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La Legge elettorale Acerbo del 1923 e la Legge elettorale Calederoli del 2005

La legge elettorale Acerbo del 1923 (legge n. 2444 del 18.11.1923) e la legge elettorale Calderoli del 2005 (legge n. 270 del 21.12.2005): comparazioni giuridiche. Funzionamento e profili di incostituzionalità della legge Calderoli (cosiddetta porcellum).
A cura di Redazione Diritto
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Questo articolo è a cura dell’Avvocato Giuseppe Palma del Foro di  Brindisi. Appassionato di storia e di diritto, ha sinora pubblicato numerose  opere di saggistica a carattere storico – giuridico. 

Francesco Cossiga

La legge Acerbo del 1923 (legge n. 2444 del 18 novembre 1923) e la legge Calderoli del 2005 (legge n.  270 del 21 dicembre 2005): comparazioni giuridiche.

Funzionamento e profili di incostituzionalità della legge Calderoli (cosiddetta porcellum).

Tra pochi giorni gli italiani saranno chiamati, per la diciassettesima volta da quando è entrata in vigore la Costituzione (1° gennaio 1948), ad esprimere il proprio voto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Prima di entrare nel cuore dell’argomento del presente articolo e delle conseguenti analisi di tipo giuridico, ricordo al lettore che il Parlamento italiano è sempre stato eletto attraverso un sistema elettorale di tipo proporzionale, infatti dal 1946 ad oggi, fatta eccezione per una breve ed ibrida parentesi maggioritaria [dal 1993 al 2005 il cosiddetto Mattarellum (Leggi 4 agosto 1993 n. 276 e n. 277 che presero il nome dall’omonimo deputato che ne redasse il testo, l’On.Le Sergio Mattarella) prevedeva infatti un’attribuzione dei seggi per il 75% con il meccanismo maggioritario e per il restante 25% su base proporzionale a listino bloccato], le leggi elettorali italiane hanno sempre avuto una connotazione di tipo tendenzialmente proporzionale.

In tema di democrazia, tuttavia, non è possibile nascondere il disagio di quanto accade in Italia proprio dal 2006. Se si condanna ad esempio il regime fascista per aver limitato prima – ed eliminato dopo – lo strumento democratico delle libere elezioni, non si può non prendere in considerazione la legge elettorale approvata dal Legislatore italiano nel 2005 (legge n. 270 del 21 dicembre 2005 – detta anche Legge Calderoli per via del cognome del senatore che la concepì, o più comunemente detta Porcellum in quanto Calderoli stesso la definì “una porcata”), ed applicata finora alle consultazioni elettorali per l’elezione del Parlamento italiano dell’aprile 2006, dell’aprile 2008 e che troverà piena applicazione anche alle prossime elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.

L’attuale legge elettore italiana (che la politica ha fatto finta di voler modificare), limita l’espressione della sovranità popolare alla sola facoltà per il cittadino di votare per il partito desiderato, quindi, nella generalità del voto, l’elettore ha la sola possibilità di determinare i rapporti di forza tra i partiti e gli schieramenti politici. E la coalizione che ottiene anche un solo voto in più dell’altra conquista, a livello nazionale per quanto riguarda la Camera dei deputati e a livello regionale per quel che concerne il Senato della Repubblica, un premio di maggioranza pari al 55% dei seggi. Null’altro! Nessuna possibilità ha il cittadino di esprimere la propria preferenza per un determinato candidato piuttosto che per un altro, quindi, in tal modo, la politica ha violentato il potere del popolo sovrano di avere un controllo diretto sui propri rappresentanti, quindi sul potere legislativo e – di conseguenza – su quello esecutivo.

Ciò premesso, a scegliere i deputati ed i senatori del nostro Paese non sono affatto i cittadini – come stabilito espressamente dalla Costituzione repubblicana (art. 1 co. II: <<La sovranità appartiene al popolo…>>; art. 56 co. I: <<La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto>>; art. 58 co I: <<I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto…>>) – bensì le segreterie dei partiti che, prima di presentare l’elenco dei “candidati”, compilano nelle segrete stanze le liste elettorali dove inseriscono, a seconda della posizione prescelta, i deputati ed i senatori che poi saranno eletti. Se un partito vuole che determinati candidati siano eletti a tutti i costi, è sufficiente che li metta nei primi posti della lista; quello che conta per il partito perché possa vedere i propri prescelti diventare “eletti”, è raggiungere la soglia del quorum stabilito dalla legge al fine di avere la propria rappresentanza in Parlamento.

