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Il caso Cospito

Cospito, per la Cassazione deve restare al 41 bis perché c’è il rischio di contatti con gli anarchici

Per la Cassazione è “esaustiva e corretta” l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha confermato il 41bis per Alfredo Cospito, perché esiste un “pericolo di collegamenti” del detenuto con la Federazione anarchica informale.
A cura di Annalisa Cangemi
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Alfredo Cospito, il leader del Fai detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da mesi, "se sottoposto a regime ordinario" può continuare ad essere "punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da colpire" da parte dei suoi "accoliti" della Federazione anarchica informale. Sono le parole della Cassazione, nella sentenza depositata ieri, in cui dà conto delle motivazioni del verdetto con cui ha confermato il 41 bis per Cospito, del quale evidenzia la "perdurante pericolosità" e la mancanza di "dissociazione", evidenziate già dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il 24 febbraio scorso infatti la Cassazione aveva rigettato il ricorso della difesa contro l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Roma, nel dicembre 2022, aveva confermato il regime del carcere duro per il detenuto.

Le motivazioni della sentenza di Cassazione

Dunque la Corte rileva che, nei suoi scritti, Alfredo Cospito sottolinea la "nascita della Fai/Fri, valorizzando la dimensione internazionale raggiunta da parte della stessa, ovvero – si legge nella sentenza – esaltando l'anarchismo diverso da quello ‘classico' e connotato da azioni che mettono in pericolo la vita degli uomini e donne del potere, soprattutto se rivendicate con sigle costanti nel tempo; o ancora, inneggiando ad attentati come quello ai danni della Stazione dei carabinieri di Roma-San Giovanni o dell'amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare ing. Adinolfi e ribadendo – osservano i giudici del Palazzaccio – l'affermazione di non essersi pentito dell'azione, personalmente commessa, che aveva portato ai ferimento di quest'ultimo".

Secondo i giudici inoltre, è "esaustiva e corretta" la motivazione del tribunale di sorveglianza di Roma "che ha individuato il pericolo di collegamenti" di Alfredo Cospito "con l'associazione di provenienza sulla base di univoci elementi fattuali, non contestabili per essere rappresentati sulla base di dati certi in atti, e ravvisati nella reiterata affermazione di appartenenza associativa e nel ruolo verticistico di Cospito, accertato – si ricorda nella sentenza depositata ieri pomeriggio (e non oggi come scritto in precedenza) – con sentenza passata in giudicato, nell'ambito di un'associazione, del pari definitivamente accertata, che propugna espressamente il metodo di lotta armata e che ha, tra i propri specifici fini, l'ideazione, la predisposizione e la diffusione di materiale di propaganda ideologica insurrezionalista lottarmatista".

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