
Lucas, un Siberian Husky di tre anni che vive in Messico, è diventato il protagonista della causa di divorzio tra i suoi due umani di riferimento. L'animale è infatti salito alla ribalta della cronaca visto che il giudice ha stabilito che l'ex marito dovrà contribuire economicamente al mantenimento del cane, versando una quota mensile per le spese ordinarie e partecipando ai costi veterinari. La decisione che arriva dall'altra parte dell'oceano riflette un dato di fatto comune in molte realtà del mondo, Italia compresa: considerare gli animali da compagnia non come prevede la legge, ovvero alla stregua di beni da dividere, ma come membri della famiglia il cui benessere merita tutela anche dopo la separazione dei loro umani.
Abbiamo chiesto a Salvatore Cappai, avvocato esperto di diritti degli animali, di guidarci attraverso lo scenario attuale rispetto a questa tipologia di casi che anche in Italia sono accaduti.
Avvocato, quanto è rilevante anche in Italia il caso di questo Siberian Husky?
La vicenda che ha visto protagonista il cane Lucas ci fa capire come in tutto il mondo vi sia un’evoluzione giuridica in atto, la quale valorizza sempre di più la qualità di esseri senzienti degli animali domestici, non più visti solo come oggetti. Anche in Italia qualcosa si muove da tempo, seppur molto lentamente. Si fanno passi avanti e poi si torna indietro, con provvedimenti dall’opposto tenore spesso dipendenti dalla sensibilità del singolo giudice piuttosto che da un’evoluzione normativa reale.
E' normata la questione dell'affidamento del cane nel nostro ordinamento giuridico rispetto alla questione del divorzio?
Ancor oggi nel nostro Paese non esiste alcuna norma specifica che regoli l'affidamento degli animali domestici in caso di separazione o divorzio. Le norme codicistiche sulla separazione giudiziale e i relativi provvedimenti accessori che il giudice può adottare si riferiscono ai rapporti patrimoniali tra coniugi e all'affidamento dei figli minori. Non esiste, in altri termini, una legge che consenta espressamente al giudice della separazione di disporre l'affidamento di un animale domestico o di imporre a uno dei coniugi il contributo alle sue spese di mantenimento.
In questo vuoto normativo la giurisprudenza si è spaccata. Una parte (minoritaria) dei Giudici ha riconosciuto la possibilità di disporre l'affidamento condiviso dell'animale, valorizzando la natura di "essere senziente" e il legame affettivo instaurato con i membri del nucleo familiare ed applicando per analogia la normativa inerente l’affidamento dei figli minori. Il Tribunale di Roma, ad esempio, con la sentenza n. 5322 del 2016, in un caso di separazione, ha disposto l’affido condiviso del cane tra i coniugi, che, come si legge nel testo, avrebbero dovuto “prendersi congiuntamente cura dell'animale, provvedendo nella misura del 50% ciascuno alle spese per il suo mantenimento (cure mediche, cibo e quanto altro eventualmente necessario al suo benessere)”. Il giudice ha poi stabilito come lo stesso dovesse stare sei mesi l'anno con l'uno sei mesi con l'altro, con facoltà per la parte che nei sei mesi non lo avrà con se di vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa.
In questo solco si collocano altre decisioni del Tribunale di Foggia, del Tribunale di Cremona e del Tribunale di Milano. Tra queste significativa è la sentenza de Tribunale di Reggio Calabria n. 1224/2019 che ha disposto l'affido condiviso di un cane con collocazione presso uno dei coniugi, diritto di visita dell'altro due giorni a settimana e ripartizione al 50% delle spese di mantenimento. Nel testo si legge: “Ritiene questo Collegio che sulla scorta del principio di diritto finora individuato, sia pure in chiave interpretativa di norme e disposizioni sancite dal diritto interno, che trovano peraltro riconoscimento nei trattati internazionali, che la domanda del ricorrente in ordine al riconoscimento del diritto di visita e frequentazione del cane sia meritevole di accoglimento, pertanto va disposto l’affido condiviso di detto animale con collocazione presso la resistente e diritto del ricorrente di tenerlo con sé due giorni a settimana, giorni che dovranno essere concordati tra le parti e che in mancanza di accordo saranno i seguenti: lunedì e giovedì di ogni settimana dalle 15.00 alle 20.00. Dispone altresì che le spese per il mantenimento del cane siano ripartite al 50% tra le parti”.
Risulta però ancora maggioritario il filone contrario che ritiene la domanda di affidamento degli animali domestici inammissibile, in quanto i poteri del giudice sono tipizzati dalla legge e non comprendono statuizioni relative agli animali. La recentissima sentenza n. 633 del 2026 della Corte d’Appello di Milano ha affermato: “in particolare, il Tribunale di Milano (…) ha sostenuto che pur riconoscendo “la qualità di “essere senziente”, così pure riconoscendo un vero e proprio «diritto soggettivo all’animale di compagnia»”; “ciò non giustifica, fuori da una cornice disegnata dal Legislatore, l’istituzione di “diritti d’azione” inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa”. Per la Corte “non vi è ragione per applicare in analogia la disciplina di affidamento dei figli in caso di scioglimento del matrimonio anche al caso in esame. Le situazioni di fatto sottostanti sono differenti e non presentano alcun elemento di affinità che giustifichi il ricorso all’analogia legis: non si può giungere ad un’equiparazione tra i figli minori, che sono persone fisiche, e gli animali da compagnia. Il tentativo di equiparazione degli animali da compagnia ai figli minori è privo di qualsiasi riferimento normativo; pertanto, la domanda di affidamento condiviso dell’animale, in assenza di prova della contitolarità dello stesso, deve ritenersi inammissibile”.
Quale soluzione sarebbe la migliore per garantire la serenità dell'animale?
Stante quanto detto sinora, e vista la prevalenza dell’indirizzo della giurisprudenza contrario alla possibilità di un affidamento giudiziale, la soluzione migliore, in Italia, rimane (ove possibile) quella di stabilire la gestione dell’animale domestico con un accordo tra le parti. Il Tribunale di Como ha ritenuto omologabili tali accordi, in quanto non contrari a norme cogenti né all'ordine pubblico.
Nel nostro Paese occorre colmare con urgenza il vuoto normativo con una legge che riconosca esplicitamente la specificità del rapporto tra esseri umani e animali da compagnia nel contesto delle crisi familiari. Finché il legislatore non interverrà, la tutela del benessere dell'animale — e del legame affettivo che lo unisce ai suoi "umani" — resterà affidata alla sensibilità dei singoli giudici, con il rischio di decisioni disomogenee e imprevedibili.