimana dopo l'avvio dell'anno scolastico, previsto per tutte le scuole d'Italia il 14 settembre.

Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, che riguardavano, sotto vari profili, il taglio dei parlamentari (Il numero verrebbe ridotto da 945 a 600), il relativo Referendum costituzionale e le elezioni regionali, per i quali sono state fissate le date del 20 e 21 settembre, il cosiddetto ‘election day'. La Consulta depositerà domani le ordinanze con le motivazioni.

In principio il referendum era previsto per il 29 marzo 2020, ed è stato poi rinviato a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Trattandosi di un referendum confermativo non è previsto il raggiungimento di un quorum.

I 4 ricorsi bocciati

In particolare, dopo la camera di consiglio che si è svolta oggi, la Corte ha dichiarato inammissibile (relatore il giudice Giuliano Amato) il conflitto sollevato dal Comitato promotore del no al Referendum sul taglio dei parlamentari, relativo all'abbinamento delle due votazioni, disposto con il decreto elezioni. Il comitato promotore, spiega il Palazzo della Consulta, "non ha legittimazione soggettiva" a sollevare questo conflitto dato che "la Costituzione non gli attribuisce una funzione generale di tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell'intero corpo elettorale".

Inammissibile (relatore Giovanni Amoroso) è stato dichiarato anche il ricorso presentato dalla Regione Basilicata con riferimento sia all'avvenuta approvazione definitiva, l'8 ottobre 2019, del testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, sia al Dpr del 17 luglio 2020 di indizione del Referendum popolare confermativo. "La Corte – si legge nella nota della Consulta – in linea con la propria giurisprudenza, ha infatti escluso la legittimazione soggettiva degli enti territoriali, in generale, e della Regione, in particolare, perché non sono potere dello Stato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione".

Quanto al ricorso presentato dal senatore Gregorio De Falco (Gruppo Misto) nei confronti del Senato, del governo e del presidente della Repubblica, i giudici costituzionali (relatore Nicolò Zanon) hanno ritenuto che "esponesse, in modo confuso e incoerente, critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale, all'accorpamento delle consultazioni, all'utilizzo dei decreti legge e, infine, al procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti".

Inoltre, "pur sostenendo la violazione di plurimi principi costituzionali inerenti sia il procedimento legislativo sia quello di revisione costituzionale – osserva Palazzo della Consulta, il ricorso non ha chiarito quali attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare siano state in concreto lese nel corso di questi procedimenti": per queste ragioni, il ricorso De Falco è stato giudicato inammissibile.

Infine il conflitto promosso dall'associazione +Europa, che, come partito politico, contestava in particolare la previsione (contenuta nel dl 26/2020) che riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste e candidature nelle elezioni regionali. Secondo +Europa, omettendo di prevedere, in favore dei partiti già presenti in Parlamento, una deroga all'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni, il legislatore avrebbe leso le sue attribuzioni costituzionali in quanto partito politico. L'inammissibilità del conflitto (relatrice Daria De Pretis), conclude la Corte, "deriva dal difetto di legittimazione della ricorrente in base alla costante giurisprudenza costituzionale che nega ai partiti politici la natura di potere dello Stato".

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