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La corte europea dei diritti umani: “Telecamere nascoste legittime sul posto di lavoro”

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che è legittima l’installazione di telecamere nascoste anche senza avvertire i dipendenti, qualora si abbiano fondati sospetti che i lavoratori commettano dei furti causando perdite ingenti alla società. La sentenza riguarda un furto commesso in un supermercato spagnolo.
A cura di Davide Falcioni
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Via libera all'installazione di telecamere nascoste da parte di un datore di lavoro, e anche senza avvertire i dipendenti, qualora si abbiano fondati sospetti che i lavoratori commettano dei furti causando perdite ingenti. L'ha stabilito la Corte europea dei diritti umani nella sentenza definitiva emessa oggi in cui afferma che l'operazione di video sorveglianza condotta in un supermercato spagnolo non ha violato i diritti alla privacy dei lavoratori, licenziati dopo essere stati filmati mentre rubavano o aiutavano altri a farlo.

Telecamere per sorvegliare i dipendenti: cosa prevede lo Statuto dei Lavoratori

In Italia è lo Statuto Dei Lavoratori, all'articolo 4, a regolamentare la videosorveglianza dei dipendenti, ma solo in alcune specifiche situazioni e comunque non con telecamere nascoste, bensì con apparecchi la cui installazione sia stata concordata con i lavoratori stessi: "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori – spiega lo Statuto – possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi".

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