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Dpcm 18 ottobre, circolare Viminale: militari in zone della movida e strade chiuse (ma solo in alcuni giorni)

La circolare inviata ai prefetti dal capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi fa alcune precisazioni sul nuovo dpcm del 18 ottobre: non verrà sanzionato chi chiuderà il locale poco dopo le 24, se sfora di una manciata di minuti l’orario di chiusura. Viene inoltre chiarito che tra le riunioni “private” in presenza vietate rientrano le riunioni di condominio.
A cura di Annalisa Cangemi
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Il nuovo dpcm, in vigore da ieri contiene una stretta sulla movida, e in particolare sugli orari dei locali. Bar, pasticcerie, pub, dovranno chiudere anticipatamente alle 24, ma già dalle 18 non sarà più permessa la consumazione in piedi di cibo o bevande, ma solo al tavolo.

Un ulteriore limite è stato stabilito per i ristoranti, che dovranno non soltanto affiggere all'esterno in numero massimo di clienti consentito all'interno contemporaneamente in base alle restrizioni anti-Covid, ma non potranno avere tavoli con più di sei persone.

Una circolare inviata ai prefetti dal capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi ha ribadito che bisogna evitare altri "comportamenti elusivi" sui limiti orari degli esercizi pubblici introdotti con l'ultimo decreto, che stabilisce "che l'attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo". Il riferimento è a chi aveva aggirato la norma stabilita con il dpcm del 13 ottobre, che imponeva già una chiusura alle 24: alcuni locali avevano chiuso e riaperto poco dopo.

Il ministero specifica che "resta naturalmente fermo quanto si è già avuto modo di precisare in ordine al consentito margine di ‘sforamento' dei suddetti limiti di orario". Ciò significa non sarà sanzionato chi sfora di poco questo limite, come già avviene a chi si allarga al massimo di una manciata di minuti.

Il ministero ha sottolineato "l'importante novità rappresentata dal numero massimo di 6 commensali per tavolo, specificato dalla previsione in commento. La stessa disposizione, al fine di agevolare le attività di controllo, introduce l'obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore". Altra novità riguarda la ristorazione con asporto: "Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto della novella, è esercitabile fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze".

Chiusura strade solo in alcuni giorni

Per la chiusura di strade o piazze nei centri urbani poi "la definizione della forza pubblica, da impiegare nell'espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i questori organizzeranno con le forze dell'ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell'individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo. Resta inteso che anche l'attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, anche all'esito di una rimodulazione del piano d'impiego delle forze già in disponibilità".

La chiusura di piazze e vie da disporre per contrastare il contagio in ogni caso potrà tradursi in restrizioni che valgono "solo in determinati giorni della settimana", quelli "caratterizzati da un più intenso afflusso di persone".

Potranno anche esserci strade a "numero chiuso": "In ragione dell'esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del dpcm, il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l'accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi".

Inoltre, se alcune "Regioni, in considerazione dell'andamento epidemiologico, dovessero adottare proprie ordinanze contenenti un regime più severo, si procederà a fornire indicazioni specifiche per i Prefetti delle province interessate".

Assemblee di condominio permesse (ma sconsigliate)

"Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza", recita ancora la circolare. Il documento richiama l'attenzione "sulla previsione che ha reintrodotto, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza. Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione. Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico".

"Elementi questi assenti, in tutto o in parte – conclude la circolare – nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio".

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