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Luigia Fortunato uccisa dall’ex, per la Procura non è un femminicidio: il giudice de Gioia fa chiarezza

La Procura di Ancona contesta all’ex compagno di Luigia Fortunato, uccisa a coltellate dall’uomo, l’omicidio volontario e non il femminicidio. Fanpage.it ha intervistato il giudice Valerio de Gioia per spiegare la decisione: “Fino alla richiesta di rinvio a giudizio, il pm può cambiare il capo d’imputazione”.
Intervista a Valerio de Gioia
Giudice e consigliere della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma.
Luigia Fortunato.
Luigia Fortunato.

Luigia Fortunato, 39 anni, è stato uccisa a coltellate dall'ex compagno, Sami Khemaies, nella casa dove i due abitavano da separati (continuavano a stare sotto lo stesso tetto per il bene del figlio piccolo) a Loreto, in provincia di Ancona.

Giovedì sera, poco dopo che il bimbo era stato portato via dalla nonna, i due hanno avuto una lite. L'uomo ha colpito la 39enne, poi si è presentato in caserma per costituirsi. Il pubblico ministero Rosario Lionello ha disposto il fermo per omicidio volontario aggravato e non per femminicidio. Una scelta che ha scatenato indignazione e polemica.

Il pm ha motivato così la decisione: "Ad oggi non ci sono gli elementi per contestazioni ulteriori, se dovessero emergerne di nuovi integreremo l’accusa. Dobbiamo ascoltare parenti, amici e le persone più vicine alla vittima". E ha aggiunto che dalle indagini non sarebbero emerse "precedenti denunce, segnalazioni o accessi al pronto soccorso".

La legale della famiglia della donna, Cristina Perozzi, è intervenuta sulla decisione:"Luigia era una madre meravigliosa e irreprensibile. In quella famiglia non c'era conflittualità, ma un padre disfunzionale con precedenti di reato. Lei sollecitava l'uomo a riabilitarsi, consentendogli di avere contatti con il figlio".

"Sono sconcertata da questa comunicazione che la rivittimizza", ha aggiunto sottolineando però che è "ancora prematuro" fare ipotesi di reato. "Dobbiamo lasciare lavorare tranquillamente la magistratura e gli inquirenti, verso i quali ho massima fiducia".

Per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto Fanpage.it ha intervistato il giudice Valerio de Gioia, consigliere della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma.

"Il reato di femminicidio non deriva automaticamente dal rapporto che lega all'autore di reato, ma al movente di genere. – ci spiega – Per il fatto che la donna sia stata uccisa in quanto donna e per motivi specifici".

I motivi sono indicati nell'articolo 577 bis del Codice Penale, che recita: "Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo".

Inoltre, proprio nell'articolo viene specificato che "fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575", ovvero quello che punisce il reato di omicidio. 

"Questo può spiegare la decisione della Procura. Bisogna precisare che è possibile modificare il capo d'imputazione, che è provvisorio fino a che non viene formulata una richiesta di rinvio a giudizio", prosegue ancora il giudice.

"Generalmente però, nel dubbio, si sceglie l'ipotesi di reato più grave perché se inizia il giudizio i giudici possono derubricarla. È invece più complesso fare il contrario, perché se nel corso del giudizio emergono elementi che fanno ipotizzare un reato più grave il processo deve ricominciare dall'inizio, dalla fase delle indagini", precisa.

Quello di femminicidio è diventato reato autonomo in Italia alla fine del 2025, "prima invece era coperto dal reato di omicidio accompagnato solitamente da alcune aggravanti che, tuttavia, non sempre portavano alla pena massima prevista dall'ordinamento, l'ergastolo".

"Prevedere astrattamente la pena dell'ergastolo preclude, per esempio, la possibilità di accedere al rito abbreviato", procedimento penale speciale che si basa su quanto raccolto durante le indagini svolte e prevede uno sconto di pena pari a 1/3 per i delitti e alla metà per le contravvenzioni.

Il giudice de Gioia conclude: "Questo limite è stato superato con l'introduzione del reato autonomo di femminicidio perché nella sua formulazione prevede sempre in astratto la pena dell'ergastolo".

"Tutto ciò che non rientra nel femminicidio continua a essere punito con la norma dell'omicidio e le eventuali aggravanti, alcune delle quali comunque prevedono in astratto l'ergastolo".

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