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Il Governo vuole attrarre i ricchi stranieri: bastano 100mila euro per essere a posto con le tasse

In attuazione di una disposizione contenuta nell’ultima legge di stabilità, l’Agenzia delle Entrate offre ai cittadini stranieri abbienti che desiderano trasferire la propria residenza fiscale in Italia, la possibilità di aderire a un regime forfettario che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva pari a 100.000 euro in un’unica soluzione, indipendentemente dai redditi esteri maturati.
A cura di Charlotte Matteini
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Agenzia delle entrate lettere fisco

Centomila euro in un'unica soluzione per mettersi a posto con il Fisco italiano. La proposta arriva direttamente dall'Agenzia delle Entrate diretta da Rossella Orlandi. Il provvedimento di Ade, in attuazione di una disposizione contenuta nell'ultima legge di stabilità allo scopo di attrarre capitali esteri in Italia, sostanzialmente prevede che, attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'Agenzia delle Entrate, i Paperoni stranieri che desiderano trasferire la propria residenza fiscale in Italia possano chiedere di pagare una sorta di "flat tax", un versamento preventivamente concordato da erogare una tantum all'erario, sui redditi prodotti all'estero. L'offerta, studiata dal governo nella speranza di attirare i professionisti stranieri in fuga da Londra dopo la Brexit, varrà anche per i familiari dei cosiddetti "High net worth individual", che potranno beneficiare del regime agevolato versando nelle casse dell'erario, sempre in un'unica soluzione, 25mila euro.

Per accedere a questa sorta di flat tax, i richiedenti potranno o effettuare un'istanza di interpello alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate oppure, se in possesso dei requisiti richiesti, direttamente presentare la dichiarazione dei redditi riferita al periodo fiscale in cui si è trasferita la residenza fiscale in Italia oppure quella relativa al periodo immediatamente successivo. Nell'istanza andranno indicati, oltre ai dati anagrafici, l'eventuale codice fiscale attribuito, l'indirizzo di residenza italiana o lo status di non residente in Italia per un tempo pari ad almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione, l'ultima residenza fiscale valida e gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. In entrambi i casi, la domanda dovrà essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche in caso l'istanza di interpello non abbia ancora ricevuto risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità.

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