236 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Napoli, movida, vendita alcolici, musica alta e feste in strada: tutte le nuove regole

L’assessorato alla Sicurezza ha presentato il regolamento sulla polizia urbana sulla movida, accompagnato da un maxi-emendamento. Ecco cosa cambia.
A cura di Pierluigi Frattasi
236 CONDIVISIONI
Immagine

Arriva il nuovo regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana a Napoli, con le nuove regole per la movida. Stop alla musica alta di notte, divieto di vendita di alcol per bar e ristoranti dalle 3 alle 6 di notte, e di asporto per le bevande in lattina e nei contenitori di vetro da mezzanotte. Vietati party e feste di compleanno e laurea nei pressi di chiese, monumenti e palazzi storici.

Pene più severe per chi viola le regole, fino alla revoca della licenza. Con regole stringenti anche per tavolini e sedie dei locali: per chi occupa abusivamente il suolo pubblico ci saranno diffida e chiusura per 3 giorni in caso di recidiva. I gestori dei locali dovranno tenere puliti i marciapiedi antistanti nel raggio di 2 metri.

Il sindaco, infine, per particolari esigenze di ordine pubblico potrà emanare ordinanze di 30 giorni con gli orari di chiusura dei locali, come bar e ristoranti, fino all’1 di notte dalla domenica al giovedì e fino alle 2 dal venerdì al sabato, con multe da 500 a 5mila euro.

Nuove regole sulla movida

Il nuovo regolamento di Polizia Urbana di Napoli, approvato con la delibera di giunta 214 del 17 giugno 2022, è andato in consiglio comunale oggi, 15 novembre 2022, accompagnato da un maxi-emendamento proposto dall’assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu. Il regolamento è stato discusso in questi mesi nelle commissioni consiliari di Polizia Municipale e Attività produttive raccogliendo i suggerimenti di imprenditori, commercianti e residenti, comitati e associazioni. Tutti i contributi arrivati sono stati accorpati in un unico maxi-emendamento d'intesa con il presidente della commissione Polizia Municipale, Pasquale Esposito.

La discussione in consiglio comunale è stata rinviata a maggioranza alla prossima seduta per ulteriori approfondimenti. Hanno partecipato al voto 34 consiglieri. Il rinvio è stato approvato con 27 voti favorevoli e 7 contrari. Il nuovo regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sull’albo pretorio. Ecco tutte le novità in merito alla movida contenute nel maxi-emendamento.

Immagine

Vendita alcol per negozi, supermarket, bar e ristoranti

La vendita di alcol e superalcolici, anche per asporto, è disciplinata nell’articolo 13. Il comma 2 prevede che è fatto divieto agli esercizi commerciali di vicinato, alle media e grandi strutture, di vendere bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dalle ore 24:00 alle ore 6:00.

È, inoltre, posto divieto agli esercizi pubblici, compresi gli esercizi ove si svolgono con qualsiasi modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, circoli privati, di somministrare e vendere alcolici di qualsiasi gradazione dalle ore 3:00 alle ore 6:00 (comma 3). Quest'ultimo divieto non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai laboratori di produzione artigianale di alimenti autorizzati alla vendita per asporto e ai pubblici esercizi, di vendere per asporto, anche attraverso apparecchi automatici – ad eccezione di quelli collocati presso le Stazioni ferroviarie e gli Aeroporti – qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 24:00 fino alle ore 6:00. Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 nelle strade pubbliche o aperte al pubblico è altresì vietato il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine.

Immagine

Tavolini e insegne di bar, ristoranti e altri locali

Il regolamento affronta poi il tema dei tavolini e degli ombrelloni di bar, pub e ristoranti:

Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico, fatta salva la facoltà del Sindaco di applicare le misure di cui all’art. 3, comma 16, della L. 15 luglio 2009, n. 94, in presenza di una prima violazione di norme di legge o di regolamenti accertata dagli organi di Polizia, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative, è formulato al trasgressore un atto di diffida a non reiterare ulteriormente l'occupazione abusiva di suolo pubblico, con l'avvertenza che, in caso contrario, sarà disposta, senza ulteriore avviso, la sospensione dell'attività per un periodo di 3 (tre) giorni

Per ogni successiva ripetizione dell’infrazione a carico dello stesso soggetto, nei 12 (dodici) mesi dalla data del primo accertamento, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative, è disposta la sanzione della sospensione dell’attività mediante la chiusura per giorni 3 (tre).

Immagine

Il sindaco potrà fissare orari di chiusura di bar e ristoranti

Il regolamento prevede (comma 11) che il sindaco potrà in particolari casi di emergenza emanare ordinanze di pubblica sicurezza, nelle zone della movida cittadina inserite in un preciso elenco (Allegato 1).

