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Divorzio, la Cassazione ci ripensa: l’assegno di mantenimento va calcolato tendendo conto del tenore di vita

Le sezioni unite della Cassazione ribaltano la sentenza Grilli. Secondo i giudici, nello stabilire l’ammontare dell’assegno di divorzio si deve “adottare un criterio composito” che tenga conto “delle rispettive condizioni economico-patrimoniali” e “dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge al patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età”.
A cura di Charlotte Matteini
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Secondo le sezioni unite della Cassazione, nello stabilire l'ammontare dell'assegno di divorzio si deve "adottare un criterio composito" che tenga conto "delle rispettive condizioni economico-patrimoniali" e "dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge al patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età". La nuova sentenza della Cassazione arriva a sciogliere un conflitto di giurisprudenza dopo che, l'anno scorso, la sentenza del divorzio Grilli aveva stabilito l'esclusione del "tenore di vita" dai parametri di calcolo dell'assegno di mantenimento e a riempire il vuoto legislativo lasciato dalla sentenza di divorzio Berlusconi-Lario.

Le Sezioni Unite civile della Cassazione, nella sentenza 18287, precisano che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione insieme "assistenziale, compensativa e perequativa" e che il "criterio integrato" individuato si fonda "sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo".

La sentenza sottolinea inoltre che "il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale" e secondo i giudici "lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare", dunque "l'adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare".

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