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Il diritto agli alimenti: principi generali

Il codice civile (art. 433 – 448 c.c.) riconosce ad una persona in stato di bisogno il diritto di avere gli alimenti necessari alla propria sopravvivenza da alcune persone (di solito stretti familiari)
A cura di Paolo Giuliano
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Descrizione dell'istituto

In periodi di crisi economica, aumentano le persone che stentano a pagare tutte le spese, ma aumentano anche le persone che non riescono a soddisfare il proprio sostentamento.

Il legislatore del 1942 ha previsto un istituto “gli alimenti” (art. 443 c.c. e seguenti) che tende a sopperire a queste difficoltà, si tratta di una serie di norme giuridiche che codificano gli obblighi morali e sociali di assistenza familiare.

Il diritto agli alimenti deve essere tenuto distinto dagli obblighi al mantenimento previsti in altri punti della legislazione, la differenza è sostanzialmente quantitativa, gli alimenti sono riconosciuti nei limiti di quanto è necessario al beneficiario per sopravvivere, il mantenimento è più ampio dal punto di vista quantitativo. Il rapporto tra alimenti e mantenimento è di genus a specie, per poter ottenere il mantenimento deve esserci una espressa norma che riconosce il diritto al mantenimento (es. separazione, divorzio per il coniuge o i figli minorenni o maggiorenni), in mancanza è possibile ricorrere all’istituto generale degli alimenti regolato dal codice civile (art. 443 c.c. e ss).

Facoltà della richiesta degli alimenti

Il primo comma dell’art. 438 c.c. afferma che “Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento” dalla norma si evince che l’attribuzione degli alimenti non è automatica, ma “può” essere richiesta, questo sottolinea che la scelta se chiedere gli alimenti (o non chiedere) spetta al beneficiario degli stessi alimenti.

La conferma della non obbligatorietà degli alimenti può essere desunta anche dall’art. 445 c.c. il quale prevede che “Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale

Presupposti per ottenere gli alimenti

Gli alimenti possono essere concessi solo a colui che si trova in stato di bisogno (quindi, presupposto per ottenere gli alimenti è lo stato di bisogno) e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (quindi, un ulteriore presupposto per ottenere gli alimenti è l’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento). Il venir meno dello stato di bisogno o la possibilità di provvedere al proprio mantenimento eliminano il diritto agli alimenti, per comprendere meglio basta pensare a due ipotesi:

– una persona adulta che si trova in stato di bisogno, ma si rifiuta di lavorare avendone le possibilità ed opportunità

– un minore (orfano)

La norma è costruita per tutelare situazioni di reale bisogno e non di bisogno provocato e voluto. Ed occorre considerare tutte le risorse economiche (da intendersi fonti di reddito) dell’eventuale beneficiario e l’idoneità di tali risorse a soddisfare i bisogni di vita dell’alimentando.

Quantificazione degli alimenti

Il secondo comma dell’art. 438 c.c. afferma che gli alimenti “devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”. Questa disposizione detta le regole generali per quantificare gli alimenti.

La prima regola è quella secondo la quale gli alimenti non devono superare quanto necessario per la vita di colui che deve ricevere gli alimenti (alimentando). In altri termini, il limite non superabile è quello di fornire quanto serve alla mera sopravvivenza del beneficiario. All’interno di tale limite la quantificazione ulteriore sono le condizioni economiche di colui che deve somministrare gli alimenti  e lo stato di bisogno dell’alimentando.

Naturalmente, per quantificare gli alimenti occorre considerare anche tutti redditi dell'alimentando "Ne consegue che se la pensione riscossa dall’alimentando è sufficiente per le esigenze di vita quotidiane non ci sono spazi per la richiesta di alimenti". (Cass. civ. sez. II, 8 novembre 2013 n. 25248).

In assenza dei presupposti di legge è possibile (nulla vieta alle parti) di costituire un contratto alimentare o di mantenimento, nel quale le parti si impegnano  a fornire alimenti o il mantenimento.

Modificabilità degli alimenti

Una volta riconosciuto il diritto ad ottenere gli alimenti e una volta “quantificati” gli alimenti è possibile che vicende successive possono portare ad una “rivisitazione” della situazione.

La modifica (regolata dall’art. 440 c.c.) degli alimenti può consistere nell’eliminazione totale dell’obbligo di dare gli alimenti, oppure, in un aumento o in una riduzione della quantità del versamento, come può portare ad una sostituzione del soggetto obbligato al versamento.

In generale la modifica (oggettiva) dell’obbligo può dipendere

– dalla modifica (in meglio o in peggio) delle condizioni economiche del somministrante o del somministrato

– dal comportamento dell’alimentando (si tratta di una sanzione ad un comportamento non consono al vantaggio che riceve).

Dal mutamento di stato regolato dall’art. 434 c.c. [L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze; 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti].

La modifica soggettiva può discendere dal sopraggiungere di un ulteriore persona che deve gli alimenti, in particolare, l’art. 440 c.c. afferma che “Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti”.

Soggetti tenuti al versamento degli alimenti

Il codice (art. 433 c.c.) individua un preciso ordine di soggetti obbligati a fornire gli alimenti, in particolare sono tenuti agli alimenti:

1) il coniuge (se il soggetto in stato di bisogno è coniugato);

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi (del soggetto in stato di bisogno)

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Il grado più vicino esclude il più lontano. Questo principio può essere desunto tanto dall’art. 441 comma I c.c. il quale dispone che “Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche” tanto dal secondo comma dell’art. 441 c.c. il quale continua affermando che “Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore”.

Soggetti aventi diritto agli alimenti

Il codice non pone limiti alle persone che possono aver bisogno degli alimenti, quindi, possono essere maggiorenni, minorenni, sposati, con o senza figli.

È possibile che ad avere diritto agli alimenti sia una solo persona, ma nulla esclude che ad avere bisogno degli alimenti siano due persone (si pensi a due minori). Il codice prevede espressamente questa ipotesi all’art. 442 c.c. affermando che “Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore”.

Modalità del versamento degli alimenti

L’art. 443 c.c.  stabilisce cheChi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri”.

Trattamento tributario degli assegni alimentari

In alcuni casi, coloro che devono versare l'assegno hanno diritto a sottrarre dal proprio reddito ‘importo dell'assegno alimentare

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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