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Chi subisce un danno dopo il vaccino contro l’epatite ha diritto a risarcimento: lo dice la Consulta

La Corte costituzionale ha giudicato illegittimo l’articolo 1, comma 1, della legge 210/1992, stabilendo che chi ha subito un danno in seguito alla vaccinazione contro l’epatite A avrà diritto a un risarcimento. La questione era stata sollevata in quanto il ministero della Salute aveva presentato un ricorso affermando che gli indennizzi fossero dovuti solo in caso di danni seguiti a una vaccinazione obbligatoria, non raccomandata. Ma i giudici della Corte non sono d’accordo.
A cura di Annalisa Girardi
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Chi ha subito un danno dopo la vaccinazione contro l'epatite avrà diritto a un risarcimento. Lo stabilisce la Corte costituzionale giudicando illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge 210/1992, che riguarda appunto "l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati", dove "non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A".

Il caso è nato in quanto la Corte di cassazione era stata chiamata ad esprimere una valutazione sul ricorso avanzato dal Ministero della salute contro una sentenza della Corte d'appello di Lecce, che aveva in effetti disposto il versamento dell'indennizzo nei confronti di una paziente che aveva contratto il lupus eritematoso sistemico dopo la vaccinazione per l'epatite A. Il Ministero aveva presentato ricorso in quanto, per legge, il risarcimento è dovuto solo in caso di vaccinazione obbligatoria, mentre quello per l'epatite A è raccomandata. I giudici della Corte costituzionale non sono però d'accordo: "La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale", si legge nella sentenza.

Per poi concludere: "La  mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subìto, mentre sarebbe ingiusto consentire che l’individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo".

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