Lo Stadio Collana del Vomero torna pubblico: riaffidato alla Regione Campania

Lo Stadio Collana del Vomero torna pubblico. Riaffidato alla Regione Campania dal Consiglio di Stato. Il supremo organo amministrativo, con sentenza della quinta sezione – presidente Diego Sabatino, estensore Massimo Santini – pubblicata oggi, ha respinto il ricorso della Giano SSD Srl contro Palazzo Santa Lucia sulla sentenza di primo grado del Tar Campania. Un braccio di ferro che dura ormai da anni. Anche il Comitato “Associazioni ex Collana" si è costituito in giudizio.
Lo stadio era stato affidato nel 2017 alla società Giano, che aveva come soci di maggioranza gli ex calciatori azzurri Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara, con il costruttore Paolo Pagliara. Nel 2018, però, i due calciatori uscirono dalla società, che passò a Pagliara. Lo Stadio Collana fu utilizzato per le Universiadi di Napoli del 2019 e per tale occasione vennero realizzati alcuni importanti lavori di ristrutturazione per un importo pari a circa 6 milioni di euro.
La Regione Campania, con due distinti provvedimenti commissariali del 14 maggio e del 13 agosto 2021, decise però di revocare la concessione per vari motivi. Tra questi, perché con l'uscita dei due calciatori si era passati da una società senza scopo di lucro a una con scopo di lucro e perché i lavori non sarebbero stati eseguiti con gara pubblica, ma a trattativa privata, affidandoli a "quello poi nel tempo divenuto socio di maggioranza ossia la Pagliaro costruzioni s.r.l", come scrivono i giudici amministrativi. La revoca venne poi confermata con decreti dirigenziali del 9 settembre 2021.
Il ricorso al Tar Campania
Il provvedimento di revoca però è stato impugnato dalla Giano al TAR Campania, che ha rigettato il ricorso. La società ha fatto appello al Consiglio di Stato. Il 2 febbraio scorso le parti hanno presentato le conclusioni in udienza. La società ha contestato anche il difetto di giurisdizione e ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, tuttora pendente. Il Consiglio di Stato però ha ritenuto di non accogliere il ricorso della società.