“L'ordinanza può essere adottata per un periodo non superiore a 30 giorni e per determinate zone della città incluse nelle aree dell'allegato 1 per le quali risulti, sulla base di relazioni della Polizia Locale o di altri elementi istruttori un afflusso particolarmente rilevante di persone nelle ore notturne, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi o comunque da fenomeni di aggregazione notturna, che compromettano o rischino di compromettere i valori e gli interessi della collettività”.

L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Con ulteriori sanzioni qualora la stessa violazione sia stata commessa per 2 (due) volte in 12 (dodici) mesi.

Nelle aree di cui all'allegato 1, il sindaco al fine di superare specifiche e ben localizzate situazioni in cui si determini una esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza non contingibile e urgente può disciplinare, relativamente agli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, l'orario di chiusura, consentendo la riapertura delle attività, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

  • dalla domenica al giovedì, la chiusura può essere disposta non prima delle ore 01:00 del giorno successivo;
  • il venerdì, il sabato e i giorni antecedenti le giornate festive, non prima delle ore 02:00 del giorno successivo.

In ogni caso, sono consentiti 30 (trenta) minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni al locale stesso.

Pene più severe per chi viola le regole

Il regolamento prevede anche pene più severe per chi viola le normative. Nel comma 4 dell’articolo 19 si precisa che tra le "sanzioni per abuso del titolo" si intende anche la “vendita di alcolici a minori di 18 anni”, “la vendita somministrazione alcolici a minori di 16 anni”, “esercizi pubblici muniti di licenza e locali di spettacoli e intrattenimento che vendono o somministrano alcolici e superalcolici dopo le ore 3”, “violazione della normativa sull'impatto acustico”.

Al Comma 5 si spiega che “in presenza di una prima recidiva della violazione di legge o di regolamenti, accertata dagli organi di Polizia, che si configura come abuso del titolo, l'ufficio competente al rilascio del titolo, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 7 giorni. Alla seconda recidiva dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 30 giorni, alla terza recidiva dispone la sanzione della revoca del titolo”.

Immagine

Stop alla musica alta di notte

La tutela del riposo e della serenità dei cittadini è trattata nell’articolo 12: È fatto espresso divieto a chiunque, nei luoghi pubblici e privati, di disturbare la quiete pubblica con il proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere.

  • Comma 2. Nei limiti previsti dalla normativa vigente sull'impatto acustico, i gestori o i titolari di esercizi pubblici, in particolare di somministrazione o intrattenimento e svago – anche se sotto forma di circoli privati o associazioni culturali – devono assicurare che i locali al chiuso nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale che suoni e rumori non siano udibili all'esterno oltre i limiti di accettabilità come previsto dalla legge 447/1995 e decreti attuativi e dal Piano di Zonizzazione Acustico Vigente".
  • Comma 3. Sono vietate tutte le emissioni rumorose nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tali da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, attraverso schiamazzi o l'uso ad eccessivo volume di impianti musicali o televisivi.
  • Comma 4. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dell'Arte di Strada nella Città di Napoli e fatte salve le attività di spettacolo o manifestazioni temporanee – che necessitano di specifiche autorizzazioni – nelle piazze, strade o altri spazi pubblici è fatto divieto a chiunque l'utilizzo di strumenti di amplificazione, comunque alimentati, e l'utilizzo di strumenti di percussione".
  • Comma 5. Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'emissione sonora generata da strumenti a bordo di veicoli non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi, oltre i limiti sonori massimi previsti dall'articolo 350 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
  • Comma 6. Le limitazioni di orario previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per le manifestazioni aperte al pubblico non si applicano agli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale direttamente o tramite il supporto di organizzazioni private, in occasione della festività del Capodanno.

I gestori devono tenere puliti i marciapiedi

I gestori di negozi e locali hanno anche degli obblighi di pulizia, come specifica l’articolo 17.

Gli esercenti sono tenuti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio commerciale e il suolo pubblico eventualmente occupato, per un raggio non inferiore a due metri. Gli stessi provvedono, pertanto, al mantenimento della pulizia e dell'ordine sia durante l'orario di apertura, sia mediante un servizio di pulizia aggiuntiva, subito dopo le operazioni di carico e di scarico di merci e subito dopo l’orario di chiusura.

Non solo,

Inoltre, i gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni e assimilati, sono tenuti (comma 3) a predisporre contenitori differenziati per il pubblico e a conferire i rifiuti in forma differenziata. A tal fine, sono tenuti a prevedere idonei spazi interni per allocare le attrezzature destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Divieto di party all’esterno di chiese e palazzi storici

L’articolo 9 sulla tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto, infine, dispone al comma 4 “è vietato il bivacco, ovvero lo stazionamento anche occasionale, consumando cibi o bevande, ove presenti sui sagrati dei luoghi di culto, dei monumenti e in prossimità di palazzi ed edifici di interesse artistico monumentale”.

Immagine
236 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views