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La separazione, il divorzio e le spese del condominio

La Cassazione del 28.5.2015 n. 11024 ha stabilito che non è sostenibile che tra le spese ordinarie e straordinarie relative ad un immobile non possano ricomprendersi anche le spese condominiali. Ciò che conta è l’inerenza della spesa all’immobile e non è vero che tale inerenza difetti (per le spese condominiali) per il solo fatto che esse attengono alle parti comuni dell’immobile ex 1117 cc, piuttosto che alle singole unità di proprietà individuale: vi osta la stretta connessione delle parti di proprietà comune 1117 cc con quelle di proprietà individuale.
A cura di Paolo Giuliano
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Nel momento in cui due coniugi decidono di separarsi, possono decidere di accordarsi sulle questioni economiche successive alla separazione (es. mantenimento) o su quelle pregresse (divisione dei beni comuni e/o obblighi di restituzione), dando vita a quelli che sono definiti gli accordi intervenuti al fine di regolare le vicende patrimoniali che derivano dalla separazione (o dal divorzio) dei coniugi. In assenza di accordi tra i coniugi sarà il processo che stabilirà queste condizioni.

Risulta evidente che con gli accordi tra i coniugi le parti possono fare riferimento a maggiori opzioni a propria disposizione (es. trasferendo i beni contesi o contestati ai figli), mentre con una sentenza gli schemi utilizzabili sono limitati dalla normativa vincolante per il giudice.

Anche in questo modo, non sono escluse liti per l'interpretazione degli accordi e/o delle sentenze. Basta pensare alla questione posta se le spese ordinarie e straordinarie (a cui potrebbero fare riferimento gli accordi tra i coniugi o le eventuali sentenze di separazione o divorzio) sono solo quelle relative all'unità immobiliare oppure nell'ambito delle spese ordinarie e straordinarie possono essere ricomprese anche le spese ordinarie e straordinarie relative alle parti comuni ex art. 1117 c.c. connesse all'unità immobiliare.

E' facile intuire che per risolvere tale questione occorre interpretare il testo dell'accordo (anche se omologato) dei coniugi o il testo della sentenza che regola le vicende patrimoniali dei coniugi successive alla separazione, occorre, però, sottolineare che diverse sono le regole di interpretazione di un accordo tra i coniugi e di una sentenza che regola la medesima fattispecie.

Infatti, l'interpretazione del giudicato che ah regolato i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi va eseguita applicando le regole ermeneutiche previste per gli atti normativi e non quelle previste per gli atti negoziali e che il criterio letterale ha, tra le prime, un ruolo prevalente, nel senso che, ove l'applicazione di tale criterio conduca a un risultato ermeneutico incontrovertibile, il compito dell'interprete deve ritenersi esaurito, senza necessità di ricorrere al criterio sussidiario della mens legis.

Le differenti norme interpretative relative ai diversi atti (negoziale o giurisdizionale) non risolvono (da sole) al questione se le spese ordinarie e straordinarie si riferiscono solo alle spese strettamente imputabili all'unità immobiliare o comprendono anche le spese ordinarie e straordinarie relative ai beni condominiali (ex art. 1117 cc) legati alla singola unità immobiliare da un rapporto (pertinenziale) funzionale o materiale.

In assenza di un espressa, chiara e precisa distinzione tra le due spese e in assenza di una chiara, espressa e precisa esclusione delle spese condominiali, non è sostenibile che tra le spese ordinarie e straordinarie relative ad un immobile non possano ricomprendersi anche le spese condominiali.

Vero è invece il contrario, essendo il carattere della ordinarietà o straordinarietà del tutto indipendente dal carattere condominiale o individuale delle spese inerenti ad un immobile. Ciò che conta è, appunto, l'inerenza a quest'ultimo, e non è vero che tale inerenza difetti, quanto alle spese condominiali, per il solo fatto che esse attengono alle parti comuni dell'immobile, piuttosto che alle singole unità di proprietà individuale: vi osta la stretta connessione delle parti di proprietà comune con quelle di proprietà individuale. Del resto le stesse spese condominiali sono suscettibili di essere qualificate, a seconda dei casi, come ordinarie o straordinarie.

Le spese ordinarie e straordinarie inerenti agli immobili comprendono  anche le spese condominiali perché queste ultime sono tipicamente pertinenti alle prime (in assenza di un diverso, chiaro, espresso accordo delle parti sul punto o di una diversa, chiara ed espressa statuizione della sentenza sul punto).

Cass., civ. sez. I, del 28 maggio 2015, n. 11024 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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