Prostituzione, FI vuole il ritorno delle case chiuse, ma il ddl rischia di creare nuove ghettizzazioni e discriminazioni

Nel 1958, la senatrice socialista Lina Merlin riuscì a far approvare una legge storica: la n. 75 del 20 febbraio, nota come Legge Merlin, che aboliva le case di tolleranza in Italia. All’epoca, in oltre 500 strutture gestite dallo Stato, migliaia di donne esercitavano la prostituzione sotto controllo sanitario e sorveglianza della polizia. Non fu solo una riforma normativa, ma un atto politico e simbolico, che intendeva affermare la dignità e la libertà delle donne, sottraendo il loro corpo al controllo statale e alla regolamentazione del mercato sessuale; la legge nacque per combattere lo sfruttamento, per rompere un modello patriarcale che riduceva le lavoratrici del sesso a merci, e per colpire chi traeva profitto dalla prostituzione altrui. Con quella scelta, l’Italia prendeva posizione contro la mercificazione del corpo femminile, sposando una visione abolizionista, fondata su principi di emancipazione e giustizia sociale.
Oggi, più di sessant’anni dopo, la prostituzione non è scomparsa: esiste, è diffusa, e troppo spesso è gestita da reti criminali che si nutrono di povertà, migrazioni e marginalità. In questo contesto, una proposta di legge a firma del senatore Claudio Fazzone di Forza Italia intende abrogare integralmente la legge Merlin e introdurre un sistema regolamentato di case di prostituzione. Non si tratterebbe di una semplice depenalizzazione. Il testo, presentato il 5 giugno in Senato, che Fanpage.it ha potuto visionare, ridisegna l’intero impianto normativo attorno al lavoro sessuale: introduce autorizzazioni obbligatorie, controlli sanitari e fiscali, registri pubblici, piattaforme regolamentate e nuovi reati specifici. Un’operazione che però apre interrogativi profondi e tutt’altro che secondari: cosa significa “libera scelta” in un contesto segnato da disuguaglianze economiche e di genere? Lo Stato può organizzare, registrare e tassare la prostituzione senza rischiare di legittimare nuove forme di sfruttamento? E ancora: quali tutele concrete offre a chi sceglie, o è costretta, a vendere prestazioni sessuali?
I limiti indicati dalla Corte costituzionale
Non solo. La proposta, potrebbe presentare elementi di potenziale incostituzionalità. La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale, pur non vietando la prostituzione in sé, afferma con chiarezza che la libera scelta di prostituirsi non è sufficiente a ritenere che si tratti di un’attività da promuovere o tutelare come espressione della persona umana. Scrive la Corte: "L’offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce – molto più semplicemente – una particolare forma di attività economica". Una visione che mette in discussione l’impianto della proposta Fazzone, che invece si fonda esplicitamente sul principio della “libera scelta” come presupposto di legittimità dell’attività sessuale a pagamento. Secondo la Corte, la prostituzione, anche se apparentemente volontaria, è spesso condizionata da fattori sociali ed economici che minano la piena autodeterminazione, e proprio per questo resta lecita ma non può essere oggetto di promozione, regolamentazione o incentivo statale.
È dunque lecito chiedersi: una legge che istituzionalizza l’attività sessuale a pagamento, prevedendo registri pubblici, autorizzazioni e tassazione, rischia di entrare in conflitto con l’impostazione costituzionale? Lo Stato, nell’assumere un ruolo attivo nell’organizzazione e nel controllo della prostituzione, potrebbe eccedere quei limiti che la stessa Corte ha indicato come invalicabili?
La "libera scelta" come fondamento
L'articolo 1 del disegno di legge fissa un principio: l’attività di prostituzione "esercitata liberamente da persone maggiorenni in forma volontaria e consapevole" non è reato. È da qui che partirebbe tutto: la volontarietà diventa criterio centrale per distinguere tra prostituzione legale e sfruttamento. Ma questa distinzione, nella pratica, si rivela complessa: il problema emerge leggendo l’articolo 17, dove è previsto il reato di induzione alla prostituzione approfittando di difficoltà economiche. Dunque, una persona può essere considerata pienamente libera e volontaria secondo l’art. 1, ma diventare vittima secondo l’art. 17, se è stata "indotta" a prostituirsi a causa del bisogno. È una contraddizione apparente? Forse no, ma segnala un punto debole: il testo non chiarisce chi decide e come si valuta la "libera scelta". E questo potrebbe aprire spazi interpretativi delicati.
Il ritorno delle case chiuse: autorizzazioni e controlli
Cuore del disegno di legge è la reintroduzione delle case di prostituzione (art. 3), gestite da titolari che devono ottenere un’apposita autorizzazione di pubblica sicurezza (art. 16): l’attività può essere esercitata anche in forma autonoma, da singole persone, purché registrate. Le autorità sanitarie sono coinvolte nella definizione delle prescrizioni igienico-sanitarie (art. 4), ma non viene indicato con precisione quali servizi pubblici saranno responsabili dei controlli, né come saranno garantite la riservatezza e la non discriminazione.
