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Opinioni

Chiarimenti sul rilascio dei certificati da parte della PA: Circolare del 23.05.2012 n.5

Vengono chiariti alcuni aspetti problematici sorti dopo l’introduzione del principio della decertificazione o sul c.d. divieto di richiesta dei certificati da parte della PA al singolo cittadino.
A cura di Paolo Giuliano
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Al fine di eliminare l'abuso di certificati (e di facilitare la vita al cittadino) l'art. 40 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (modificato nel 2011) prevede che "Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 (art. 40, comma 01). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (art. 40, comma 02).

In poche parole quando i certificati riguardano fatti (matrimonio) o qualità personali (laurea) e un tale certificato deve essere presentato alla PA, sarà la PA che automaticamente e internamente dovrà richiedere ed ottenere dall'ufficio competente il certificato, senza poter pretendere dal singolo cittadino la produzione di nessun documento   ("Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato art. 43, comma 1 DPR del 2000 n. 445").

Se, l'intento teorico del legislatore è buono, occorre sempre passare dalla teoria alla pratica e dalla applicazione astratta alla applicazione nella vita di tutti i giorni e, purtroppo, occorre scontrarsi con la PA Italiana, ed è capitato di trovarsi con dei totali rifiuti di rilasciare i certificati (sempre e comunque) anche quando dovevano essere prodotti in giudizio (immaginatevi una causa di divorsi senza poter avere e produrre il certificato di matrimonio o un ricorso di volontaria giurisdizione senza poter depositare lo stato di famiglia, per provare la titolarità della rappresentanza dei genitori del minore).

Per risolvere alcune di queste questioni è intervenuta la circolare del 23 maggio 2012 pubblicata in G. U. il 31 luglio 2012 n. 177 secondo cui la PA non può mai rifiutarsi di rilasciare un certificato (sindacando l'uso che il cittadino deve fare dello stesso), ma deve solo appore sullo stesso che il certificato non può essere prodotto alla PA .

Tale normativa (la limitazione del rilascio del certificato e l'obbligo di richiedere il certificato a carico della PA) non si applica ai certificati provenienti dall'estero, posto che la normativa vincola solo la PA Italiana, ergo, in tal caso sarà il cittadino a dover procedere alla produzione del certificato e non sarà la  PA a doversi procurare d'ufficio il certificato.

Infine, anche se l'Autorità giudiziaria rientra nell'ambito della PA ed – astrattamente – dovrebbe poter richiedere d'ufficio eventuali certificati,  è stato spiegato che quando  la PA opera in sede di giurisdizionale, prevalgono i principi propri dell'onere della prova e, quindi, sarà la singola parte processuale a dover reperire un determinato certificato necessario ai fini giurisdizionali.

Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica
CIRCOLARE 23 maggio 2012, n. 5 in G.U. n. 177 del 31.07.2012
Ambito di applicazione dell'art. 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

A tutte le Pubbliche amministrazioni
Al Segretario generale
della Giustizia amministrativa
Alle    Cancellerie    degli     Uffici
giudiziari

Al fine di dare concreta attuazione al processo di decertificazione l'art. 15, 1. 12 novembre 2011, n. 183  ha  novellato  il  d.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma  02  all'art.  40.  Tale norma, per evitare che  le  Pubbliche  amministrazioni  continuino  a chiedere al privato il deposito di certificati  rilasciati  da  altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell'acquisizione d'ufficio dei certificati, ha previsto che sul certificato stesso sia  apposta, a pena di nullita', la dicitura: «Il presente  certificato  non  puo' essere prodotto agli  organi  della  pubblica  amministrazione  o  ai privati gestori di pubblici servizi».
Tale essendo la ratio sottesa alla riforma del 2011 e' evidente che Pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un certificato, dovendo apporre sullo stesso la  dicitura  prevista  dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000.

In ordine  alla  corretta  applicazione  della  novella  introdotta dall'art. 15,1. n. 183 del 2011 sono pervenute numerose richieste  di
chiarimenti.

1. Certificati rilasciati per l'estero. Dubbi sono sorti innanzitutto sull'obbligo di apporre  la  dicitura prevista dal comma 02  dell'art.  40,  d.P.R.  n.  445  del  2000  ai certificati rilasciati per l'estero.   In considerazione della ratio sottesa alla riforma del 2011  e  non essendo  il  d.P.R.  n.  445  del  2000  applicabile  alle  Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola del divieto  di depositare ad un'Amministrazione un certificato rilasciato  da  altra Pubblica amministrazione si applica solo  tra  Amministrazioni  dello Stato italiano.
Segue da  cio'  che  ove  il  privato  chieda  il  rilascio  di  un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o  ad un'Amministrazione  di  un  Paese  diverso  dall'Italia  la  dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n.  445  del  2000  non  deve essere apposta.   In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi  di  fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione  italiana  –  e  sia  quindi nullo – deve essere apposta  la  dicitura  «Ai  sensi  dell'art.  40, d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  il  presente  certificato   e' rilasciato solo per l'estero».

2. Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie. Richieste  di  chiarimenti   sono   pervenute   anche   in   ordine all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 40,  comma  02, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati  da  depositare  nei  fascicoli delle  cause  giudiziarie.  E'   stato   rappresentato   che   alcune Amministrazioni  si  rifiuterebbero  di  rilasciare  al   privato   i certificati sull'assunto che anche  gli  uffici  giudiziari  sono  da annoverare tra le  Pubbliche  amministrazioni  alle  quali  la  parte deposita un'autocertificazione.
Al riguardo si precisa che  la  novella  introdotta  dall'art.  40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 –  secondo  cui  le  Amministrazioni sono tenute ad apporre  sui  certificati,  a  pena  di  nullita',  la dicitura: «Il presente certificato  non  puo'  essere  prodotto  agli organi  della  pubblica  amministrazione  o  ai  privati  gestori  di pubblici servizi» –  si  applica  solo  nei  rapporti  tra  Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40, d.P.R. n. 445  del 2000,  ai  gestori  di  pubblici  servizi)  tra  le  quali  non  sono certamente  annoverabili  gli  Uffici  giudiziari  quando  esercitano attivita' giurisdizionale. Costituisce, infatti, principio  affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva  dell'atto di  notorieta',  cosi'  come  l'autocertificazione  in   genere,   ha attitudine  certificativi  e  probatoria  esclusivamente  in   alcune procedure amministrative,  essendo,  viceversa,  priva  di  qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010,  n.  25800;  id.  23  luglio  2010,  n.  17358,   secondo   cui l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto  dal  diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria.
Infatti il soggetto, nel corso di una  pratica  amministrativa,  puo' sotto la propria responsabilita' attestare la verita' di fatti a  se' favorevoli,  ma  tale  regola  non  puo'  essere  estesa  al  diritto processuale civile, in cui rimane ferma la  regola  dell'onere  della prova; id., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703).
Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro: Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 280

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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