Dzeko può pagare caro il discorso ai tifosi della Fiorentina col megafono: scatta l’articolo 25

Il dettato dell'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportivo è molto chiaro e sembra non lasciare molti dubbi sul divieto per Edin Dzeko di fare quello che il calciatore della Fiorentina ha fatto domenica al termine dell'ennesima sconfitta della formazione viola (0-2 in casa dell'Atalanta) in questo avvio di stagione orribile, che ha già visto l'avvicendamento in panchina tra Pioli e Vanoli. Dzeko ha impugnato un megafono e ha parlato da leader, dall'alto della sua esperienza e delle mille situazioni bollenti vissute in carriera, chiedendo ai tifosi venuti in trasferta a Bergamo di dare una mano alla squadra per scongiurare lo spauracchio della retrocessione. Il suo comportamento sembra ricadere tra quelli indicati dall'articolo in questione del CGS ("Prevenzione di fatti violenti"): il bosniaco potrebbe pagarne le conseguenze con una multa o anche una squalifica.
Cosa dice il comma 9 dell'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportivo: "Divieto di interlocuzioni con i sostenitori"
Il comma 9 dell'art. 25 recita: "Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. e) o h)". Ovvero, relativamente ai calciatori, la lettera e) dispone la seguente sanzione: "Squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara".
E ancora, l'art.25 comma 9 ipotizza per Dzeko anche una possibile multa di 20mila euro: "In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera e) o h) si applica la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro".
Quando e perché è stata introdotta la norma per tutelare i calciatori dalla pubblica gogna
Questa norma è stata introdotta nel Codice di Giustizia Sportivo nel maggio del 2015, dopo aver assistito nel corso degli anni a parecchi episodi non edificanti – in ultimo la durissima contestazione alla Roma all'Olimpico avvenuta due mesi prima – allo scopo di tutelare i calciatori da pressioni e garantire la sicurezza. L'obiettivo è insomma evitare ‘gogne' pubbliche e non vedere i giocatori chiamati a rapporto dagli ultras sotto le curve a fine partita.
Qualche situazione del genere si vede ancora, ma di solito i calciatori restano in silenzio a ‘prendersi il perdono' (anche se per lo più arrivano insulti e minacce), in una distorta visione dello sport e del tifo annesso. Qua invece Dzeko non solo ha risposto presente al caldo ‘invito' fatto alla squadra di Vanoli (anche lui andato con tutti i calciatori) dai tifosi della Fiesole in trasferta, ma si è fatto addirittura dare un megafono dagli stessi per avere quelle "interlocuzioni con i sostenitori" espressamente proibite e sanzionate dal codice.
Un'assunzione di responsabilità e difesa della squadra che potrebbe costare cara al 39enne attaccante bosniaco: il procuratore federale Giuseppe Chiné aspetta la relazione sull'accaduto da parte degli ispettori della FIGC presenti allo stadio bergamasco per eventualmente procedere all'azione disciplinare. Da quanto si apprende, peraltro, ad ora nessuna segnalazione è arrivata alla Fiorentina dalla procura federale: il club viola è fiducioso che lo scambio in questione – descritto come solo un incitamento – non venga sanzionato, in quanto non paragonabile ad altre vicende accadute in passato.