Registri, privacy e tracciabilità
Gli articoli 5 e 6 introducono poi dei registri riservati presso le autorità di pubblica sicurezza e i Comuni, dove dovranno iscriversi le persone che intendono esercitare la prostituzione; viene promesso il rispetto del diritto alla privacy, ma il disegno non chiarisce chi avrà accesso ai registri, né con quali garanzie. In un’attività ancora stigmatizzata, l’esistenza di elenchi nominali potrebbe destare perplessità. È previsto, tuttavia, il diritto all’oblio (art. 20), con la possibilità per chi cessa l’attività di ottenere la cancellazione dei propri dati. Un passaggio importante, ma la sua reale efficacia dipenderà dalla concreta applicazione e dal coordinamento tra soggetti pubblici e privati.
Siti web e pagamenti online: stretta e sorveglianza
L’articolo 15 introduce un decreto attuativo che disciplinerà la registrazione dei siti internet e delle piattaforme usate per promuovere la prostituzione, oltre alle forme di pagamento e alla tassazione. Anche qui, però, i dettagli sono affidati a un futuro decreto del Ministero dell’Interno, con il parere del Garante Privacy: manca insomma al momento una cornice chiara sui criteri di controllo, sulla fiscalità e sul trattamento dei dati digitali.
Comuni, servizi sociali, welfare
Nonostante il forte impatto territoriale che una riforma del genere comporterebbe, non è previsto alcun ruolo strutturale per le amministrazioni locali, i servizi sociali, le Asl o i centri antiviolenza, che pure operano ogni giorno con persone in situazioni di fragilità e sfruttamento. Il rischio, quindi, è che lo Stato deleghi ai privati la gestione di un’attività delicata, senza prevedere forme di accompagnamento, orientamento o protezione per chi entra, esce o subisce forme di abuso nel circuito della prostituzione. Né sono previsti fondi o piani di reinserimento per chi intende smettere.
Reati riscritti, pene inasprite
Il disegno di legge prevede nuovi reati e riscrive parzialmente quelli esistenti. Lo sfruttamento della prostituzione è punito severamente (art. 17), così come l’apertura di case senza autorizzazione (art. 18) e la pubblicità “contraria alla pubblica decenza” (art. 19). Sono previste aggravanti per i familiari, i pubblici ufficiali e per chi viola i limiti di età (21 anni per chi lavora, 25 per chi gestisce). Ma c’è un aspetto da considerare: le stesse condotte possono ricadere in articoli diversi (come 17 e 18), con un potenziale rischio di sovrapposizione normativa. In più, non è chiaro se queste norme siano pienamente compatibili con le leggi anti-tratta e con il codice penale, che restano in vigore.
Il vuoto istituzionale: mancano welfare e alternative
Il testo si concentra molto sulla regolamentazione dell’attività legale, ma non affronta la condizione di chi vuole smettere o non vuole entrare nel sistema regolamentato. Non sono previste misure di sostegno economico, abitativo o formativo. Nessun accenno a percorsi alternativi per chi esce da situazioni di sfruttamento. Il rischio è che, nel creare uno spazio legale per chi può permetterselo, si lasci indietro chi resta ai margini. Nessun accenno ad Asl o a centri antiviolenza. Il rischio è che lo Stato deleghi ai privati la gestione di un’attività delicata, senza prevedere forme di accompagnamento, orientamento o protezione per chi entra, esce o subisce forme di abuso nel circuito della prostituzione.
Una legge sul corpo delle donne, ma senza le donne?
Il disegno di legge Fazzone apre a una regolamentazione della prostituzione che ambisce a tutelare chi la esercita e a colpire lo sfruttamento ma solleva anche interrogativi profondi e non elusi: è davvero possibile disciplinare legalmente la prostituzione senza affrontare le condizioni materiali, culturali e sociali che spingono molte persone, in particolare donne, a vendere il proprio corpo? Il rischio è che, in nome della libertà di scelta, si finisca per istituzionalizzare una forma di mercificazione dei corpi senza garantire reali alternative, percorsi di uscita, strumenti di autonomia economica e sociale. In un simile contesto, parlare di “scelta libera” rischia di essere una formula giuridica svuotata di significato, soprattutto se il quadro resta segnato da disuguaglianze profonde. Può dirsi effettivamente tutelata una libertà che nasce da una condizione di bisogno? E ancora: dov’è la voce delle donne coinvolte? Il provvedimento definisce regole, autorizzazioni, sanzioni, obblighi fiscali, ma non sembra costruito a partire da un ascolto diretto delle soggettività coinvolte, né da un reale confronto con chi si occupa di diritti, salute e supporto alle persone che si prostituiscono. Cosa accadrà nei territori, nei quartieri, nei margini urbani dove saranno localizzate le nuove “case di prostituzione”? Esiste il rischio concreto che, anziché promuovere integrazione e diritti, si creino nuove forme di ghettizzazione e stigmatizzazione. E che, in assenza di un coinvolgimento forte delle amministrazioni locali e dei servizi pubblici, siano le persone più fragili a pagarne il prezzo.
A fronte di una riforma così profonda, che tocca non solo la normativa ma la cultura del Paese, una domanda resta sospesa: si può davvero costruire una legge sul corpo delle donne senza partire da loro, dalla loro parola, dai loro bisogni reali e dalla loro idea di libertà?