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Il caso Cospito

Perché Cospito deve restare al 41 bis: le motivazioni del ministro Nordio

Secondo il ministro della Giustizia, Cospito deve restare al 41bis perché continua a influenzare la lotta anarchica dall’interno del carcere e sulla sua salute sottolinea: “Non è malato, la sua è condotta autolesionistica”.
A cura di Tommaso Coluzzi
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Alfredo Cospito rimarrà al 41bis e continuerà il suo sciopero della fame, o così almeno ha assicurato a più riprese l'anarchico che da quattro mesi è in protesta contro il regime carcerario a cui è stato sottoposto. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha respinto ieri l'istanza per la revoca del 41 bis, che era stata presentata da Cospito alcune settimane fa. La notizia è arrivata ieri, confermata dal legale del detenuto, ma oggi sono state diffuse le motivazioni che hanno portato il Guardasigilli a compiere la sua scelta. Non che ci fossero grandi dubbi in merito, anche perché lo stesso Nordio aveva fatto capire di aver sostanzialmente già deciso in Consiglio dei ministri. Ma mancavano i pareri dei magistrati.

Nel testo delle motivazioni del respingimento – che Fanpage.it ha potuto visionare – Nordio scrive:

Permane peraltro immutata la capacità del detenuto di orientare le iniziative di lotta della galassia anarco insurrezionalista verso strategie e obiettivi sempre più rilevanti; e i profili di pericolosità correlati al ruolo associativo di Alfredo Cospito (al di là della sua partecipazione di tipo concorsuale negli specifici episodi illeciti) risultano confermati dal moltiplicarsi delle azioni intimidatorie e violente seguite alla adozione del regime carcerario differenziato da parte di gruppi anarco insurrezionalisti. A tal riprova, si evidenzia che gli appelli del detenuto – al di là dell'assenza di un suo specifico mandato per ogni singola vicenda violenta e intimidatoria – non solo non vengono ignorati ma si sono trasformati in un'onda d'urto propagatasi sul territorio nazionale e all'estero. Invero, il mondo antagonista si muove ispirandosi ad Alfredo Cospito e a sostegno di costui, mediante azioni violente e di grave intimidazione, ossia proprio ciò che il detenuto propugna e che viene immediatamente raccolto e tradotto in pratica e in atti concreti.

Insomma, restano i presupposti per cui viene applicato il 41bis. È fondamentale impedire al detenuto di comunicare con l'esterno. Nel testo, poi, si fa riferimento ad altri attacchi compiuti in queste settimane dagli anarchici. E si legge:

In ogni caso, non interessa nella presente sede il profilo del possibile concorso di Alfredo Cospito nelle singole azioni violente e intimidatorie, incontestabile conseguenza delle sue indicazioni ideologiche, ma conta la capacità del detenuto di orientare le iniziative di lotta verso strategie e obiettivi sempre più rilevanti. Ciò è avvenuto soprattutto da quando Alfredo Cospito ha iniziato lo sciopero della fame (20 ottobre 2022), forma di protesta tradizionalmente non violenta che invece, nel caso di specie, ha assunto un significato assolutamente opposto. La dimostrazione la si trae da una frase pronunciata da Alfredo Cospito: il corpo è la mia arma.

E conclude:

Tali elementi impongono il mantenimento del regime carcerario differenziato previsto dall'art. 41 bis o. p. nei confronti di Alfredo Cospito, essendo l'unico strumento capace di eliminare, o quanto meno di limitare, l'attività istigatrice e di orientamento che il detenuto tiene nei confronti di chi opera ancora all'esterno.

Nordio non è stato convinto neanche dalla questione della salute di Cospito, per cui il detenuto è stato trasferito nel carcere di Opera a Milano:

si è in presenza non già di una persona affetta da una patologia cronica invalidante ma di un soggetto sano e lucido che si sta volontariamente procurando uno stato di salute precario per finalità ideologiche, perseverando nella sua condotta nonostante i reiterati inviti da parte dell'autorità sanitaria a desistere dal mantenere tale condotta autolesionistica. In proposito deve essere segnalato che le condizioni di salute del detenuto ben possono incidere direttamente sul concetto di dignità della pena, per cui il trattamento penitenziario non può divenire lesivo della dignità della persona cui è riferito, quand'anche ristretta per gravissimi reati.

E infine Nordio conclude sottolineando che le condizioni di salute di Cospito non annullano la sua pericolosità sociale e perciò deve restare al 41bis:

le condizioni di salute di Alfredo Cospito, derivanti in via esclusiva dallo sciopero della fame da lui attuato sin dalla data del 20 ottobre 2022, non sono tali da incidere in maniera significativa sulla sua rilevante pericolosità sociale e non sono idonee a giustificare l'adozione del domandato provvedimento di revoca anticipata del regime carcerario differenziato previsto dall'art. 41bis.

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