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Covid 19

Decreto liquidità, rinviata al 30 aprile la scadenza per inviare la Certificazione unica

Il decreto liquidità approvato dal governo prevede la proroga al 30 aprile della scadenza per la trasmissione della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate e per la consegna a dipendenti e pensionati, in considerazione dell’emergenza Coronavirus. Inoltre, nessuna sanzione per chi non ha rispettato il precedente termine del 31 marzo, purché provveda all’invio entro la fine di aprile.
A cura di Stefano Rizzuti
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Il decreto liquidità approvato ieri dal governo con l’obiettivo di immettere fino a 400 miliardi come garanzia per i prestiti alle imprese italiane prevede anche il rinvio di alcune scadenze fiscali, a partire da quella per l’invio della Certificazione Unica: i termini sono stati prorogati dal 31 marzo al 30 aprile 2020. Per le aziende e i datori di lavoro, quindi, slitta di un mese l’invio della Certificazione Unica (Cu) all’Agenzia delle Entrate e la consegna ai dipendenti e ai pensionati, non venendo previste sanzioni per chi non ha rispettato il termine precedente del 31 marzo. L’articolo 22 del decreto liquidità, in particolare, prevede “Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione unica 2020”.

Cosa prevede il decreto liquidità per le Certificazioni Uniche

L’articolo consiste in due commi. Con il primo si proroga il termine di scadenza al 30 aprile, mentre con il secondo si prevede che “la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche non si applica se le certificazioni uniche sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile”. Un rinvio di un mese, soprattutto delle sanzioni, per quelle aziende che a causa dell’emergenza Coronavirus hanno avuto difficoltà a rispettare la scadenza del 31 marzo.

Cosa cambia per l'invio della Certificazione Unica 2020

Nella relazione illustrativa si spiega cosa prevede nello specifico questo provvedimento e perché: “Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo”.

Il secondo comma di questo articolo prevede la mancata applicazione delle sanzioni previste nel caso in cui le certificazioni non siano state trasmesse, come inizialmente previsto, entro il 31 marzo. Le sanzioni non si applicano se la trasmissione avviene entro il 30 aprile: “La trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarativi mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta”, si legge ancora. Infine, secondo quanto prevede la relazione tecnica non si prevedono minori entrate per l’anno 2020 per le casse dello Stato, “considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale”.

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