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Bollette del gas, da gennaio addio ai maxi-conguagli: per quali fatture non si pagheranno più

Addio ai maxi-conguagli per le bollette del gas. Come già avviene da marzo per le fatture dell’energia elettrica, la prescrizione a gennaio scenderà da cinque a due anni. Il che vuol dire che i clienti non dovranno più pagare conguagli risalenti a fatturazioni di più di due anni prima rispetto al momento della contestazione.
A cura di Stefano Rizzuti
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Mai più maxi-conguagli sulle bollette del gas. A partire dal primo gennaio 2019 la prescrizione per le bollette passerà dai cinque anni attuali a due. Una novità che riguarda le fatture per il gas, mentre per quanto riguarda l’elettricità la prescrizione a due anni è già in vigore da marzo del 2018. In sostanza, questo vuol dire che se c’è un ritardo nella fatturazione, dovuto al fornitore, il cliente può non pagare le bollette relative a un periodo antecedente di più di due anni. Il pagamento, dunque, è obbligatorio solo per i conguagli non superiori ai due anni. A confermare l’entrata in vigore di questa norma, introdotta dall’ultima legge di Bilancio approvata nella scorsa legislatura, è una nota dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con la quale si estende l’applicazione anche alle bollette del gas.

L’addio ai maxi-conguagli vale solo se i ritardi nella fatturazione sono imputabili al venditore o al distributore. In questo caso il cliente potrà pagare solamente gli importi relativi agli ultimi due anni. I fornitori, inoltre, per una maggiore trasparenza e per aiutare il cliente, dovranno emettere una fattura separata in cui vengono riportati solamente gli importi per i consumi risalenti a più di due anni prima. In alternativa, il venditore può evidenziare questi importi “in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di due anni”.

Gli obblighi di comunicazione per il venditore

Un altro obbligo per i fornitori sarà quello di informare il cliente della possibilità di eccepire gli importi in prescrizione e fornire un format per facilitare la comunicazione della volontà di non pagare. In sostanza, dovrà informare il cliente della possibilità di non pagare con una pagina iniziale aggiuntiva alla bollette, comprendente un format di pronto utilizzo, indicando recapito postale, fax e mail a cui inviare la comunicazione. Gli importi oggetto di prescrizione devono essere esclusi in automatico dal pagamento in caso di domiciliazione bancaria o postale o su carta di credito.

Cosa succede se la responsabilità è del cliente

Nel caso in cui il conguaglio sia dovuto a una responsabilità del cliente, il venditore deve indicare l’importo nella bolletta e spiegare con quali modalità è possibile, eventualmente, presentare reclamo. Se il venditore decide di rinunciare all’importo, deve solamente fornirne informativa al cliente. Le bollette del gas, dunque, si adeguano a quelle dell’elettricità, così come si adeguerà il termine per la prescrizione a due anni anche per le fatturazioni delle utenze idriche a partire da marzo 2019.

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