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I rimborsi e le restituzioni derivanti dallo scioglimento della comunione legale dei coniugi

Nota a Cassazione del 09.11.2012 n. 19454: durante il matrimonio può capitare che uno dei coniugi usi denaro personale per pagare spese relative al patrimonio comune dei coniugi, al momento dello scioglimento della camunione legale dei coniugi (art. 192 c.c.) si pone il problema se tali somme di denaro possono essere (ed entro quali limiti) restituite (anche in relazione al disposto degli articoli 177 c.c. e 179 c.c.)
A cura di Redazione Diritto
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Questo articolo è a cura del Dott. Piergiorgio Castellano, laureato   presso l'Università L. Bocconi di Milano in Economia e legislazione per  l'impresa e laureato in Giurisprudenza presso la stessa Università L. Bocconi  di  Milano, autore di contributi per importanti riviste notarili. Si occupa  in  Taranto di trasferimenti immobiliari e di problematiche inerenti  l'attività  notarile.

Nota a Cass. civ. sez. I, del 9 novembre 2012  n. 19454. Le somme prelevate dal patrimonio personale di un coniuge ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune: la Cassazione definisce i limiti alla loro restituzione.

Lo scioglimento della comunione legale dei beni determina l’insorgenza tra i coniugi del diritto a chiedere il rimborso e la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

La disposizione, così formulata al comma 3 dell’art. 192 c.c., non brilla per chiarezza e ha pertanto dato adito a contrastanti opinioni dottrinarie. Essa infatti presenta due profili di criticità, consistenti nella necessità di definire i concetti di “somme prelevate dal patrimonio personale” e di “spese e investimenti del patrimonio comune”.

La prima questione si pone in relazione alla nota distinzione tra denaro “personale” e denaro “personalissimo”, con la quale si individua, nel primo caso, il denaro derivante dallo svolgimento della propria attività lavorativa, soggetto al regime della comunione de residuo, mentre, nel secondo caso, il denaro escluso dalla comunione legale ai sensi dell’art. 179 c.c., perché ad esempio acquistato per successione o donazione o come frutto della cessione di beni ugualmente esclusi dalla comunione.

La seconda questione attiene invece al significato da riconoscere all’espressione “spese e investimenti del patrimonio comune”, la quale può essere letta come indicante ogni acquisto di bene caduto in comunione legale ai sensi dell’art. 177 a) c.c. o, invece, come riferita solamente ad interventi minori, migliorativi di beni già facenti parte della comunione legale.

Prima ancora di addentrarsi nell’ermeneutica della norma in questione, occorre considerare che essa, al di là dello stretto dato letterale, va inserita e letta alla luce dei principi informanti l’ordinamento del regime di comunione legale dei beni, il quale si fonda sulla tutela de coniuge debole attraverso la condivisione degli acquisti. In quest’ottica, quindi, come già affermato in passato dalla giurisprudenza (Cass. n. 9355/1997), i beni acquistati per mezzo dei proventi dell’attività lavorativa sono destinati a rientrare nella comunione immediata ai sensi della lett. a) art. 177 c.c., mentre i proventi stessi, non consumati, costituiranno la comunione de residuo, rilevante allo scioglimento del regime di comunione legale.

Se quindi si parte da queste premesse, appare evidente che i beni acquistati con l’impiego dei proventi dell’attività lavorativa sono destinati a cadere in comunione senza possibilità per il coniuge che ha impiegato detti proventi di chiederne la restituzione alla cessazione del regime di comunione legale dei beni, venendo altrimenti svilita l’essenza stessa di questo regime patrimoniale. Di conseguenza, detti beni risulteranno di proprietà di entrambi i coniugi ormai in comunione ordinaria e potranno solamente formare oggetto di divisione ai sensi dell’art. 194 c.c.

Alla luce di ciò, la prima questione deve essere risolta affermando che per “somme prelevate dal patrimonio personale” l’art. 192 comma 3 c.c. intende fare riferimento al denaro “personalissimo” di un coniuge, come definito ai sensi dell’art. 179 c.c., laddove sia usato per “spese e investimenti del patrimonio comune”.

