Inps: il congedo di paternità spetta anche alla madre intenzionale nelle coppie di donne

Ci sono diritti che nascono in silenzio, senza clamore, ma che raccontano molto più di un articolo di legge. Il riconoscimento del congedo di paternità alla madre intenzionale in una coppia di donne è uno di questi: un passo piccolo nei tempi della burocrazia, ma enorme nella vita delle famiglie che oggi vedono tutelato, nero su bianco, un legame già reale. La Corte Costituzionale, con una sentenza storica, ha detto chiaramente ciò che la vita quotidiana aveva già insegnato: in una coppia omogenitoriale femminile esiste una madre che partorisce e una madre che, fin dal primo istante, sceglie e rivendica la propria responsabilità genitoriale.
Ora l’Inps si adegua, con un messaggio ufficiale che traduce quella sentenza in regole concrete: 10 giorni di congedo retribuito al 100%, esattamente come per i padri, raddoppiati in caso di parto plurimo. Una decisione che non solo garantisce parità di trattamento, ma riconosce la dignità giuridica di un ruolo finora ignorato dalle norme.
Cosa prevede il congedo per la madre intenzionale
Il diritto riconosciuto è identico a quello dei padri lavoratori dipendenti:
- 10 giorni di congedo obbligatorio, retribuiti al 100%, da utilizzare dopo la nascita di un figlio;
- 20 giorni di congedo in caso di parto plurimo;
- possibilità di prendere i giorni in modo non continuativo, purché sempre a giornate intere e non a ore.
Il periodo in cui si possono collocare i giorni di congedo va da due mesi prima della data presunta del parto a cinque mesi dopo la nascita. La richiesta va presentata almeno cinque giorni prima dell’inizio del congedo.
A chi spetta e quali requisiti servono
Il congedo riguarda esclusivamente le lavoratrici dipendenti, alle stesse condizioni previste per i padri. La madre intenzionale deve risultare:
- iscritta come genitore nei registri dello stato civile
- riconosciuta tale da un provvedimento giudiziale di adozione, affidamento o collocamento.
Come fare domanda
Le modalità per ottenere il congedo cambiano a seconda del tipo di rapporto di lavoro:
- Dipendenti del settore privato e pubblico: la domanda va presentata al datore di lavoro, che anticipa l’indennità per conto dell’Inps.
- Lavoratrici agricole, stagionali, domestiche e familiari, disoccupate o sospese senza cassa integrazione, e lavoratrici dello spettacolo: la domanda deve essere inviata direttamente all’Inps in modalità telematica.