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Elezioni comunali Roma 2021

Virginia Raggi non ha più la maggioranza: perché potrebbe essere costretta a dimettersi

Virginia Raggi non ha più la maggioranza in assemblea capitolina. La sindaca ha davanti a sé un bivio: dimettersi anticipando il voto in aula e l’eventuale sfiducia oppure aspettare il voto in assemblea sperando che non tutti i partiti abbiano la convenienza politica a farla fuori anticipatamente.
A cura di Enrico Tata
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Virginia Raggi non ha più la maggioranza in assemblea capitolina. E adesso, a meno di quattro mesi dalle elezioni, la sindaca di Roma rischia di non poter concludere il suo mandato. Le opposizioni sono già pronte a presentare una mozione di sfiducia e il futuro della sindaca è appeso al voto degli ex 5 Stelle. Marcello De Vito, Maria Agnese Catini, Gemma Guerrini, Monica Montella, Cristina Grancio, Simona Ficcardi e adesso anche Enrico Stefàno, Angelo Sturni, Marco Terranova e Donatella Iorio: sono i nomi dei dieci consiglieri che nel corso della consiliatura anni hanno lasciato il Movimento 5 Stelle con cui erano stati eletti e, pezzo dopo pezzo, hanno fatto evaporare la larga maggioranza che sosteneva la sindaca Raggi. Neanche un mese fa aveva annunciato il suo addio al Movimento il presidente dell'assemblea, Marcello De Vito, ora passato nel gruppo di Forza Italia.

La sfiducia a Raggi avrebbe tuttavia soltanto un valore simbolico e politico, dato che, ovviamente, la data delle elezioni non verrebbe in ogni caso anticipata. E inoltre le regole prevedono che dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, l'amministrazione adotti soltanto "atti urgenti e improrogabili". Il Ministero dell'Interno, ricordiamo, deve indire i comizi elettorali almeno cinquanta giorni prima dalla data delle elezioni. Per quanto riguarda la data delle consultazioni, per il momento sappiamo soltanto che le amministrative si svolgeranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

Virginia Raggi davanti a un bivio

La sindaca Raggi ha davanti a sé un bivio: dimettersi anticipando il voto in aula e l'eventuale sfiducia oppure aspettare il voto in assemblea sperando che non tutti i gruppi abbiano la convenienza politica a farla fuori anticipatamente. Tra l'altro i quattro ‘ribelli' che oggi hanno annunciato il loro addio ai 5 Stelle in realtà non hanno ancora fatto sapere se resteranno all'interno del perimetro della maggioranza (improbabile) o comunque se sono intenzionati a votare apertamente contro la sindaca. Per il momento sia Lega che Fratelli d'Italia hanno annunciato che presenteranno una mozione di sfiducia nei confronti della prima cittadina. La partita, come detto, sarà tutta politica: per centrodestra e centrosinistra è più conveniente far ‘saltare' Raggi a pochi mesi dalle elezioni oppure utilizzarla come facile bersaglio in questo periodo di campagna elettorale? Dall'altra parte: alla sindaca conviene restare in carica oppure tentare di scaricare al commissario le ultime incombenze, come per esempio l'emergenza rifiuti?

Chi può presentare la mozione di sfiducia al sindaco

Secondo l'articolo 52 del TUEL, testo unico degli enti locali, il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta del componenti del consiglio comunale. Nel caso di Roma si tratta di 25 voti, dal momento che l'assemblea capitolina è formata da 48 consiglieri, presidente incluso. La mozione di sfiducia, si legge ancora nel Tuel, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.

La cessazione della carica del sindaco può avvenire anche dopo le dimissioni della maggioranza assoluta, più uno, dei consiglieri. Questa è stata per esempio la modalità con cui si è arrivati alle dimissioni di Ignazio Marino. L'articolo 141 del Tuel stabilisce inoltre che il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. In questo caso non cambierebbe niente: le elezioni a Roma si terrebbero comunque a ottobre.

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