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Dl rilancio, c’è sanatoria per migranti: permessi di soggiorno solo per agricoltori e badanti

Dopo le polemiche all’interno della maggioranza sulla proposta della ministra Teresa Bellanova di regolarizzare i migranti nei campi durante l’emergenza coronavirus, nel governo si è raggiunta un’intesa. I Cinque Stelle hanno accettato il piano di regolarizzazione ma limitatamente ad alcuni settori.
A cura di Annalisa Girardi
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Da giorni ormai va avanti lo scontro all'interno della maggioranza sulla proposta della ministra Teresa Bellanova di regolarizzare i migranti senza permesso di soggiorno che lavorano come braccianti nei campi o come colf e badanti. Una prima intesa sulla sanatoria è stata raggiunta alcuni giorni fa, quando il presidente del Consiglio, Giusppe Conte, ha incontrato i capi delegazione di tutte le forze politiche dell'area di governo per discutere punto per punto il decreto Rilancio. La ministra dell'Agricoltura, spalleggiata dal ministro per il Sud, l'esponente dem Giuseppe Provenzano, ha insistito per portare avanti la proposta di regolarizzazione in modo da far fronte alla carenza di manodopera nelle campagne a causa della pandemia, oltre che lanciare un affondo al sistema del caporalato. I Cinque Stelle, dopo forti polemiche, hanno quindi finito per accettare il piano per cui potrebbero essere regolarizzati circa 500 mila migranti, che è stato incluso nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri.

L'accordo prevede la possibilità di regolarizzazione per i lavoratori già presenti sul territorio italiano (che può essere richiesta anche dai datori di lavoro), ma anche il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza, per chi ha già in passato avuto un contratto di lavoro in settori ben precisi: agricoltura, zootecnia, assistenza alla persona e assistenza domestica.

Nel decreto è stato dunque inserito questo passaggio:

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in
conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità
derivante dalla diffusione del contagio da Covid 19 e favorire l’emersione di rapporti di
lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, per concludere un
contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero
per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini
italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a
rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia
precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi
della legge 28 maggio 2007, n. 68; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver
lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno
scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono
richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido
solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. A tal
fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo
2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di
lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata
secondo le modalità di cui al comma 13. Se nel termine della durata del permesso di
soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la
documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività
lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso
viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non
conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il capo politico pentastellato, Vito Crimi, nei giorni scorsi aveva ribadito più volte come la proposta di Bellanova non dovesse essere assolutamente inserita nel dl Rilancio. Ma il via libera alla fine è arrivato dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo: la ministra Cinque Stelle ha assicurato che sarà effettuata un'opera di controllo da parte dell'Ispettorato del lavoro sui permessi temporanei da rilasciare ai migranti senza permesso di soggiorno per permettergli di lavorare nei campi. L'Ispettorato dovrà garantire che il permesso temporaneo di ricerca di lavoro sia riconosciuto solamente alle persone che hanno già lavorato nei settori prestabiliti, quello agricolo e quello dei collaboratori domestici. Alla fine dei sei mesi, questo potrà essere convertito in un permesso di lavoro vero e proprio, così da regolarizzare circa mezzo milioni di stranieri che oggi risiedono sul territorio senza permesso di soggiorno.

Questo non è però l'unico obiettivo della proposta di Bellanova: infatti si punta anche a incoraggiare l'emersione dal lavoro nero, tanto per i cittadini stranieri quanto per quelli italiani. I datori di lavoro che garantiranno un regolare contratto potranno beneficiare di uno scudo penale e amministrativo.

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