Braccianti bruciati vivi ad Amendolara, il gip: “Uccisi perché si lamentavano di dover stare in 10 in una stanza”

I quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara sono stati uccisi perché si sarebbero lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage avvenuta lunedì 1 giugno nel Cosentino.
La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari, Orvieto Matonti, ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i 31enni pachistani Ahmed Safeer e Ali Raza.
La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safeer. A raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo averlo saputo dallo stesso. Nel corso della lite Safeer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo tanto che l'altro indagato ha chiamato le forze di polizia per sedare la rissa.
"Hanno dato alle fiamme ben cinque persone, uccidendone quattro e tentando di ucciderne una quinta, per futili motivi, con crudeltà e con premeditazione, dimostrando di essere in grado di esprimere una efferata violenza in assenza di ragioni plausibili. Peraltro, in nessuna fase del procedimento, hanno mostrato in alcun modo segni di pentimento o di resipiscenza", si legge ancora nel decreto.
Nell'ordinanza il giudice sostiene che hanno mantenuto "una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario per vederli consumare dal rogo". Gli indagati "evidenziano una personalità incline a delinquere, una estrema pericolosità soggettiva e una spiccata incapacità di autocontrollo", prosegue.
Parla anche di una "un'evidente coordinazione e strategia" nell'azione dei due che "hanno agito in maniera perfettamente coordinata e senza accordi verbali (che avrebbero inevitabilmente indotto una immediata reazione delle vittime e di cui non vi è traccia nelle dichiarazioni del teste superstite)".
Secondo il gip, i braccianti bruciati vivi sono stati "puniti in un modo così brutale e atroce solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale".
E conclude: "Anche ove si ritenesse che il motivo fosse da riferirsi alla colluttazione esso sarebbe da considerarsi, come il primo, del tutto sproporzionato rispetto al reato commesso e si atteggerebbe quale mera occasione per dare sfogo a un tremendo impulso criminale di entrambi".