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La Lega Nord propone la legge anti-islam: divieto di velo in pubblico e reato di sharia

Il senatore leghista Roberto Calderoli ha depositato in Senato un disegno di legge che mira a introdurre nell’ordinamento italiano il reato di sharia e il divieto di velo in pubblico. Le norme proposte prevedono nel primo caso il carcere fino a 5 anni e l’eventuale revoca della cittadinanza con conseguente immediata espulsione e nel secondo caso multe fino a 300 per chi lo indossa e un anno di carcere e ammenda da 30.000 euro per chi obbliga uno o più individui a indossare il velo.
A cura di Charlotte Matteini
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velo islamico

Un disegno di legge presentato dal senatore Roberto Calderoli mira a introdurre nell'ordinamento italiano il reato di "apologia della sharia" e il divieto di velo in pubblico. Nel ddl n. 2533 intitolato "Disposizioni volte a contrastare i precetti religiosi e ideologici incompatibili con i principi costituzionali, l'ordinamento giuridico, la pubblica sicurezza e il benessere sociale della collettività" e depositato in Senato sono contenute numerose norme atte a impedire manifestazioni religiose in pubblico punibili anche con l'eventuale revoca della cittadinanza." Questa battaglia, cominciata oramai molti anni fa, si è confrontata nel tempo con problematiche (immigrazione incontrollata, perdita dei riferimenti valoriali e religiosi, usurpazione della sovranità dei popoli, senso diffuso di insicurezza, sfiducia nella classe politica, scollamento dall'ordine naturale) che hanno acquisito sempre maggior peso nell'attualità nazionale ed internazionale, e che hanno destrutturato il modus vivendi tradizionale della civiltà occidentale europea", spiega il senatore Calderoli nella relazione.

Secondo il parlamentare leghista, l'introduzione di queste norme volte a contrastare "i precetti religiosi e ideologici incompatibili con i principi costituzionali" è necessaria perché "non vi potrà mai essere integrazione senza la preventiva accettazione da parte di tutta la comunità islamica del principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa e delle normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero". Il disegno di legge, composto complessivamente da 12 articoli, oltre a disciplinare la costruzione di nuove moschee ed edifici di culto sul territorio italiano, chiede l'istituzione di un apposito registro per l'iscrizione dei ministri di culto presso il Viminale e delega il governo all'emanazione di un decreto dedicato alla modifica dei requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose, che dovranno contenere:

a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;

c) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile a forme di ideologia violenta, radicale o fondamentalista;

d) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;

e) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

f) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate; si intende esclusa da tale divieto l’attività di esposizione didattica della dottrina religiosa;

g) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto;

h) divieto di utilizzo consapevole dei luoghi di culto per ricezione, ospitalità o incontro di soggetti legati, affiliati o riconducibili a organizzazioni e gruppi dediti ad attività terroristiche o di violenza organizzata o di discriminazione razziale, religiosa o identitaria. Previsione che salvo che il fatto costituisca più grave reato, tali luoghi sono interdetti all’utilizzo per un periodo di tempo non inferiore a mesi tre; in caso di recidività è revocata permanentemente la concessione all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento di attività di culto.

Reato di Sharia

Con l'articolo 6 del disegno di legge viene inserito nell'ordinamento italiano il reato "di apologia della sharia, del radicalismo di matrice islamica e del jihadismo"attraverso l'introduzione dell'articolo 414-1 nel codice penale. Secondo la norma proposta da Calderoli, "chiunque agisce in contrasto con il principio della tolleranza sostenendo la supremazia del complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica, ovvero della legge islamica o sharia, e dei suoi principi sulle leggi dello Stato italiano, nonché la loro promozione con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico, istigando a commettere reati, legittimando pubblicamente comportamenti contrari ai principi sanciti dalla Carta costituzionale o effettuando apologia della sharia o di condotte sanzionabili connesse al radicalismo religioso di matrice islamica o jihadista è punito con la reclusione da tre a cinque anni". Nel caso in cui il reato venga commesso "nei primi dieci anni dall'acquisto della cittadinanza, oppure in caso di condanna passata in giudicato dello straniero" il disegno di legge prevede la revoca della cittadinanza e l'immediata espulsione dal territorio italiano.

Divieto di velo

Con l'articolo 7, invece, viene introdotto il cosiddetto divieto di velo: "È fatto divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli motivati da precetti religiosi o etnico-culturali che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo", prevedendo però alcune particolari deroghe in caso di "condizioni di salute esplicitamente certificate o motivi professionali, da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza". Chiunque infranga il divieto sarà punito con una sanzione pecuniaria da 150 fino a 300 euro.

Il disegno di legge introduce un ulteriore reato nel codice penale, volto a punire con una pena pari a un anno di reclusione e 30.000 euro di multa chiunque costringa uno o più individui "all'occultamento del volto o all’utilizzo di indumenti che, pur non occultando il volto, ledano la dignità della persona sulla base di precetti religiosi o ideologici, con minacce, molestie o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura".

Disposizioni per i rifugiati

In ultima istanza, il disegno di legge del senatore Calderoli introduce inoltre alcune disposizioni volte a modificare il decreto legislativo 28 gennaio 2008 e successivi che regola il riconoscimento dello status di rifugiato politico, introducendo non numerosi paletti alle procedure di approvazione delle istanze presentate dai profughi, ma anche l'inappellabilità delle decisioni della commissione territoriale riguardanti il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato.

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