Cassazione: “No all’assegno di mantenimento se la ex ha un nuovo compagno duraturo”
Se una persona ha una nuova relazione e convive, anche quando questa convivenza non è sancita dalla legge, decade il dovere del vecchio coniuge dell'assegno perpetuo di mantenimento. Lo ha stabilito la Cassazione che, con una sentenza del 16 ottobre 2020, ha deciso quando viene meno l’obbligo alla corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del precedente coniuge. La vicenda su cui è intervenuta la Cassazione si è verificata a Reggio Calabria dove una donna divorziata aveva avviato una nuova relazione stabile con un uomo, ma non conviveva ufficialmente con il nuovo compagno. L’ex marito, che da tempo versava l’assegno mensile di mantenimento, sosteneva che, nonostante gli indirizzi di residenza e di domicilio, di fatto la ex vivesse insieme al nuovo compagno. L’azione legale ha proposto che il mantenimento venga rimodulato, o addirittura revocato.
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’ex marito: il diritto all’assegno di divorzio può essere revocato nel caso in cui la donna abbia una relazione sentimentale con periodi più o meno lunghi di convivenza, tanto da considerare come stabile la nuova unione. Nel caso specifico la Corte d’appello di Reggio Calabria aveva disposto per il ricorrente l’obbligo di corrispondere alla ex 400 euro mensili e aveva respinto l’appello nel quale lui chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa coniugale. La richiesta dell’uomo alla Cassazione era di annullare la sentenza, mentre quella della ex moglie — che si opponeva — era di ricevere un sostegno ancora maggiore, sostenendo di non avere nessun reddito e che la relazione stabile e continua con un altro uomo non era mai stata dimostrata. Per il marito, pur non essendoci una convivenza sancita dalla legge o dalla comune residenza, la relazione della donna doveva considerarsi stabile e datata. Nella sentenza della Cassazione si legge che quello dalla ex moglie col nuovo compagno è un rapporto pluriennale e consolidato, "pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza”.