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Mattarella ha firmato il decreto Sicurezza: dalla norma anti-coltelli allo scudo penale, cosa cambia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Sicurezza. Cambiano alcune norme: chi aggredisce i capotreni può essere accusato di lesioni a pubblico ufficiale.
A cura di Annalisa Cangemi
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Sembrava se ne fossero perse le tracce, visto che del decreto Sicurezza, approvato in fretta e furia dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 febbraio, all'indomani degli scontri al corteo di Torino per Askatasuna, non se ne è più parlato per giorni.

Questa mattina è arrivata però la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, poi il testo è passato al Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha firmato questa sera.

Il testo risulta sostanzialmente confermato rispetto alla bozza circolata prima del Consiglio dei ministri del 5 febbraio, ma con alcune modifiche. Una delle novità riguarda l'articolo 6 del provvedimento, dedicato al potenziamento della sicurzza urbana: qui il fondo viene rifinanziato fino a un ammontare complessivo di 48 milioni di euro e prorogato negli anni successivi, con una formulazione che consente esplicitamente ai Comuni di utilizzare le risorse anche per straordinari e assunzioni a tempo determinato della polizia locale in deroga ai limiti di spesa.

Cambia la norma sui coltelli: non c'è obbligo di registrare le vendite delle lame

Un'altra modifica si registra poi sull'articolo 1, relativa al porto di armi e strumenti atti ad offendere. Rimane la stretta sul porto ingiustificato di coltelli e oggetti da punta e taglio e viene confermato il divieto di vendita ai minori, e le sanzioni amministrative per i genitori dei minori che lo violano; ma nella versione bollinata è saltata la previsione – che era presente nelle bozze precedenti – che imponeva agli esercenti l'obbligo di registrare le vendite delle lame sopra determinate dimensioni. La norma viene quindi alleggerita sul versante degli adempimenti per i commercianti, pur mantenendo la stretta sul porto illegittimo.

Lesioni a pubblico ufficiale valgono anche per i capotreni

Inoltre vengono estese anche a capotreni e personale che svolge attività a bordo dei convogli le pene previste per le lesioni a pubblico ufficiale. È il contenuto dell'articolo 11 del decreto – che introduce modifiche all'articolo 583-quater del codice penale – con cui vengono introdotte categorie in più rispetto all'ultima bozza circolata in cui si estendeva la pena a un "dirigente scolastico o a un membro del personale docente".

Nel testo bollinato si parla di "Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive".

Modifiche alla norma sullo scudo penale

"Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis". È quanto si legge nell'articolo 12 (Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione), il cosiddetto ‘scudo' per forze dell'ordine e cittadini, previsto nel decreto Sicurezza, che impedisce l'iscrizione automatica nel registro degli indagati da parte del pubblico ministero in determinati casi, come la legittima difesa, l'adempimento di un dovere o lo stato di necessità.
Nell'ultima bozza circolata era previsto che "quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero deve compiere atti di indagine cui il difensore ha facoltà o diritto di assistere, diversi dagli accertamenti tecnici di cui all'articolo 360, provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis. Allo stesso modo il pubblico ministero procede nei casi di incidente probatorio".

Quando scatta il fermo preventivo

Nell'ultima versione del testo bollinato, il fermo preventivo per evitare che i presunti violenti partecipino a manifestazioni di piazza scatta "in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica". Il passaggio è stato aggiunto, rispetto all'ultima bozza, all'articolo 7 , quello concernente ‘Disposizioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica'.

Nel testo viene previsto che "nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone" su "cui sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore".

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