Dzeko può pagare caro il discorso ai tifosi della Fiorentina col megafono: scatta l’articolo 25

Il dettato dell'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportivo è molto chiaro e sembra non lasciare molti dubbi sul divieto per Edin Dzeko di fare quello che il calciatore della Fiorentina ha fatto domenica al termine dell'ennesima sconfitta della formazione viola (0-2 in casa dell'Atalanta) in questo avvio di stagione orribile, che ha già visto l'avvicendamento in panchina tra Pioli e Vanoli. Dzeko ha impugnato un megafono e ha parlato da leader, dall'alto della sua esperienza e delle mille situazioni bollenti vissute in carriera, chiedendo ai tifosi venuti in trasferta a Bergamo di dare una mano alla squadra per scongiurare lo spauracchio della retrocessione. Il suo comportamento sembra ricadere tra quelli indicati dall'articolo in questione del CGS ("Prevenzione di fatti violenti"): il bosniaco potrebbe pagarne le conseguenze con una multa o anche una squalifica.
Cosa dice il comma 9 dell'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportivo: "Divieto di interlocuzioni con i sostenitori"
Il comma 9 dell'art. 25 recita: "Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. e) o h)". Ovvero, relativamente ai calciatori, la lettera e) dispone la seguente sanzione: "Squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara".
E ancora, l'art.25 comma 9 ipotizza per Dzeko anche una possibile multa di 20mila euro: "In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera e) o h) si applica la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro".
Quando e perché è stata introdotta la norma per tutelare i calciatori dalla pubblica gogna
Questa norma è stata introdotta nel Codice di Giustizia Sportivo nel maggio del 2015, dopo aver assistito nel corso degli anni a parecchi episodi non edificanti – in ultimo la durissima contestazione alla Roma all'Olimpico avvenuta due mesi prima – allo scopo di tutelare i calciatori da pressioni e garantire la sicurezza. L'obiettivo è insomma evitare ‘gogne' pubbliche e non vedere i giocatori chiamati a rapporto dagli ultras sotto le curve a fine partita.
Qualche situazione del genere si vede ancora, ma di solito i calciatori restano in silenzio a ‘prendersi il perdono' (anche se per lo più arrivano insulti e minacce), in una distorta visione dello sport e del tifo annesso. Qua invece Dzeko non solo ha risposto presente al caldo ‘invito' fatto alla squadra di Vanoli (anche lui andato con tutti i calciatori) dai tifosi della Fiesole in trasferta, ma si è fatto addirittura dare un megafono dagli stessi per avere quelle "interlocuzioni con i sostenitori" espressamente proibite e sanzionate dal codice.
Un'assunzione di responsabilità e difesa della squadra che potrebbe costare cara al 39enne attaccante bosniaco: il procuratore federale Giuseppe Chiné aspetta la relazione sull'accaduto da parte degli ispettori della FIGC presenti allo stadio bergamasco per eventualmente procedere all'azione disciplinare.