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Bari, esclusa dal concorso dell’Asl perché positiva al Covid. Il Tar: “Pandemia non comporta deroghe”

Secondo il Tar della Puglia è legittima la decisione dell’Asl di Bari di escludere da un concorso per tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro una giovane candidata che era risultata positiva al Covid-19.
A cura di Gabriella Mazzeo
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Secondo quanto decretato dal Tar della Puglia, è legittimo per una pubblica amministrazione escludere da un concorso un candidato che non ha potuto partecipare perché positivo al Covid-19. Secondo la sentenza, è lecito non dargli la possibilità di svolgere le prove da remoto o differite. Una decisione che fa discutere: il Tar ha rigettato infatti il ricorso di una aspirante tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro della Asl di Bari perché positiva al Covid-19 al momento del concorso. Il bando, per 60 posti, era stato pubblicato nel febbraio 2020.

Nelle more della procedura e per ridurne i tempi, la Asl aveva eliminato le prove preselettive tenendo conto dell'emergenza sanitaria appena esplosa. I candidati erano stati convocati direttamente per lo svolgimento di prove scritte e pratiche fissate per il 9 giugno 2021, con obbligo di presentare un tampone negativo effettuato 48 ore prima della prova. La candidata aveva inviato una pec l'8 giugno, spiegando di aver ricevuto esito positivo e chiedendo di svolgere l'esame in modalità alternative. La richiesta era stata respinta e poi impugnata dalla concorsista, che chiedeva l'annullamento del concorso in quanto sottoposta a misura di isolamento fiduciario per tutela della salute pubblica e dunque rinunciataria per motivi estranei alla sua volontà.

La Asl però aveva sottolineato che la selezione puntava all'assunzione di nuove figure nell'ambito sanitario proprio per le carenze dovute al grave stato pandemico. Secondo il Tar, quindi, gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, che siano o meno causati da caso fortuito o di forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura. Non rappresentano dunque una motivazione valida per l'assenza e lo escludono automaticamente dalla selezione. Non esiste, secondo il Tar, alcuna disposizione di sistema idonea a imporre una deroga, neanche in ragione della pandemia. Secondo i giudici, la posizione assunta dalla pubblica amministrazione è inoltre giustificata dalla tipologia di concorso in atto.

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