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Perché è stato respinto il ricorso del Napoli sul 3-0 a tavolino contro la Juventus

Perché la Corte d’Appello Federale ha respinto il ricorso presentato dal club azzurro in merito al 3-0 a tavolino con tanto di punto di penalizzazione, comminato dal Giudice sportivo dopo la mancata trasferta a Torino? Ecco le motivazioni addotte nella sentenza che ha gelato il club del presidente De Laurentiis.
A cura di Marco Beltrami
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Niente da fare per il Napoli. La Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso presentato dal club azzurro in merito al 3-0 a tavolino, con tanto di punto di penalizzazione, comminato dal Giudice sportivo. Un provvedimento figlio della mancata presentazione della squadra di Gattuso a Torino in occasione del match di campionato contro la Juventus. Perché è stato rigettato il ricorso? E quali sono le motivazioni ufficiali addotte nella sentenza?

Perché il ricorso del Napoli è stato bocciato dalla Corte d'Appello Federale

La Corte d'Appello Federale ha praticamente confermato il quadro già descritto dal giudice sportivo. Nella sentenza infatti si legge di come la decisione del Napoli di non presentarsi in occasione della partita in casa della Juventus "non sia dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. ‘factum principis' (impossibilità oggettiva, ndr), come invocato dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente". In sintesi dunque il Napoli non voleva partire: "Orbene, nel caso che ci occupa, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni precedenti la gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020, ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo. Ne è prova il contenuto della documentazione di causa, dettagliatamente esaminata dal Giudice Sportivo, ad iniziare dalla nota della ASL Napoli 1, Dipartimento di prevenzione, inviata al Responsabile sanitario della Società ricorrente con PEC n. 0220234 del 2 ottobre 2020″.

Il Napoli cercava scuse per non giocare contro la Juve: le motivazioni della sentenza

A conferma di questa tesi nella sentenza, si fa riferimento alle richieste del Napoli di lumi alle Asl su un protocollo definito chiaro. Una situazione che sia per il Giudice sportivo che per la Corte d'Appello confermerebbe la volontà di trovare scuse per la mancata disputa del match: "La ragione per la quale una Società di calcio professionistico, ben consapevole del contenuto dei Protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di COVID-19, per averli applicati più volte, debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle Autorità sanitarie è difficile da comprendere e a tale condotta non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare".

Non ci sarebbero stati dunque "impedimenti oggettivi" per il Napoli alla regolare disputa della partita in casa della Juventus: "Da tutte queste interlocuzioni non emerge, in alcun modo, l’esistenza di un impedimento oggettivo per la Società ricorrente di disputare l’incontro di cui è procedimento. Ciò che emerge è, invece, la preordinata volontà della Società ricorrente di non disputare la gara (volontà, desumibile da diversi indizi, quali la reiterazione delle richieste di chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti dall’isolamento fiduciario del gruppo squadra, la cancellazione, fin dalla serata del giorno antecedente quello dell’incontro, che, peraltro, era in programma per la sera, del volo charter ma, soprattutto, l’annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara) comportamenti, questi ultimi, che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, non sono, affatto, irrilevanti, essendosi, poi, concretizzata (ma solo nell’imminenza della disputa della gara), la causa di forza maggiore ovvero il factum principis, rappresentato dal divieto di recarsi a Torino, opposto alla Società ricorrente dalla competente Autorità sanitaria di Napoli, solo nell’imminenza della disputa della gara (nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord)".

Il Napoli dunque si è messo "volontariamente e preordinatamente, nelle condizioni di non fare una cosa" e per questo non può "invocare, a propria scusante, la sopravvenienza di una causa successiva, peraltro per nulla autonoma rispetto alla condotta posta in essere dalla Società ricorrente (la nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord costituisce, infatti, la risposta all’ennesima richiesta di chiarimenti della Società ricorrente) che non gli ha consentito di fare quella cosa".

Le giustificazioni del Napoli bocciate dalla Corte d'Appello

Il Napoli dal canto suo avrebbe fatto leva, per sottolineare la correttezza del proprio operato, sulla possibilità per le autorità sanitarie di derogare all'obbligo di disporre l’isolamento fiduciario dei “contatti stretti” di un tesserato positivo, consentendo agli stessi, "risultati negativi al tampone, di disputare gli allenamenti e le gare di campionato; facoltà che, nel caso di specie, non sarebbe stata esercitata dalle Autorità sanitarie partenopee". Anche in questo caso però la Corte ha fatto notare di non poter "non evidenziare come l’eventuale condivisione della tesi propugnata dalla Società ricorrente porterebbe, inevitabilmente, a frustrare, totalmente, la motivazione posta a fondamento dei Protocolli federali in tema di gestione delle gare e degli allenamenti delle squadre professionistiche di calcio in tempo di COVID-19, ovvero quella di consentire, seppure nella criticità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria, di svolgere e portare a termine il Campionato di Calcio di Serie A".

Comportamento del Napoli definito irrispettoso. Violati principi di lealtà e probità

Infine il comportamento del Napoli viene definito anche irrispettoso nei confronti "degli altri consociati dell’ordinamento sportivo, più precisamente delle altre Società di calcio professionistico di Serie A, che in situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni antecedenti l’incontro di calcio di cui è procedimento (ma, in alcuni casi, anche ben più critiche), hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano impegnati". In conclusione: "La Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell’incontro JUVENTUS-NAPOLI, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità".

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