Covid 19

21 anni di carcere per omicidio doloso per chi ha sintomi Covid e non rispetta la quarantena

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Chi ha sintomi o sospetta di aver contratto il Covid-19 e non si mette in quarantena, ma continua ad avere contatti sociali, rischia fino a 21 anni di carcere, per omicidio doloso. Chi, nella consapevolezza di aver contratto il virus, contagia un soggetto fragile, causandone la morte, può essere accusato di omicidio volontario.

Cosa può rischiare chi non si attiene alle norme restrittive contenute nel decreto del governo, per contenere la diffusione del coronavirus? Abbiamo contatto l'avvocato Gianluca De Vincentis, per poterci orientare meglio all'interno delle nuove disposizioni pensate per rallentare i contagi in Italia.

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte estende a tutta Italia le norme previste già per quelle che venivano definite ‘zone rosse', e cioè le regioni del Nord Italia. Per muoversi servirà un’autocertificazione e un giustificato motivo: gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

Cosa rischia chi dichiara il falso nell'autocertificazione?

Secondo l'articolo 495 del Codice penale, chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non è inferiore a due anni in due casi: se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

Per questo tipo di reato è previsto l’arresto facoltativo (non obbligatorio) in flagranza e la procedibilità è d'ufficio.

Qualunque cittadino può far scattare un procedimento penale se segnala casi di violazione delle norme?

I cittadini, tranne che per reati gravissimi, non hanno l’obbligo di denunciare una fattispecie delittuosa. Se per un reato è prevista la procedibilità di ufficio (ossia senza che sia necessaria la querela della persona offesa) e il cittadino lo segnala al pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale può (in alcuni casi deve) far iscrivere la notitia criminis. Il pubblico ufficiale deve denunciare i reati di cui viene a conoscenza. Se non lo fa viola l'articolo 361 del Codice penale, e si può parlare di omessa denuncia: questo reato è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Se si hanno i sintomi del coronavirus ma si esce di casa o non si avverte il prossimo cosa si rischia? 

Nei casi in cui il soggetto, infetto da coronavirus, accetta il rischio di contagiare (in modo quasi certo e non in termini di possibilità) una terza persona – per esempio se una persona che sospetta di aver contratto il virus, perché ha febbre o altri sintomi influenzali, non si mette in quarantena e sceglie di avere contatti con un’altra persona, e la infetta – si può parlare di dolo eventuale. Che è sempre una forma di dolo. Pertanto, si risponde con la pena piena prevista per il dolo, e cioè con la reclusione non inferiore a 21 anni. In caso di condanna il giudice, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, quando infligge la pena, deve tener conto dell’intensità del dolo e della gravità della colpa.

Sicuramente, il dolo eventuale ha una intensità inferiore rispetto al dolo diretto, tale da giustificare una pena più bassa. Tradotto: il reato c’è ma la colpevolezza del soggetto è inferiore e quindi il giudice può sanzionare il reo con una pena più bassa. Il dolo è definibile intenzionale o diretto di primo grado, quando la realizzazione del fatto illecito costituisce l’obiettivo finalistico che dà causa alla condotta, lo scopo in vista del quale il soggetto agisce. Nel dolo intenzionale la volontà raggiunge l’intensità massima, come nei casi in cui un soggetto spara con lo scopo di uccidere un altro individuo, non solo per farlo spaventare. In questo quadro se una persona con il Covid-19 entra a contatto per esempio con un soggetto immunodepresso, o con un anziano, nella consapevolezza di avere la malattia, può essere accusato di omicidio volontario se ne causa la morte.

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