Resta quindi da definire il significato proprio di quest’ultima endiadi, chiarendo cioè se essa si riferisca a beni acquistati con l’impiego di denaro personalissimo, per i quali non siano state osservate le formalità prescritte all’art. 179 c.c. per conservare la natura personale dell’acquisto e così evitare l’instaurazione della comunione legale ai sensi dell’art. 177 a) c.c.; oppure se essa si riferisca a un diverso tipo di impiego del suddetto denaro, che viene ad esempio investito in miglioramenti e addizioni su beni già rientranti nella comunione legale immediata.

A questo quesito, che ha trovato divisa anche la dottrina, dà risposta la Cassazione in esame la quale, ribadendo un orientamento già espresso da Cass. n. 2354/2005;  n. 10896/2005, delimita la portata del diritto ai rimborsi e alle restituzioni solo alle spese compiute in miglioramenti su beni già facenti parte della comunione, escludendo che il coniuge, che abbia usato denaro personalissimo per acquisti caduti in comunione, possa pretenderne la restituzione. La Cassazione afferma infatti che “per effetto della trasformazione dei beni personali in beni comuni, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all'art. 194 c.c., comma 1, il quale impone che, in sede di divisione, l'attivo e il passivo siano ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione”.

Viene quindi rigettata la diversa impostazione che vedeva oggetto di rimborso le somme, costituenti denaro personalissimo, impiegate in acquisti in cui fossero state omesse le formalità di cui all’art. 179 c.c. con conseguente caduta degli stessi in comunione. Diversamente opinando, secondo la Corte,  “si determina una scissione nel regime giuridico dei beni caduti in comunione, a seconda che siano stati acquistati con proventi di beni personali o comunque con denaro personale di uno dei coniugi od invece acquistati con provvista priva di tale qualificazione o della quale non è agevole l'accertamento della provenienza”.

Alla luce di questa impostazione, quindi, diventa rilevante il rispetto delle formalità previste all’art. 179 c.c. per assicurare il carattere personale degli acquisti ivi previsti, secondo la differente disciplina dei beni mobili e dei beni immobili. E’ quindi il rispetto dell’art. 179 c.c. a garantire “l'equilibrio tra le contrapposte esigenze costituzionali di tutela solidaristica proprie della comunione legale e di tutela della libertà d'iniziativa economica proprie della circolazione dei beni”.

Ne consegue che ogni acquisto compiuto con denaro personalissimo, ai sensi dell’art. 179 c.c., senza il rispetto delle formalità che ne permettano la permanenza del carattere personale, cadrà in comunione immediata, senza dare diritto a ragioni di rimborso o restituzione in sede di scioglimento della comunione legale, divenendo bensì, in quel contesto, oggetto di divisione in parti uguali, ai sensi dell’art. 194 c.c., quale bene ormai il comunione ordinaria. Pertanto, alla luce di quanto esposto, oggetto di rimborso e restituzione, ai sensi dell’art. 192 comma 3 c.c., potranno essere solo quelle spese che non abbiano dato luogo ad acquisti rilevanti ai sensi dell’art. 177 a) c.c., ma solo a interventi su di essi di carattere migliorativo o incrementativo.

L’occasione in esame fornisce altresì l’occasione alla Corte per prendere in esame incidentalmente la questione della effettiva necessità del rispetto delle formalità di cui all’art. 179 c.c. nei casi in cui la natura personale sia obiettivamente certa ed evidente. La Corte, pur ribadendo il principio della necessità delle dichiarazioni previste all’art. 179 c.c., richiamando espressamente quanto statuito da Cass. SS.UU. n. 22755/2009, non manca però di prestare adesione all’orientamento, ormai sempre più consolidato (Cass. n. 1556/1993; n. 7437 /1994; 24061/2008; 10855/2010), secondo cui dette formalità possono essere evitate “quando non vi sia incertezza sulla natura personale del bene (compreso il denaro) impiegato ai fini dell'acquisto”.

Dott. Piergiorgio Castellano

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