
Non è servito procedere con un ricorso d'urgenza con richiamo alla Convenzione di Strasburgo e alla nuova legge sul maltrattamento degli animali (l. 82/2025). Il secondo tentativo di un uomo per ottenere il diritto di poter accudire Lola, la cagna di famiglia, dopo la separazione dalla convivente, non è andato a buon fine. Il Tribunale di Pavia infatti, con un’ordinanza del 27 gennaio 2026, gli ha negato questa possibilità, precisando nuovamente che un animale non è giuridicamente paragonabile a un figlio nella gestione tra persone che si separano e che rimane una res, un bene mobile come sancito dal Codice Civile. La vicenda arriva da Vigevano, in Lombardia, e riguarda una separazione giudiziale: già in prima istanza il tribunale aveva appunto negato l'affidamento condiviso, stabilendo che Lola dovesse rimanere con la moglie, unica intestataria del microchip. Ora il collegio ha ribadito questo aspetto.
Per comprendere questa decisione, abbiamo chiesto all'avvocato Salvatore Cappai, esperto in diritto degli animali, di spiegarci cosa è accaduto a Pavia. "La decisione è prettamente tecnica e la questione centrale risulta la qualificazione giuridica dell'animale nel diritto civile. Il Collegio ha ribadito che gli animali, pur essendo esseri senzienti destinatari di tutela pubblicistica e penale, non sono titolari di soggettività giuridica: la capacità giuridica spetta alle persone fisiche e non agli animali, i quali continuano ad essere inquadrati dall'ordinamento civilistico come beni mobili. Questo inquadramento è decisivo e conduce alla pronuncia di inammissibilità del ricorso d’urgenza. Quest’ultimo è infatti uno strumento tipicamente sussidiario, esperibile soltanto quando non esistano – nemmeno in astratto – rimedi cautelari o possessori tipici idonei a soddisfare l'esigenza di tutela urgente. Poiché il cane è un bene mobile, tali rimedi già esistono nell'ordinamento e sono le azioni possessorie e il sequestro giudiziario".
Non è la prima volta che accade che uno dei partner si veda negare l'affido condiviso e ciò prescinde dallo status giuridico della relazione. Come in questo caso in cui si parla di una coppia che conviveva, la stesa cosa succede anche per le coppie sposate e il motivo è, appunto, la considerazione del cane come un oggetto e, nel caso specifico, riguarda anche la modalità esperita dalla parte. "Il Collegio si sofferma anche sull'argomento normativo speso dal reclamante – spiega Cappai – il quale aveva invocato la cosiddetta legge Brambilla e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali da compagnia per sostenere una sorta di evoluzione dello status giuridico dell'animale che avrebbe giustificato la tutela cautelare atipica. Il Tribunale non accoglie minimamente questa teoria e distingue il piano penale e pubblicistico da quello civilistico: le norme richiamate rafforzano la tutela contro i maltrattamenti e riconoscono la qualità di essere senziente dell'animale, ma non contengono alcuna disposizione che gli attribuisca capacità giuridica o soggettività nel diritto privato".
Negli ultimi tempi sempre più casi come questi emergono non solo in Italia ma in diverse parti del mondo. La giurisprudenza alterna sentenze che vedono l'animale come un soggetto portatore di diritti a decisioni invece in cui continua ad essere equiparato ad una cosa. Quest'estate in Messico, ad esempio, un Siberian Husky di nome Lucas è diventato il protagonista di una causa di divorzio. Il giudice ha imposto all’ex marito un contributo al mantenimento da versare all'ex moglie. In Italia manca una legge sull’affidamento degli animali in caso di separazione e come già aveva sottolineato l'avvocato Cappai: "Ad ora la soluzione migliore, ove possibile, rimane l'accordo tra le parti".