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E’ possibile un referendum sull’Euro ? Osservazioni giuridico-costituzionali

Quando si parla di referendum sull’euro cosa si intende ? Quali sono gli ostacoli giuridici (e le modifiche legislative necessarie) per poter indire un referendum sull’euro ? Alla fine è realizzabile (oppure è un sogno) la possibilità di chiedere ai cittadini di esprimersi sull’euro ?
A cura di Redazione Diritto
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Questo articolo è a cura dell’Avvocato Giuseppe Palma del Foro  di Brindisi. Appassionato di storia e di diritto, ha sinora  pubblicato  numerose  opere di saggistica a carattere storico – giuridico. 

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La proposta.

Già da diverse settimane si parla della proposta, avanzata dal M5S, di un referendum sull’Euro.

Superiamo sin da adesso un dubbio molto diffuso: la moneta unica è stata “introdotta” dal Trattato di Maastricht (sul punto, tuttavia, il prof. Giuseppe Guarino scrive che l’Euro in vigore non è quello previsto dal Trattato di Maastricht bensì quello introdotto da un Regolamento comunitario, il n. 1466/1997).

L’ostacolo giuridico.

Quindi, per espressa previsione del co. II dell’art. 75 Cost. (il quale stabilisce che “non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”)  non è possibile indire un referendum abrogativo sulle leggi di ratifica dei Trattati internazionali, pertanto l’eventuale uscita dell’Italia dall’Euro non può avvenire attraverso una consultazione popolare di tipo referendaria/abrogativo.

Ciò premesso, cosa vuole dire Beppe Grillo quando parla di “referendum” sull’Euro?

L’eventuale soluzione giuridica.

Ce lo spiega molto chiaramente il prof. Paolo Becchi (ordinario di Filosofia del diritto), il quale – in un suo articolo apparso sul Corriere della Sera del 16 novembre 2014 – parla di iniziativa delle leggi da parte del popolo (art. 71 co. II Cost. il quale prevede che “Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”).

Prima fase (modifica della Costituzione).

Ciò detto, il M5S provvederà molto probabilmente alla raccolta di almeno 50.000 firme (sicuramente saranno molte di più) al fine di presentare in Parlamento un progetto di legge redatto in articoli che preveda l’inserimento in Costituzione – a fianco del referendum abrogativo – della tipologia del referendum c.d. “di indirizzo”, in modo tale che il popolo sia chiamato ad esprimere un “indirizzo” sul mantenimento o meno di questa moneta unica.

Esecuzione prima fase (il procedimento per la modifica della Costituzione).

Bene, trattandosi quindi di un progetto di revisione della Costituzione, questo deve necessariamente seguire la procedura “aggravata” tipizzata dall’art. 138 Cost., la quale non prevede soltanto due votazioni da parte di entrambi i rami del Parlamento intervallate da un periodo di almeno tre mesi l’una dall’altra, ma detta addirittura – e giustamente – delle maggioranze diverse (c.d. rafforzate) rispetto a quella semplice occorrente per l’approvazione di una legge di rango ordinario (a tal proposito l’art. 138 Cost. prevede che in seconda votazione le Camere devono approvare la legge di revisione costituzionale a maggioranza assoluta).

A parte il fatto che attualmente alla Camera dei deputati la maggioranza politica e numerica è dichiaratamente pro-Euro (PD, SEL, NCD e SC) – e quindi sarà praticamente impossibile approvare una legge di revisione costituzionale che introduca in Costituzione il c.d. referendum “di indirizzo” (soprattutto perché questo avrebbe lo scopo immediato di chiamare il popolo a pronunciarsi sulla moneta unica) -, ma anche qualora il progetto di revisione costituzionale dovesse per ipotesi essere approvato da entrambe le Camere ai sensi dell’art. 138 Cost., esso dovrà sicuramente essere sottoposto a referendum popolare confermativo (senza quorum) previsto dal medesimo articolo in quanto la legge di revisione costituzionale non sarà sicuramente approvata dalla maggioranza qualificata dei 2/3 in seconda votazione (a tal riguardo l’art. 138 Cost. prevede che se la legge di revisione costituzionale è approvata in seconda votazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti le Camere, non si procede a referendum popolare).

Ciò premesso, anche qualora si giungesse al punto in cui le Camere approvassero il progetto di revisione costituzionale a maggioranza assoluta in seconda votazione (ipotesi già di per sé concretamente fantasiosa, e non prendo neppure in considerazione l’ipotesi in cui si possa raggiungere la maggioranza dei 2/3), si dovrà quindi procedere a referendum popolare che confermi la revisione costituzionale approvata dal Parlamento.

Seconda fase (referendum di indirizzo).

Supponendo che il popolo esprimesse voto favorevole alla revisione costituzionale che prevede l’introduzione in Costituzione del c.d. referendum “di indirizzo”, perché i cittadini possano concretamente “indirizzare” il Parlamento e il Governo a seguire un percorso che miri all’uscita dell’Italia dall’Euro, occorrerà appunto che il popolo sia chiamato successivamente ad esprimere il proprio voto in un nuovo referendum – cioè quello “di indirizzo” – introdotto dalla legge di revisione. Il tutto, al netto degli ostacoli politici e parlamentari a dir poco insormontabili, non potrà avvenire prima di un anno e mezzo/due. Un vero e proprio percorso “al massacro”!

I possibili sviluppi reali.

Ammesso che la proposta “a 5 stelle” superasse per davvero tutti gli ostacoli politici, numerici e di procedura (cosa concretamente impossibile) descritti in precedenza, a parere di chi scrive, si ritiene che il progetto di revisione Costituzionale diretto ad introdurre un referendum di “indirizzo” (c.d. “prima fase”) sarà seccamente bocciato non appena verrà consegnato alle Camere, (sempre che un tale progetto di revisione Costituzionale venga calendarizzato).

Non ai posteri, ma a noi, l’ardua Sentenza.

Avv. Giuseppe Palma

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