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Usare la parola clandestino è discriminatorio: lo dicono (anche) i giudici

I giudici della Corte d’appello di Milano hanno sancito che l’utilizzo del termine clandestino è discriminatorio nel caso in cui ci si riferisca a persone che hanno fatto richiesta di protezione umanitaria. La differenza tra i due termini, da un punto di vista verbale e legale, è evidente e giudicare clandestino un richiedente asilo è quindi discriminatorio e lede la dignità dell’individuo.
A cura di Stefano Rizzuti
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Definire “clandestini” i migranti che hanno fatto richiesta d’asilo in Italia è discriminatorio. Un modo per denigrarli, ledendo la loro dignità. E che crea ostilità nei loro confronti. A stabilirlo sono stati i giudici della Corte d’appello di Milano, secondo cui gli stranieri che chiedono l’asilo politico in Italia non possono essere definiti clandestini. La sentenza condanna la Lega Nord per alcuni manifesti esposti durante una manifestazione che si era tenuta a Saronno nell’aprile del 2016. I giudici confermano la condanna di primo grado, infliggendo al Carroccio l’obbligo di pagare un risarcimento per danni non patrimoniali di 5mila euro a favore delle associazioni Asgi e Naga. La sentenza ha però un valore che va al di là della condanna alla Lega, perché stabilisce anche che l’utilizzo della parola clandestino, nel caso in cui non sia giustificato da fatti comprovati, ha una “valenza discriminatoria”. Come successo nel caso di Saronno, con i manifesti che recitavano, a proposito della possibile accoglienza di alcuni richiedenti asilo: “Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni e aumentano le tasse”.

L’improprio utilizzo del termine clandestino

L’utilizzo del termine clandestini, secondo i giudici, in contesti di questo genere è inappropriato oltre che discriminatorio. E il perché lo spiegano nella stessa sentenza: “Nel caso in esame il termine clandestini è stato riferito a persone straniere che hanno presentato allo Stato domanda di protezione internazionale, esercitando in tal modo un diritto fondamentale dell’individuo”. In sostanza, per i giudici “non è ammissibile l’utilizzo dell’espressione clandestini” in quanto la parola “individua la posizione di chi fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione di disposizioni normative che regolano l’immigrazione”.

I giudici ribadiscono un altro importante concetto, secondo cui non si può considerare uno straniero clandestino fino a quando non c’è una decisione definitiva sul procedimento riguardante la domanda di protezione internazionale. Anche perché chi fa domanda d’asilo “si trova nella posizione di chi esercita un diritto costituzionalmente tutelato”. Tanto che in questi casi gli stranieri ricevono dalla questura un “permesso di soggiorno per richiesta di asilo, grazie al quale può essere svolta attività lavorativa”.

La violazione della dignità per chi viene chiamato clandestino è un’altra delle motivazioni a cui ricorrono i giudici, sostenendo che i cittadini stranieri subiscono quella che viene definita una “molestia” discriminatoria. Inoltre, termini di questo genere possono creare un “clima ostile” nel contesto territoriale, ma anche “umiliante e offensivo, per motivi di razza, origine etnica e nazionalità”.

Il termine clandestino non può neanche essere utilizzato da partiti politici, quindi, e non basta invocare l’articolo 21 della Costituzione per giustificare l’utilizzo di un termine scorretto e che va a scapito della dignità dell’individuo. Nella sentenza di primo grado, infatti, i giudici sottolineavano come “nel bilanciamento delle contrapposte esigenze – entrambe di rango costituzionale – di tutela della pari dignità, nonché dell’eguaglianza delle persona e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica”.

Le definizioni di clandestino e richiedente asilo

La sentenza della Corte d’appello di Milano parte da un presupposto anche linguistico: clandestino e richiedente asilo sono due cose completamente diverse e non assimilabili da un punto di vista verbale, oltre che legale. Come ricorda l’Asgi i clandestini sono coloro che entrano e stanziano irregolarmente nel territorio contravvenendo alle regole sull’ingresso e sul soggiorno. Un’azione illegale, quindi. Al contrario i richiedenti asilo esercitano un diritto fondamentale, sancito anche dalla Costituzione, ovvero richiedere asilo perché nel loro Paese “temono, a ragione, di essere perseguitati”. Un’altra definizione che conferma questa differenza è quella della Treccani, che parla di un clandestino come di una persona “che entra in un Paese illegalmente”. Mentre, per definire il diritto d’asilo in Italia, parla di un diritto “riconosciuto dall’articolo 10 della Costituzione allo straniero che sia stato privato nel proprio Paese del diritto all’esercizio effettivo delle libertà fondamentali della persona umana”.

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