Attraverso tale sistema, i candidati che sono posizionati nei primi posti della lista saranno coloro che dopo il voto risulteranno eletti, senza che l’elettore abbia avuto alcuna possibilità di preferenza. In altre parole, se il cittadino Tizio vuole esprimere il proprio voto per il partito X, ma non vuole eleggere un determinato candidato (Caio) di quel partito, non solo non può farlo, ma addirittura accade che se il partito X ha deciso di voler far eleggere per forza il candidato Caio, allora lo inserisce nei primi posti della lista in modo tale che la semplice preferenza al partito si trasformi direttamente in preferenza per Caio. Tramite questo meccanismo truffaldino, il voto di Tizio al partito X può diventare determinante per l’elezione di Caio, nonostante l’elettore Tizio avesse scelto di non votarlo.

E’ forse democrazia questa? E’ forse questo lo Stato per il quale morirono migliaia di ragazzi del nord e del sud durante il Risorgimento? E’ questo lo Stato per il quale centinaia di migliaia di giovani provenienti da tutta Italia si fecero ammazzare sul Monte Grappa, sull’Isonzo e sul Piave? E’ forse questo ciò che volevano i nostri padri Costituenti? Immagini il lettore cosa sarebbe accaduto, fino a soli trent’anni fa, nel caso in cui il Parlamento avesse approvato una legge elettorale come quella attuale. Tutti avrebbero gridato alla dittatura e al pericolo di fascistizzazione dello Stato! Oggi nessuno dice niente. Tutto va bene! L’assuefazione, purtroppo, è ormai una malattia parecchio diffusa!

Entrando nello specifico del funzionamento della Legge n. 270/2005 (c.d. Porcellum), per quanto riguarda il premio di maggioranza al Senato, esso – come ho già scritto – è attribuito a livello regionale, pertanto potrebbe venirsi a creare una situazione a dir poco paradossale: può capitare che la coalizione che ottenga più voti alla consultazione per l’elezione della Camera dei deputati – e che quindi ha diritto all’attribuzione del premio di maggioranza nazionale di 340 seggi -, non è detto che ottenga il medesimo premio anche al Senato, infatti, con l’assegnazione a Palazzo Madama del premio di maggioranza a livello regionale può succedere (e le probabilità non sono basse) che il nuovo Parlamento abbia un tipo di maggioranza alla Camera ed un altro – di “colore” differente – al Senato, oppure, come è già accaduto nel 2006, una maggioranza senatoriale di appena una manciata di seggi. Questo sistema, dunque, oltre a presentare alcuni evidenti caratteri di incostituzionalità, crea – o quanto meno potrebbe creare – una situazione di pesante ingovernabilità della cosa pubblica.

Si legge spesso sui libri di Storia (ma anche di Diritto) che la legge elettorale approvata dal Parlamento l’anno successivo alla marcia su Roma (legge n. 2444 del 18 novembre 1923, la cosiddetta legge Acerbo dal nome dell’omonimo sottosegretario alla presidenza del consiglio che ne redasse il testo), sia stato il primo atto di natura politico-giuridica che abbia legalmente spianato la strada all’incontrastata dittatura fascista. Ciò premesso, non si può in ogni caso negare che quella legge elettorale prevedeva, sì, un premio di maggioranza molto alto (l’attribuzione dei due terzi dei seggi al partito che avesse ottenuto la maggioranza relativa dei voti), però prevedeva anche la possibilità per l’elettore di esprimere direttamente un voto di preferenza in favore del candidato prescelto, possibilità che l’attuale legge elettorale italiana nega totalmente.

Sono trascorsi quasi settant’anni anni dalla fine dell’esperienza governativa fascista, eppure la democrazia – nella sua veste di strumento che garantisce la provenienza della rappresentatività popolare direttamente dal corpo elettorale -, se le premesse sono rappresentate dal Porcellum, non ha fatto grandissimi passi in avanti.

Ma c’è anche un ulteriore aspetto che mi lascia perplesso: se il Legislatore italiano del 2005 commise l’errore di non prevedere la facoltà in capo all’elettore di esprimere una preferenza diretta in favore di un qualsiasi candidato, è tuttavia da sottolineare che l’allora Presidente della Repubblica – Carlo Azeglio Ciampi – non ebbe il coraggio di apporre il proprio rifiuto alla promulgazione della legge e di rinviarla quindi alle Camere per una nuova deliberazione (art. 74 co. I della Costituzione: <<Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione>>). Eppure gli sarebbe stato molto agevole motivare il rinvio adducendo la non conformità della legge agli articoli 1, 56 e 58 della Costituzione!

Tutto ciò premesso, da un punto di vista prettamente giuridico ritengo poter affermare – nella mia veste di avvocato e di giurista – che la Legge n. 270 del 21 dicembre 2005 (altrimenti detta Legge Calderoli o Porcellum) presenti gravissimi profili di incostituzionalità in quanto in netto contrasto con gli artt. 1 co. II, 56 co. I e 58 co. I della Costituzione.

Avv. Giuseppe Palma

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