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L’efficacia del decreto legge modificato o non convertito in legge

La Cassazione del 10.5.2016 n. 9386 ha stabilito che per valutare l’efficacia intertemporale delle norme contenute in un decreto legge modificato o non convertito in legge occorre distinguere tra emendamenti soppressivi e sostitutivi da un lato, ed emendamenti modificativi dall’altro. Mentre i primi travolgono il decreto legge con effetto ex tunc, i secondi hanno effetto solo ex tunc. L’effetto ex tunc degli emendamenti contenuti nella legge di conversione si produce se si tratta di emendamenti soppressivi o sostitutivi, ma non di emendamenti modificativi.
A cura di Paolo Giuliano
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La successione delle leggi nel tempo

Può capitare che una legge sia sostituita (integralmente o in modo parziale) da un'altra legge. Inoltre, può capitare che un Decreto legge (un provvedimento del governo avente forza di legge, che può essere adottato in casi d'urgenza) può essere modificato dalla successiva legge di conversione oppure può non essere convertito in legge.

In tutte queste ipotesi si pone il problema di individuare i principi in base ai quali i rapporti (debiti, crediti, contratti) sorti durante l'efficacia di un provvedimento legislativo non più vigente.

L'efficacia nel tempo del decreto legge modificato o non convertito in legge

La questione diventa particolarmente sentita quando occorre applicare i decreti legge, infatti, tali provvedimenti, avendo efficacia di legge (anche se per un tempo limitato, fin o alla legge di conversione) possono attribuire (immediatamente) diritti o poteri (es. diritto di recesso da contratti pluriennali) diritti e poteri che potrebbero non essere riconosciuti dalla legge di conversione o essere limitati dalla legge di conversione (il diritto di recesso è consentito solo se il contratto da cui si vuole recedere è stato stipulato da più di sei anni).

In presenza di decreti legge, colui che ha esercitato il diritto previsto dal decreto legge, poi modificato o non convertito, subisce le conseguenze della successiva modifica o non conversione ? la stessa domanda può essere posta chiedendosi, se il decreto legge modificato o non convertito produce effetti limitatamente al periodo in cui aveva efficacia (perdendo efficacia ex nunc dalla mancata conversione o dalla modifica) oppure non produce nessun effetto (perdendo efficacia ex tunc in caso di mancata conversione in legge d'un decreto-legge o dalla conversione parziale o con modifiche)

Le diverse teorie sull'efficacia dei decreto legge modificato o non convertito

Sulla questione dell'efficacia intertemporale di norme contenute in decreti-legge e modificate o soppresse dalla legge di conversione esistono molti contrasti

  • Secondo un primo e tradizionale orientamento, per risolvere tale questione si dovrebbe distinguere tra emendamenti soppressivi e sostitutivi da un lato, ed emendamenti modificativi dall'altro. Mentre, si sostiene, i primi travolgerebbero il decreto-legge con effetto ex tunc, i secondi hanno effetto solo ex tunc. Pertanto le norme contenute in un decreto-legge, e successivamente modificate dalla legge di conversione, continuano ad applicarsi ai fatti avvenuti sotto la loro vigenza temporale. Questa ricostruzione è accolta anche in giurisprudenza: l'effetto ex tunc degli emendamenti contenuti nella legge di conversione si produce se si tratta di emendamenti soppressivi o sostitutivi, ma non di emendamenti modificativi.
  • Altri autori hanno contestato l'utilità della distinzione tra emendamenti soppressivi, modificativi e sostitutivi: sia per l'oggettiva difficoltà di distinguere tra "modifica" e "sostituzione" d'una norma; sia perché sul piano dogmatico sostituire una norma significa, per ciò solo, modificarla; e qualsiasi modifica normativa in altro non consiste che nel sopprimere il precedente precetto e sostituirlo con uno nuovo. Chi sostiene questa tesi conclude che la norma del decreto-legge "modificata", "sostituita" o "soppressa" è, in ogni caso, una norma "non convertita", e che pertanto perde efficacia ex tunc. In realtà, questa ricostruzione viene criticata osservando che costituisce infatti un sofisma predicare l'indistinguibilità tra norme modificate e norme sostituite, distinzione che invece a livello astratto è limpida: nel primo caso (modifica) ci troveremmo al cospetto d'un decreto legge contenente una fattispecie astratta alla quale la legge di conversione aggiunge o sottrae soltanto alcuni elementi costitutivi; nel secondo caso (sostituzione) ci troveremmo al cospetto d'una legge di conversione che continua a disciplinare la stessa fattispecie concreta già disciplinata da una norma contenuta nel decreto-legge, ma lo fa in modo totalmente diverso rispetto a quest'ultimo.
  • Un terzo orientamento dottrinario, infine, ritiene che l'emendamento al decreto-legge contenuto nella legge di conversione non costituisca che "normale esercizio della funzione legislativa", e quindi non possa che avere efficacia ex nunc, anche quando abbia effetto soppressivo di norme contenute nel decreto.

Cass., civ. sez. III, del 10 maggio 2016, n. 9386 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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