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Manovra, un fondo da 60 milioni di euro per i caregiver familiari che assistono disabili gravi

Con un emendamento alla legge di bilancio, proposto dalla senatrice Bignami e controfirmato da decine di parlamentari di ogni estrazione politica, è stato istituito un fondo da 60 milioni di euro a sostegno dell’attività di cura dei caregiver familiari. L’emendamento è stato approvato dalla commissione bilancio, ma per l’istituzione vera e propria del fondo bisognerà attendere l’approvazione definitiva della manovra.
A cura di Charlotte Matteini
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Da molto tempo in parlamento si discute di caregiver familiari, o meglio in realtà da molto tempo la legge per il riconoscimento ufficiale di quei tre milioni di persone che si prendono cura dei propri familiari affetti da gravi disabilità, sopperendo alle carenze dello Stato, è ferma in parlamento. Con un emendamento alla legge di stabilità, che sarà approvata definitivamente il prossimo mese, è stato inserito per la prima volta un fondo speciale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. L'emendamento, proposto dalla senatrice Bignami e controfirmato da decine di parlamentari di ogni fazione, prevede in sostanza l'istituzione "presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un "Fondo per Il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare'‘, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020″.

L'emendamento approvato, dunque, prevede una dotazione triennale pari a 60 milioni di euro e sarà destinato "alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare", ovvero l'attività svolta dalla persona "che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 10 maggio 2016, n. 76, di un familiare di un affine entro il secondo grado, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado, che a causa di malattia, infermità o anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata continuativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 194, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".

"L'approvazione unanime dell'emendamento che stanzia un primo (modesto) fondo a sostegno dei caregivers premia l'impegno lungo tutta la legislatura della senatrice Laura Bignami e la volontà unitaria della Commissione lavoro",ha dichiarato il presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi. "La sua approvazione definitiva sarebbe finalmente una risposta alla domanda di tutela che sale dai molti invisibili che donano se stessi, ogni giorno, alla cura di un familiare gravemente disabile"

«Art. 30-bis.

(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per Il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. II Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare come definito al comma 2.

2. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 10 maggio 2016, n. 76, di un familiare di un affine entro il secondo grado, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado, che a causa di malattia, infermità o anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata continuativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 194, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 94 e alla Tabella A della presente legge, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

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