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Yara Gambirasio, cosa vuol dire che la difesa di Bossetti può accedere ai reperti e cosa succede ora

Perché neppure la ricognizione dei reperti consentirà a Massimo Bossetti di ottenere la revisione del processo per l’omicidio di Yara Gambirasio.
A cura di Anna Vagli
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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei legali di Massimo Bossetti, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, e ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la Corte d'Assise di Bergamo aveva negato la possibilità di accedere ai reperti. Quei reperti la cui analisi, secondo gli avvocati di Bossetti, consentirebbe la riapertura del processo. Ma è davvero così?

Sulla scorta di quanto stabilito dagli ermellini, adesso, la Corte d'Assise di Bergamo dovrà consentire "la ricognizione dei reperti, nei limiti già autorizzati nei precedenti provvedimenti, stabilendo contestualmente le opportune cautele idonee a garantirne l'integrità".

Che cosa si intende per ricognizione dei reperti? E che cosa potrà fare ora la difesa di Bossetti?

Per quel che riguarda la ricognizione delle cose, riconosciuta come mezzo di prova, l’articolo 215 del codice di procedura penale prevede che vi si proceda quando si deve riconoscere il corpo del reato o altre cose pertinenti al reato. Dunque, nel caso di Bossetti, e specificatamente in relazione a quanto disposto ieri dalla Corte di Cassazione, la difesa avrà presumibilmente accesso ai cinquantaquattro campioni di Dna, la cui conservazione è stata al centro di un tritacarne mediatico, e agli indumenti indossati da Yara la sera in cui è scomparsa. E sui quali è stato isolato proprio il materiale genetico attribuito all’ex muratore di Mapello.

Ma questo non significa, a rigor di codice, che la difesa passerà in automatico alla famosa ripetizione del test del Dna. E poi alla tanto invocata revisione del processo.

Massimo Bossetti
Massimo Bossetti

Anzi, il contrario. E questo per due ragioni ben precise. Che sono di matrice procedurale.

La prima. Terminata l’attività ricognitiva, che dovrà svolgersi secondo le cautele richieste dall’art. 215 del codice di procedura, per far sì che si proceda in termini di analisi genetiche, sarà necessario che gli avvocati presentino un’ulteriore istanza che consenta gli accertamenti tecnici.

A quel punto, però, l’autorizzazione alle tanto auspicate analisi di laboratorio, è subordinata a un’ennesima valutazione della Corte d’Assise di Bergamo. In questo senso, quindi, i giudici dovranno stimare la valenza degli "accertamenti tecnici e la loro non manifesta inutilità".

Prima di procedere, un inciso. Bossetti è l’assassino di Yara al di là di ogni ragionevole dubbio. Affermare il contrario è come mettere in discussione che in matematica 2+2 fa quattro. E allora perché questi continui rimpalli di decisioni? La risposta è più di agevole comprensione di quanto si creda.

La partita è procedurale, non sostanziale. Mi spiego. Il discorso dei continui rinvii verte su quelle che sono le regole del codice di rito. Regole di forma, che non faranno cambiare la sostanza. Al massimo, contribuiscono a sollevare il polverone mediatico e ad alimentare la diatriba tra innocentisti e colpevolisti.

Dunque, se gli avvocati di Bossetti, come è intuitivo che accada, presenteranno istanza per la ripetizione delle analisi – una ripetizione che invocano da tempo proprio per la revisione del processo – i giudici della Corte d’Assise dovranno valutare la non manifesta inutilità della ripetizione delle analisi genetiche.

È possibile fare considerazioni concrete sull’esito dell’istanza? Sì, il perché è scritto nelle sentenze di condanna. E ancor prima è stato evidenziato nel fascicolo dibattimentale nei tre gradi di giudizio.

Difatti, il materiale genetico disponibile in laboratorio – e attribuito ad Ignoto1 – era stato tutto consumato nel corso dei vari accertamenti dei RIS. In termini ancor più concreti, non esistono – come evidenziato anche nelle sentenze dei tre gradi di giudizio – campioni o frazioni di campione in grado di fornire nuovi risultati.

Quindi, poco rileva la contestazione da parte degli avvocati sulla mancata corretta conservazione delle cinquantaquattro campionature. E ciò è vero per due argomentazioni inconfutabili.

La prima. Gli avvocati di Bossetti chiedono la verifica della corretta conservazione dei campioni di Dna custodite negli uffici del Tribunale di Bergamo. E di accertarla specificatamente in ordine al mantenimento delle provette a temperatura ambiente. Una modalità certamente non idonea a preservare quel tipo di campionamento.

Ma questo non integra alcuna violazione del diritto alla difesa. Dato che non vige nell’ordinamento penale italiano una norma che preveda la conservazione di un campione, anche se biologico, all’interno di un frigorifero. Al contrario, le disposizioni contemplano meramente che i reperti di cui si discute vengano semplicemente custoditi presso l'ufficio corpi di reato. Pertanto, non si comprende perché sarebbe dovuta intervenire una deroga per preservare il materiale biologico appartenente al muratore di Mapello.

La seconda. Posto, come anticipato, che non vi è più materiale genetico per la ripetizione delle analisi, come potranno i giudici non ritenere superflue le nuove analisi? Una strada senza uscita. Il materiale genetico non è sufficiente per la ripetizione delle analisi. A prescindere da come è stato conservato nell’ufficio corpi di reato. Quel materiale non esisteva più già prima.

Per questa ragione, affinché Bossetti possa ottenere la revisione del processo, vista la rigidità dell’istituto, sarà necessario che i legali presentino nuove prove. Che, stando il materiale confiscato insufficiente, non potranno derivare dalla ricognizione e dalle successive eventuali attività.

Yara Gambirasio
Yara Gambirasio

Massimo Giuseppe Bossetti è stato riconosciuto in tutti e tre i gradi di giudizio come l’assassino di Yara Gambirasio. Ammessa il Dna come prova inconfutabile della sua colpevolezza, ogni indizio evidenziato contro di lui era forse di per sé insufficiente, equivoco. Arretrava di fronte a ragionamenti alternativi. Ma tutti, analizzati nell’insieme, sintetizzati in un unico contesto, non lasciavano, e non lasciano, certamente spazio all’ombra del complotto.

La pena comminata? La più severa: l’ergastolo. Con il riconoscimento dell’aggravante di aver adoperato sevizie, di aver agito con crudeltà, nonché di quella di aver approfittato delle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Nulla di meno, nulla di più.

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Dottoressa Anna Vagli, giurista, criminologa forense, giornalista- pubblicista, esperta in psicologia investigativa, sopralluogo tecnico sulla scena del crimine e criminal profiling. Certificata come esperta in neuroscienze applicate presso l’Harvard University. Direttore scientifico master in criminologia in partnership con Studio Cataldi e Formazione Giuridica
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